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La nuova presunzione di innocenza

La nuova presunzione di innocenza
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che amplia le garanzie di imputati e indagati.
In data 29 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 188 del 2021 recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva Ue n. 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Il testo approvato introduce un ampio ventaglio di novità, che riguardano in parte il funzionamento del processo penale e in parte le procedure operative che in una fase precedente devono essere seguite dalle autorità pubbliche. Le nuove misure entreranno in vigore il prossimo 14 dicembre sicchè pare opportuno esaminare brevemente e in via schematica le principali novelle.

Quanto alle modifiche strettamente tipo processualistico, il Decreto:
  1. introduce ex novo l’art. 115 bis c.p.p. rubricato garanzia della presunzione di innocenza: la nuova norma, in particolare, prevede che, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale , l’indagato o l'imputato non possa essere indicato come colpevole fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione, tuttavia, non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. In caso di violazione, l'interessato può, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, può chiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo e su tale istanza il giudice provvede entro quarantotto ore;
  2. modifica l’art. 314 c.p.p., prevedendo che se l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio (ex art. 64 co. 3 lett. b) ha comunque diritto all’equa riparazione per l’ingiusta custodia cautelare subita;
  3. modifica l’art. 329 co. 2 c.p.p.: il segreto degli atti compiuti dal PM nel corso delle indagini può dunque essere derogato non più “quando è necessario” per la prosecuzione delle indagini ma solo quando è “strettamente necessario” a tal fine;
  4. aggiunge all’art. 474, che prevede il diritto dell’imputato di assistere libero all’udienza salvo siano necessarie cautele, il comma 1-bis, secondo cui “il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. E' comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.
Quanto invece alle novità riguardanti le autorità pubbliche, va citata in primo luogo l’introduzione del divieto di indicare pubblicamente come colpevole l’indagato o l’imputato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna che ne accerta definitivamente la responsabilità penale.
Per il caso di violazione di tale prescrizione si prevede:
- l’irrogazione di sanzioni disciplinari e penali;
- il risarcimento del danno;
- la possibilità dell’indagato/imputato di chiedere una pubblica rettifica entro 48 ore, in assenza della quale potrà essere adito il Tribunale in via d’urgenza.

Ulteriore novità che può conclusivamente farsi presente è quella relativa alle modalità di diffusione delle notizie relative ai procedimenti penali. Il Decreto prevede, infatti, che:
- tale diffusione possa avvenire solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o se ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico;
- le Procure possano esternare informazioni agli organi di informazione solo tramite comunicati ufficiali;
- le conferenze stampa relative a procedimenti penali siano possibile solo nel caso in cui la vicenda rivesta particolare rilevanza pubblica.

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