Arrivare all'auto pochi minuti dopo la scadenza del ticket emesso per la
sosta sulle strisce blu può creare più di un dubbio. Si rischia davvero una multa? Nel 2026 la risposta non dipende più da una tolleranza fissa uguale per tutti. Con la riforma del Codice della
Strada introdotta dalla
legge n. 177 del 2024, il sistema è cambiato: il margine senza sanzione viene calcolato con elasticità secondo una percentuale rispetto al tempo di sosta effettivamente pagato.
La significativa novità normativa, introdotta in materia di strisce blu e stalli a pagamento, riguarda proprio il superamento dell'orario per chi ha regolarmente pagato la sosta, ma resta parcheggiato oltre il tempo acquistato. Non c'è più la vecchia tolleranza fissa per il ticket scaduto pari a 15 minuti, per chi avesse pagato almeno un'ora di parcheggio. Oggi la legge prevede tre diverse fasce secondo una logica di proporzionalità.
La prima fascia è quella più favorevole all'automobilista: se la verifica o l’accertamento della violazione avviene entro il 10% del tempo per il quale è stata pagata la tariffa, non si applicherà alcuna sanzione. Perciò chi ha pagato un'ora, cioè 60 minuti, beneficerà di una tolleranza pari al 10%, vale a dire 6 minuti. Se ad esempio il tagliando scade alle 19 e il controllo avverrà entro le 19:06, non ci sarà alcuna multa.
C'è poi il caso in cui il ritardo sia superiore al 10%, ma non oltrepassi il 50% del tempo per il quale è stata pagata la tariffa. È la seconda fascia. In questa situazione, a seguito dell'accertamento della violazione si applica una sanzione ridotta del 50%. Non significa però che l'automobilista debba pagare soltanto la multa ridotta. La legge consente altresì il recupero della tariffa non corrisposta. In altre parole, per la sosta tariffata - nei casi previsti dalla normativa - alla sanzione può essere aggiunto un importo collegato alla tariffa dovuta per il periodo tariffato. Il meccanismo distingue così due componenti: da una parte la sanzione amministrativa pecuniaria, che punisce la violazione in sé; dall'altra il recupero della tariffa dovuta per l'utilizzo dello spazio di sosta.
Il trattamento diventa più severo quando il superamento del tempo pagato è superiore al 50%. È la terza fascia e, in questo caso, si applicherà la sanzione ordinaria prevista per l'infrazione al Codice della Strada, oltre al meccanismo di recupero della tariffa non corrisposta. Facciamo un esempio: se dall'automobilista sono state pagate due ore di sosta, il 50% corrisponde a un'ora. Un ritardo superiore a 60 minuti farà, quindi, scattare la fascia più severa prevista dalla disciplina sul pagamento insufficiente.
Il principio di fondo è uno solo: un lieve sforamento può rientrare nella
tolleranza, ma un prolungamento significativo della sosta rispetto al tempo acquistato comporterà conseguenze economiche più pesanti. L'attuale formulazione dell'
art. 7 del Codice della strada disciplina espressamente le soglie del 10% e del 50%, come pure il recupero della tariffa non corrisposta.
E chi non paga affatto la sosta sulle strisce blu? In queste circostanze non varrà la tolleranza percentuale perché il sistema appena visto riguarda il
pagamento insufficiente, cioè la situazione di chi ha acquistato un determinato periodo di sosta e lo supera. Chi, invece, non ha corrisposto affatto la tariffa non può logicamente sostenere di avere
diritto a un periodo iniziale di tolleranza gratuito. In questo caso, la normativa prevede la sanzione applicabile alla violazione, con la maggiorazione necessaria per consentire il recupero dell'intera tariffa non pagata.
Un altro aspetto degno di nota è dato dal fatto che multa e tariffa possono essere richieste insieme, perché non svolgono la stessa funzione. Da un lato, la sanzione amministrativa serve a punire la violazione delle regole sulla sosta. Dall'altra, la tariffa rappresenta il corrispettivo dovuto per l'occupazione dello stallo a pagamento. Per questo la legge ha previsto un sistema nel quale, nei casi indicati, l'importo della tariffa non corrisposta può essere recuperato attraverso una maggiorazione della somma dovuta.
La violazione delle disposizioni sulla sosta tariffata rientra nell'accennato art. 7 del Codice della Strada. In particolare la sanzione è prevista dal comma 14 e va da 42 a 173
euro, ferma restando l'applicazione delle riduzioni e delle maggiorazioni previste dalla legge nei singoli casi.
Resta peraltro applicabile il pagamento in misura ridotta del 30% per chi versa quanto dovuto entro cinque giorni, secondo le regole generali previste dall'
art. 202 del Codice della strada.
Le regole appena viste non valgono per tutte le violazioni della sosta ed è essenziale non confondere il superamento dell'orario pagato sulle strisce blu con altre infrazioni. La tolleranza percentuale non riguarda, per esempio, la sosta dove è vietata, l'occupazione di stalli riservati o la sosta nelle aree riservate al carico e scarico. Si tratta infatti di violazioni diverse, alle quali si applicano specifiche disposizioni.
Le
strisce blu sono aree nelle quali la sosta è consentita previo pagamento di una tariffa stabilita secondo le regole adottate dall'ente competente. Il
versamento del dovuto può avvenire attraverso parcometri, app,
voucher o altre modalità previste localmente. L'art. 7 del Codice della Strada attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare queste aree e prevede, in determinate condizioni, anche la necessità di garantire un'adeguata disponibilità di spazi non assoggettati ad alcun costo di parcheggio. Restano possibili differenze tra città per quanto riguarda tariffe, orari, modalità di pagamento e organizzazione concreta del servizio.
In definitiva, la nuova disciplina non elimina ogni margine di flessibilità, ma lo lega direttamente al comportamento dell'automobilista e al tempo di sosta che quest'ultimo ha effettivamente pagato.