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Articolo 202 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Pagamento in misura ridotta

Dispositivo dell'art. 202 Codice della strada

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

Massime relative all'art. 202 Codice della strada

Cass. civ. n. 14818/2012

Le spese postali sostenute dall’amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un’infrazione al codice della strada formano un tutt’uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio dell’applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all’art. 202 del codice della strada, il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l’ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che l’amministrazione può procedere esecutivamente per il recupero della differenza.

Cass. civ. n. 3945/2012

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, la mancata indicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti nel verbale di contestazione della violazione notificato all’interessato non consente la decorrenza del termine per la proposizione dell’opposizione avverso detta sanzione accessoria. Ne consegue che deve ritenersi tempestiva l’opposizione proposta, anche oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale, purché entro il medesimo termine decorrente dalla comunicazione del primo atto con il quale il destinatario sia posto a conoscenza della possibile applicazione della sanzione accessoria, ovvero dalla comunicazione, proveniente dalla competente autorità amministrativa, dell’avvenuta variazione del punteggio per effetto del l’eseguito pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

Cass. civ. n. 18061/2007

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada, qualora il pagamento in misura ridotta della sanzione principale irrogata — che implica l’accettazione della sanzione medesima e, quindi, il riconoscimento, da parte dell’autore della violazione, della propria responsabilità e la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale — non estingua del tutto la pretesa sanzionatoria, residuando una sanzione accessoria non spontaneamente adempiuta (come in caso di ordine di ripristino dei luoghi o di rimozione di opere abusive), nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia applicativa della sanzione accessoria non possono essere fatti valere vizi inerenti all’accertamento dei presupposti per l’applicazione della sanzione principale ma possono essere dedotti solo i vizi del procedimento che si conclude con l’applicazione della sanzione accessoria e del provvedimento sanzionatorio.

Cass. civ. n. 6382/2007

In materia di violazioni al codice della strada, il cd. «pagamento in misura ridotta» di cui all’art. 202 c.d.s., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204-bis c.d.s., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l’aedo damni riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al c.d.s. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto da un Comune cassando l’impugnata sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originaria domanda di risarcimento dei danni formulata ai sensi dell’art. 2043 c.c. da un privato che, pur avendo provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 c.d.s. in relazione ad un’infrazione contestatagli, aveva sostenuto che la relativa somma era stata corrisposta ingiustificatamente attesa l’invalidità della contestazione effettuata nei suoi riguardi).

Cass. civ. n. 1412/2007

In riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non può essere ammesso al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202, secondo comma, c.d.s. chiunque, qualunque infrazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria abbia commesso, non ottemperi all’obbligo di fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti accertatori. Qualora non sia ammissibile il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione nel verbale di accertamento della violazione della somma dovuta a tale titolo non incide sulla validità del provvedimento sanzionatorio.

Cass. civ. n. 22120/2006

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alle violazioni del codice della strada per le quali l’articolo 202, terzo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, non ammette il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione della sanzione nel verbale di accertamento della infrazione non incide sulla validità del procedimento sanzionatorio, in quanto l’ammontare della sanzione deve essere determinata dal prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte degli agenti accertatori; inoltre, nelle dette ipotesi, e con riguardo alla fase del procedimento relativa alla sua definizione, la mancata proposizione del ricorso amministrativo al prefetto non produce, ipso facto, la formazione del titolo esecutivo, con conseguente diritto dell’amministrazione a procedere secondo le modalità di cui all’articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dovendo necessariamente, in virtù dell’esigenza di dare alla norma del suddetto articolo 27 della legge n. 689 del 1981 una interpretazione conforme alla Costituzione, essere emanata, ed a prescindere dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 203 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l’ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione nel termine previsto dall’articolo 204 del medesimo d.lgs.

Cass. civ. n. 19781/2006

In base all’art. 18, quarto comma, del nuovo codice della strada, l’ente proprietario della strada ha il potere-dovere di verificare le situazioni di fatto esistenti all’atto della sua entrata in vigore al fine di renderle conformi alle esigenze di sicurezza della circolazione, dettando le prescrizioni necessarie ad eliminare ogni pericolo attuale, nonché sanzionando ogni eventuale difformità anche preesistente all’entrata in vigore della norma. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei proprietari di un fondo, che avevano mantenuto, all'interno della loro proprietà e nella fascia di rispetto con la strada provinciale, una siepe di altezza tale da ostacolare il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione).

