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Netflix, ti spetta un rimborso di 500 euro per gli aumenti degli ultimi anni, erano illegali: nuova sentenza storica

Netflix, ti spetta un rimborso di 500 euro per gli aumenti degli ultimi anni, erano illegali: nuova sentenza storica
Tra il 2017 e il 2024 Netflix ha aumentato i prezzi degli abbonamenti senza giustificato motivo, spingendo il Tribunale di Roma a dichiarare illegittimi i rincari. La sentenza annulla le clausole vessatorie e apre ufficialmente le porte a rimborsi fino a 500 euro per gli utenti coinvolti
Con la sentenza n. 4993 del 1° aprile 2026, il Tribunale di Roma ha dichiarato la vessatorietà e la conseguente nullità di alcune clausole dei contratti di abbonamento di Netflix Services Italy s.r.l., accertando l'illegittimità degli aumenti tariffari unilaterali applicati dalla piattaforma nei confronti degli abbonati negli anni 2017, 2019, 2021 e novembre 2024. Il provvedimento, emesso all'esito di un'azione promossa dall'Associazione Movimento Consumatori, costituisce una delle prime applicazioni di rilievo della disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 28/2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

L'Associazione Movimento Consumatori ha promosso azione inibitoria collettiva nei confronti di Netflix Services Italy s.r.l., contestando la vessatorietà di tre clausole delle Condizioni di Utilizzo della piattaforma: l'art. 3.5 (modifiche al prezzo e ai piani di abbonamento), l'art. 6.5 (modifiche alle condizioni di utilizzo) e l'art. 2 (offerte promozionali). Le prime due clausole, nella versione vigente dal 2017 al gennaio 2024, si limitavano a riconoscere a Netflix la facoltà di modificare “di tanto in tanto” il prezzo degli abbonamenti e “periodicamente” le condizioni di utilizzo, con preavviso di 30 giorni e diritto di recesso per l'abbonato, senza tuttavia indicare alcun giustificato motivo a fondamento delle modifiche.

Nel periodo compreso tra il novembre 2017 e il novembre 2024, Netflix ha applicato quattro distinti aumenti tariffari sugli abbonamenti in essere, ossia nel 2017, nel 2019, nel 2021 e nel novembre 2024. Le comunicazioni agli abbonati facevano riferimento a un generico ampliamento dell'offerta di contenuti, senza correlare in modo specifico l'aumento alle variazioni dei costi del servizio indicate nel contratto.

Sotto il profilo economico, tali variazioni unilaterali hanno determinato un incremento progressivo dei canoni mensili stimabile in circa 4 euro per i piani di abbonamento standard e fino a 8 euro per i profili di fascia premium. Tale accumulo di sovrapprezzi, stratificatosi nel corso degli anni in assenza di una valida giustificazione contrattuale, costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del danno economico subito dagli utenti coinvolti.

In corso di giudizio, nel gennaio 2024 e nell'aprile 2025, Netflix modificava le clausole contestate. In particolare, a partire dal gennaio 2024 la clausola sull'aumento del prezzo era integrata con l'indicazione degli elementi di costo che incidono sul corrispettivo, mentre la clausola sulle modifiche alle condizioni normative era riformulata, nell'aprile 2025, con l'elencazione tassativa dei motivi che legittimano le variazioni. La clausola sulle offerte promozionali, che riservava a Netflix la facoltà di revocare offerte e sospendere account “a sua esclusiva discrezione”, rimaneva invece sostanzialmente invariata sino all'aprile 2025.

È opportuno, tuttavia, precisare che l’illegittimità non riguarda i rapporti contrattuali perfezionatisi a partire dal febbraio 2024. Tali contratti, essendo disciplinati da condizioni generali di abbonamento strutturate secondo i nuovi criteri di trasparenza considerati legittimi dal Tribunale, rimangono esclusi dalla pretesa restitutoria, circoscrivendo il diritto al rimborso ai soli utenti soggetti alle precedenti clausole vessatorie.

