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Nuova sanatoria fiscale, potrai regolarizzare gli errori degli anni scorsi senza multe se lo dici tu al Fisco: ecco come

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Nuova sanatoria fiscale, potrai regolarizzare gli errori degli anni scorsi senza multe se lo dici tu al Fisco: ecco come
Il decreto Omnibus apre all'autodenuncia delle irregolarità pregresse: chi aderisce all'adempimento collaborativo evita le sanzioni, pagando solo quanto dovuto all'Erario
Chi ha una partita IVA e negli anni scorsi ha commesso qualche irregolarità fiscale può, ora, sistemare i conti con l'Agenzia delle Entrate senza pagare sanzioni. La condizione, però, è informare il Fisco prima che scopra le infrazioni. È la novità più interessante contenuta nello schema di decreto legislativo correttivo e integrativo Omnibus. Il testo interviene su numerosi aspetti della riforma fiscale, ma particolarmente meritevole di attenzione è l'art. 16, che riscrive la disciplina dell'adempimento collaborativo, estendendone per la prima volta gli effetti premiali anche al passato.

Cos'è l'adempimento collaborativo e perché conviene autodenunciarsi al Fisco
L'adempimento collaborativo nasce come alternativa al modello tradizionale dei controlli fiscali. Invece di aspettare che sia l'Agenzia delle Entrate a verificare le dichiarazioni a distanza di anni, il contribuente sceglie di segnalare in via preventiva i dubbi interpretativi e i possibili rischi fiscali prima ancora di presentare la dichiarazione. In cambio ottiene certezza sui costi e sulle imposte dovute, oltre a una maggiore protezione da contestazioni future.

Il meccanismo si fonda sul Tax Control Framework, un sistema interno di rilevazione e gestione del rischio fiscale che l'azienda deve certificare tramite professionisti abilitati. Il regime era storicamente riservato ai grandi gruppi. L'art. 7-bis del d.lgs. 128/2015 ha, però, esteso la disciplina anche alle imprese di dimensioni minori, che possono aderirvi su base opzionale.

L'art. 16 del decreto Omnibus, la sanatoria guarda indietro
Fino a oggi i benefici dell'adempimento collaborativo riguardavano solo il futuro. L'art. 16 dello schema di decreto cambia le regole e introduce due nuovi commi nell'art. 7-bis del d.lgs. 128/2015, il comma 2-bis e il comma 2-ter, che permettono al contribuente già aderente al regime di comunicare all'Agenzia delle Entrate i rischi fiscali relativi a condotte tenute negli anni precedenti all'adesione.

Le condizioni per accedere alla sanatoria
La comunicazione deve essere completa ed esauriente. Va inoltre presentata prima che il contribuente venga a conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o indagini sui rischi in questione. Se la segnalazione arriva entro 120 giorni dalla notifica dell'esito della verifica sui requisiti di validità dell'opzione e contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 3 del d.lgs. 156/2015, il contribuente accede agli stessi effetti premiali già previsti per le comunicazioni ordinarie.

Pagamento in 60 giorni, possibile anche a rate
Il beneficio non significa che tutto sia gratuito. L'imposta accertata a seguito del confronto con l'Agenzia delle Entrate va comunque versata per intero. Cambia solo il trattamento delle sanzioni, che vengono meno in presenza dei requisiti indicati.

Le scadenze da rispettare
Il decreto fissa il termine di versamento in 60 giorni dalla notifica della risposta dell'Agenzia. Chi non riesce a pagare in un'unica soluzione può chiedere la rateazione, fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi, calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima quota.
Il rispetto delle scadenze è fondamentale per non perdere il beneficio. Se salta il pagamento di una rata, il contribuente decade dalla rateazione. L'importo residuo viene iscritto a ruolo, con l'aggiunta della sanzione ordinaria aumentata della metà e degli interessi di mora. La cartella di pagamento, in questi casi, deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla decadenza. La possibilità di rateizzare si estende anche alle imprese di maggiori dimensioni già ammesse al regime principale di adempimento collaborativo.


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