Cass. civ. n. 26270/2005

In riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nelle ipotesi in cui l’art. 202, terzo comma, c.d.s. non ammette il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione della sanzione nel verbale di accertamento della violazione non incide sulla validità del procedimento sanzionatorio, in quanto in tali ipotesi l’ammontare della sanzione deve essere determinato dal Prefetto a seguito della trasmissione del verbale da parte degli agenti accertatori.

Cass. civ. n. 6621/1997

Ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo il dato concernente la velocità va rapportato non già ai valori numerici in astratto, bensì alla situazione contingente di tempo e di luogo sicché correttamente il giudice del merito, in assenza di altre risultanze probatorie desume l’omessa osservanza dell’obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata in condizioni di insufficiente visibilità per nebbia, foschia o altra causa dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l’entità delle avarie riportate dai veicoli, nonché delle lesioni patite dalle persone coinvolte nel sinistro medesimo.

Cass. civ. n. 117/1997

L’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 nel disporre che l’autore della violazione amministrativa è ammesso al pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, non prevede l’obbligo della Autorità procedente di dare avviso della facoltà di attuare siffatto pagamento, con la conseguenza che siffatta omissione non preclude il diritto del contravventore di eseguire detto pagamento.

In tema di sanzioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione, dell’ufficio presso il quale può essere eseguito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta lo spostamento dell’inizio della decorrenza del termine fino al momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza dello ufficio amministrativo destinatario del pagamento.

Cass. pen. n. 4952/1996

Nell’ipotesi prevista dall’art. 221 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, qualora per questa venga effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero, a seguito di presentazione da parte dell’interessato al Prefetto di ricorso ai sensi dell’art. 203 D.Lgs. suddetto vi sia stata l’archiviazione degli atti concernenti la violazione, l’eventuale estinzione del relativo procedimento non impedisce al giudice penale, ai fini dell’accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione. Il giudice, ove accerti la realizzazione di siffatta condotta, applica o irroga, a seconda che proceda o meno con il rito di patteggiamento, ove prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (Nella fattispecie, il ricorrente imputato del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale aveva dedotto che, a seguito dell’avvenuta archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla violazione dell’art. 145, comma decimo, D.Lgs. 285/1992 a lui contestata, il Pretore non avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).

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Giacomo S. chiede
martedì 10/05/2016 - Lazio
“Salve, a seguito di infrazione stradale (limiti di velocita'), avendo ricevuto un avviso di pagamento notificato il 27/3/2014 di euro 132,60 (entro 5 giorni) e euro 183 (entro i 60 giorni) e avendo pagato invece euro 132,60 in data 16.04.2014, mi viene richiesto in data gennaio 2016 un ulteriore pagamento di 221,30 euro risultanti dall'importo del 50% del massimo della sanzione (cioe' 352 meno l'importo pagato 132,60). E' giusto tutto cio'?. Per mia logica dovrei pagare la differenza tra 183 euro (entro i 60 gg) meno 132 euro (entro i 5 gg) pagati.
Cosa e' giusto?
Grazie”
Consulenza legale i 17/05/2016
Con riferimento alla possibilità di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta occorre richiamare il dettato dell'art. 202, comma 1, del Codice della Strada, il quale prevede che:
"1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui e' prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida".
Se il pagamento non è effettuato secondo le modalità ora indicate, lo stesso Codice della Strada prevede all'art. 206, comma 1, che "la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689".
L'art. 27, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamato dall'art. 206 del Codice della Strada), stabilisce che "salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso".
In sostanza, in generale, una volta decorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla norma, l'Amministrazione finanziaria procederà alla riscossione di quanto non versato, sommando alla somma non versata, la sanzione per il mancato pagamento (o per il pagamento in ritardo) e le spese sostenute dall'Amministrazione Finanziaria per la riscossione, oltre alle ulteriori spese di notifica.
A tale proposito, la Giurisprudenza - seppure con riferimento alla versione precedente della norma in questione - ha chiarito che "in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell'art. 202 comma 1 del codice stesso, entro i sessanta giorni dalla contestazione; pertanto, ove l'adempimento avvenga in data successiva allo spirare del termine indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, a norma dell'art. 203 comma 3 dello stesso codice, mentre la somma pagata in ritardo va trattenuta come acconto sul totale" (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 23 settembre 2010, n. 20084).
Per concludere, nel caso in cui il pagamento della sanzione pecuniaria sia effettuato oltre il termine di cinque giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta: la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.