Il Tribunale capitolino parte dalla Direttiva 93/13/CEE, recepita negli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare dalle sentenze nelle cause C-92/11 (RWE Vertrieb) e C-472/10 (Invitel).
Da tale quadro emerge chiaramente che, affinché una clausola di modifica unilaterale di un contratto non sia presuntivamente abusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. m) del Codice del Consumo, è necessario che il contratto indichi un giustificato motivo a fondamento dello jus variandi e ciò vale sia per le modifiche normative sia per quelle economiche, ivi inclusa la variazione del prezzo.

Il Tribunale precisa che l'Italia, nel recepire la Direttiva, non ha riprodotto l'esenzione prevista per i contratti a tempo indeterminato, per i quali la normativa europea reputava sufficienti preavviso e recesso. Ne consegue che anche nei contratti di abbonamento a durata indeterminata – come quello stipulato dagli utenti Netflix – il mero riconoscimento del diritto di recesso non è sufficiente a neutralizzare la presunzione di vessatorietà, in quanto occorre che il contratto indichi preventivamente le ragioni che possono determinare la variazione.

Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha dichiarato la vessatorietà e la nullità delle clausole nelle versioni vigenti dal 2017 al gennaio 2024 (art. 3.5 e art. 6.4), in quanto prive di qualunque indicazione dei motivi dello jus variandi, nonché della clausola 6.5 nella versione vigente dal gennaio 2024 all'aprile 2025, la quale, pur prevedendo preavviso e recesso, ometteva di enunciare le ragioni giustificative delle modifiche. Diversamente, la clausola sull'aumento del prezzo introdotta nel gennaio 2024 – che collega la variazione tariffaria alla variazione degli elementi di costo del servizio, elencati nel contratto – è stata ritenuta conforme alla disciplina del consumo, dal momento che consente all'abbonato di comprendere le circostanze che possono giustificare un aumento.

Analogamente, la versione dell'aprile 2025 delle clausole, che indica tassativamente le ipotesi legittimanti la modifica, è stata giudicata adeguata. Il Tribunale ha respinto la tesi dell'associazione, secondo cui il giustificato motivo dovrebbe consistere in una sopravvenienza oggettiva, straordinaria e imprevedibile al di fuori del controllo del professionista. Secondo il Collegio, tale interpretazione imporrebbe un'immutabilità delle condizioni economiche incompatibile con la natura dei contratti di durata in mercati concorrenziali, con conseguente limitazione sproporzionata della libertà di iniziativa economica.

Accertata la nullità delle clausole, il Tribunale ha ordinato a Netflix di informare ciascun abbonato (anche quelli cessati) dell'illegittimità degli aumenti tariffari applicati sulla base di clausole nulle e del conseguente diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Le stime relative alle somme oggetto di rimborso evidenziano cifre potenzialmente comprese tra i 250 euro per le utenze standard e i 500 euro per i profili premium, calcolati in base alla durata effettiva del rapporto e alla tipologia di piano sottoscritto. Al fine di agevolare l’esercizio di tale diritto, sono stati attivati canali telematici per la presentazione di istanze di rimborso precompilate, semplificando l’iter amministrativo per gli abbonati.

A tal fine, inoltre, Netflix è tenuta a pubblicare il dispositivo della sentenza sul proprio sito internet per almeno 6 mesi tramite banner pop-up sulla homepage, nonché sui quotidiani Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore per due volte nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il giudice ha stabilito, inoltre, un termine di 90 giorni per l'adempimento, con penale di 700 euro per ogni giorno di ritardo in caso di inadempimento.

Netflix ha rapidamente rivendicato la correttezza del proprio operato e la conformità delle procedure tariffarie adottate rispetto alle prassi del mercato digitale. È stato pertanto annunciato il ricorso in appello, volto a ottenere la riforma della sentenza e il riconoscimento della piena validità delle clausole modificate. Tuttavia, fino all’esito del giudizio di secondo grado, la decisione attuale rimane pienamente esecutiva.


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