La tassazione sostitutiva basata sulle pagelle fiscali
La sanatoria sul passato prevede un meccanismo di tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, calcolato in modo proporzionale all'affidabilità fiscale del contribuente. La base imponibile non viene determinata sui dati reali, ma emerge dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione e un valore incrementato artificialmente. Questo incremento è strutturato in modo decrescente rispetto al punteggio ISA delle pagelle fiscali, applicando una maggiorazione del 50% per i contribuenti con voto inferiore a 3 e riducendosi fino al 5% per i soggetti che presentano una piena affidabilità pari a 10.
Sulla base imponibile rideterminata si applicano aliquote differenziate per il triennio che va dal 2022 al 2024, anch'esse legate al giudizio di affidabilità fiscale. I contribuenti con un voto inferiore a 6 saranno soggetti a un'aliquota del 15%, quota che scende al 12% per le votazioni comprese tra 6 e 8, per poi attestarsi al 10% per i punteggi superiori a 8. Per i periodi d'imposta 2020 e 2021, segnati dalle chiusure e dalle restrizioni della crisi pandemica, la norma prevede una riduzione del 30% sulle aliquote stesse. Il medesimo sistema è previsto per l'IRAP, che prevede la stessa base imponibile e un'aliquota unica del 3,9%, anch'essa ridotta del 30% per il biennio dell'emergenza sanitaria.
Scadenze di versamento e soglia minima di sbarramento
L'estinzione del debito d'imposta derivante dall'adesione alla sanatoria è soggetta a scadenze perentorie e a limiti minimi di prelievo, al fine di garantire una regolare entrata nelle casse dell'erario. L’emendamento offre ai contribuenti la facoltà di corrispondere l'importo dovuto attraverso un pagamento in un'unica soluzione, da effettuare nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure mediante una rateizzazione mensile fino a un massimo di 10 rate di pari importo. L'accesso alla regolarizzazione è tuttavia soggetto a uno sbarramento economico. Infatti, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva dovuto per ciascun periodo d'imposta oggetto dell'opzione non potrà mai risultare inferiore alla soglia minima di 1.000 euro.
Limiti al telemarketing e tutele nel settore delle telecomunicazioni
Al vaglio del Senato vi sono anche alcune disposizioni a tutela dei consumatori, con riferimento alle pratiche commerciali invasive. L'emendamento punta a estendere al comparto delle telecomunicazioni il divieto di telemarketing già previsto nei mercati dell'energia elettrica e del gas. La proposta legislativa vieta in modo assoluto le sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste e l'invio di messaggi pubblicitari ai cittadini, limitando l'azione degli operatori a circostanze estremamente circoscritte.
Il contatto telefonico o telematico da parte delle imprese rimane legittimo solo nel caso in cui sia il consumatore stesso a farne esplicita richiesta attraverso le piattaforme informatiche ufficiali del professionista. In alternativa, la comunicazione commerciale è consentita esclusivamente nei confronti di coloro che sono già clienti attivi per le forniture di energia e gas del medesimo operatore, a condizione che abbiano espresso un consenso separato, specifico e tracciabile per ricevere proposte relative a ulteriori beni o servizi.
Franchigia sugli errori Pos e rinvio della rottamazione comunale
Le ultime disposizioni incluse nel pacchetto di emendamenti riguardano la gestione operativa dei pagamenti elettronici e la riscossione degli enti locali. Sul primo fronte, si valuta l'introduzione di una franchigia del 5% per tollerare gli errori puramente formali commessi nell'allineamento quotidiano tra i dati dei Pos e i corrispettivi registrati dagli scontrini fiscali.
Inoltre, per agevolare i Comuni, è stato proposto il differimento dei termini per l'adesione alla rottamazione-quinquies di ingiunzioni, multe stradali e tributi locali. La scadenza originaria, fissata al 30 giugno, verrebbe spostata al 31 luglio per concedere il necessario margine temporale di delibera ai circa 980 enti locali attualmente coinvolti nella tornata elettorale, permettendo così ai nuovi consigli comunali e alle giunte subentranti di insediarsi e deliberare regolarmente.