Tra le notifiche postali più temute da parte dei cittadini, un posto di rilievo è occupato indubbiamente dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Al di là però della somma di denaro da pagare, talvolta il verbale comporta un obbligo aggiuntivo, ossia dichiarare chi era alla guida del veicolo quando è stata commessa l’infrazione. Ciò accade in caso di infrazioni più gravi, per le quali è prevista, come ulteriore sanzione, la decurtazione di punti dalla patente.
Ecco che comunicare il nome e i dati di chi era conducente al momento della violazione è necessario per individuare la persona alla quale potranno essere sottratti i punti.
Non sempre, però, è facile risalire a chi guidava: basti pensare alle auto condivise tra familiari, ai veicoli aziendali usati da più dipendenti o a spostamenti avvenuti settimane prima.
Perché è obbligatorio comunicare i dati del conducente
La norma di riferimento è l’art. 126 bis del Codice della strada. In base a questa disposizione, chi riceve un verbale notificato successivamente (quindi non contestato immediatamente su strada) ha 60 giorni di tempo per trasmettere alle Forze dell’ordine i dati del conducente.
La ratio è chiara: la decurtazione dei punti non può colpire chi non ha commesso la violazione. Si tratta, infatti, di una sanzione strettamente personale, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005. Il proprietario del veicolo, pertanto, risponde solo del pagamento della sanzione, ma non può subire conseguenze sulla patente se non era lui a guidare.
Cosa rischia chi non risponde
Tanto premesso, chiariamo subito che ignorare la richiesta dell’autorità non è una soluzione: anzi, l’omissione costituisce una violazione autonoma e genera una seconda sanzione, distinta da quella originaria. Lo stesso articolo 126-bis stabilisce che chi non fornisce i dati è soggetto a un’ulteriore sanzione amministrativa che può variare da 286 a oltre 1.100 euro.
Dichiarare di non ricordare: è possibile?
Non sempre, però, chi riceve una sanzione rimane in silenzio. In alcuni casi, il proprietario del veicolo decide di rispondere, dichiarando l’impossibilità di indicare un nominativo perché incapace di ricordare chi fosse alla guida in quel momento.
Al riguardo, particolarmente rilevante è la sentenza n. 165 del 2008 della Corte Costituzionale, che ha individuato due situazioni differenti:
Ecco che comunicare il nome e i dati di chi era conducente al momento della violazione è necessario per individuare la persona alla quale potranno essere sottratti i punti.
Non sempre, però, è facile risalire a chi guidava: basti pensare alle auto condivise tra familiari, ai veicoli aziendali usati da più dipendenti o a spostamenti avvenuti settimane prima.
Perché è obbligatorio comunicare i dati del conducente
La norma di riferimento è l’art. 126 bis del Codice della strada. In base a questa disposizione, chi riceve un verbale notificato successivamente (quindi non contestato immediatamente su strada) ha 60 giorni di tempo per trasmettere alle Forze dell’ordine i dati del conducente.
La ratio è chiara: la decurtazione dei punti non può colpire chi non ha commesso la violazione. Si tratta, infatti, di una sanzione strettamente personale, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005. Il proprietario del veicolo, pertanto, risponde solo del pagamento della sanzione, ma non può subire conseguenze sulla patente se non era lui a guidare.
Cosa rischia chi non risponde
Tanto premesso, chiariamo subito che ignorare la richiesta dell’autorità non è una soluzione: anzi, l’omissione costituisce una violazione autonoma e genera una seconda sanzione, distinta da quella originaria. Lo stesso articolo 126-bis stabilisce che chi non fornisce i dati è soggetto a un’ulteriore sanzione amministrativa che può variare da 286 a oltre 1.100 euro.
Dichiarare di non ricordare: è possibile?
Non sempre, però, chi riceve una sanzione rimane in silenzio. In alcuni casi, il proprietario del veicolo decide di rispondere, dichiarando l’impossibilità di indicare un nominativo perché incapace di ricordare chi fosse alla guida in quel momento.
Al riguardo, particolarmente rilevante è la sentenza n. 165 del 2008 della Corte Costituzionale, che ha individuato due situazioni differenti:
- da un lato, il comportamento di chi tace o non rispetta i termini, che comporta automaticamente la sanzione;
- dall’altro, quello di chi fornisce una spiegazione concreta e motivata della propria impossibilità a ricordare.
Secondo la Consulta, il cittadino non può essere obbligato a ricordare qualsiasi evento; non esiste un obbligo di memoria assoluta. Un’interpretazione in tal senso, infatti, violerebbe il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost..
Pertanto, rispondere alle richieste delle autorità dichiarando semplicemente di non ricordare non è sufficiente. È necessario spiegare le ragioni di questa difficoltà.
Non esiste un elenco rigido di circostanze che giustificano l’impossibilità di ricordare. Tuttavia, dalla prassi e dalla giurisprudenza emergono alcune ipotesi considerate plausibili:
- ritardo nella notifica: se il verbale arriva vicino al termine massimo dei 90 giorni, ricostruire un singolo episodio accaduto mesi prima può risultare oggettivamente complesso;
- uso condiviso del veicolo: auto di famiglia o aziendali utilizzate da più persone rendono difficile individuare il conducente in uno specifico momento;
- situazioni straordinarie: come il furto del mezzo, che deve essere ovviamente documentato con la relativa denuncia.
In ogni caso, l’autorità può comunque ritenere insufficiente la giustificazione e irrogare ugualmente la sanzione. In questi casi il proprietario ha la possibilità di presentare ricorso al Giudice di Pace.