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Articolo 126 bis Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Patente a punti

Dispositivo dell'art. 126 bis Codice della strada

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili(1).

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d-quinquies), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Massime relative all'art. 126 bis Codice della strada

Cass. civ. n. 30939/2018

In tema di violazioni del codice della strada regolate dal combinato disposto degli artt. 126-bis, comma 2, del codice della strada — nel testo successivo alla modifica di cui al d.l n. 262 del 2006, convertito con modif. dalla L. n. 286 del 2006 — e 180, comma 8, dello stesso codice, il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell’identità del guidatore, a fini di esonero dalla relativa responsabilità, deve essere «documentato» e tale ultimo aggettivo va interpretato teleologicamente in senso estensivo quale sinonimo di «provato», non necessariamente con prove di natura documentale, ma anche mediante l’acquisizione di prove costituende.

Ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, codice della strada, come modificato dall’art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, ai fini dell’esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all’epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di «giustificato motivo» soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi nella guida. (Nella specie, la S.C. ha indicato, come esempi di «giustificato motivo», la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell’illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell’obbligo di comunicare l’identità del conducente in presenza di una infrazione).

Cass. civ. n. 15573/2015

Il provvedimento che ordini al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nell’ipotesi di azzeramento dei punti, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 6, cod. strada, si configura come atto dovuto, partecipando della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita del punteggio applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale, sicché la giurisdizione al riguardo appartiene al giudice ordinario atteso che avverso tale atto è proponibile la medesima opposizione di cui all’art. 7, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Cass. civ. n. 21272/2014

L’omessa comunicazione da parte del proprietario di un autoveicolo dei dati identificativi del conducente autore di una infrazione del codice della strada integra un illecito amministrativo, di cui risponde anche il cittadino straniero proprietario del mezzo che alleghi il difetto di comprensibilità della contestazione (nella specie, comunque tradotta nella lingua tedesca di appartenenza), trattandosi di ragione inidonea ad esimere dal dovere di collaborazione con l’autorità pubblica.

Cass. civ. n. 20974/2014

In caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicché la comunicazione con la quale l’opponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l’obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 13598/2014

In materia di infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell’individuazione del giudice competente, né rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrate sull’importo della sola sanzione pecuniaria.

Cass. civ. n. 1742/2013

Il giudice ordinario, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sindacare sotto il profilo della legittimità, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, e cioè quello integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione; tale sindacato tuttavia, anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità; tuttavia, il verbale di contestazione della violazione di norme del codice della strada costituisce non un atto discrezionale, ma un accertamento, il quale è sottoposto al controllo giurisdizionale soltanto al fine di stabilire se sussistono le condotte attestate (sia nella loro materialità, sia nella loro riconducibilità ad una norma che le sanziona), a prescindere da ogni discrezionalità rispetto alla quale possa ammissibilmente configurarsi un’eccezione di sviamento di potere. (Nella specie, in base all’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso che denunciava la mancata motivazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di un vizio di eccesso di potere da parte dei verbalizzanti, in quanto animati dall’intento di infliggere al contravventore la decurtazione del maggior numero possibile di punti dalla patente di guida).

Cass. civ. n. 3940/2012

In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, ove venga commessa, con una sola azione o omissione, la violazione di diverse disposizioni del codice della strada, a ciascuna delle quali consegua la decurtazione dei punti dalla patente di guida, non opera il meccanismo previsto dall’art. 198, comma primo, di detto codice — che, nel caso di più violazioni commesse con una sola azione o omissione, commina la sanzione per l’infrazione più grave, aumentata fino al triplo —, trattandosi di norma formulata esclusivamente con riferimento alla sanzione pecuniaria, e trova, invece, applicazione il diverso criterio, di cui all’art. 126-bis, comma 1-bis, del medesimo codice, del cumulo dei punti nella misura prevista per le singole violazioni, fermo restando il limite massimo dei quindici punti.

Cass. civ. n. 3936/2012

Nelle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, che comportino la previsione dell’applicazione accessoria della decurtazione dei punti, ex art. 126-bis c.d.s. — che deve essere necessariamente menzionata nel verbale di accertamento — il destinatario, può proporre opposizione dinanzi al giudice di pace ex art. 204-bis c.d.s., onde far valere anche vizi relativi alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Cass. civ. n. 2910/2012

L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata. Pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore, al quale quei dati andavano inviati.

Cons. Stato n. 5410/2011

Il provvedimento con il quale si dispone la revisione della patente di guida, art. 126-bis, comma 6, Codice della Strada è atto vincolato che consegue al verificarsi del presupposto (perdita dei 20 punti) indicato dalla legge.

Cass. civ. n. 11185/2011

In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126-bis c.d.s., ove la contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art. 1 c.d.s.), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento.

Cass. civ. n. 22042/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione, l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione. A tale obbligo — l’inosservanza del quale è sanzionata ai sensi dell’art. 180 cod. strada, cui rinvia l’art. 126-bis del medesimo codice, nella parte rimasta in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 — il proprietario può, però, sottrarsi legittimamente, in quanto non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell’autovettura medesima, se dimostra di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione.

Cons. Stato n. 5830/2009

In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni al Codice della strada, il verbale di accertamento di un infrazione allo stesso, cui consegua la decurtazione dei punti sulla patente, non può dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto, non contenendo, detto verbale, un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, dall’autorità centrale preposta all’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida, all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta.

Cass. civ. n. 20611/2009

In caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio, il soggetto che abbia noleggiato il veicolo — e che non risulti esserne stato alla guida — non è obbligato in solido con il trasgressore per le sanzioni accessorie della decurtazione dei punti patente (art. 126-bis d.lgs. n. 285 del 1992) e della sospensione della patente stessa, trattandosi di sanzioni a carattere personale (cfr. Corte cost., sentenza n. 27 del 2005), sicché, dalla circostanza di essere utilizzatore del veicolo (per averlo noleggiato) non può inferirsi, di perse, quella di aver condotto il veicolo medesimo.

Cass. civ. n. 12842/2009

In tema di violazioni alle norme del Codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa. L’inosservanza di tale dovere di collaborazione è sanzionata, in base al combinato disposto degli artt. 126-bis e 180 del Codice della strada, alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005, senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso.

Cass. civ. n. 12270/2009

La clausola di una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura assicurativa nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida può trovare applicazione nel caso in cui al momento del sinistro il conducente non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero la validità o l'efficacia di essa fossero venute meno per qualsiasi ragione, ma non quando il conducente, in possesso di regolare patente di guida, violi le prescrizioni di essa o del Codice della strada, come allorché non osservi il divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore, potendo tale circostanza escludere la garanzia assicurativa solo se l'ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. (Fattispecie relativa a sinistro stradale avvenuto nel 1993).

Cass. civ. n. 23999/2007

In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni al codice della strada, il verbale di accertamento di un infrazione al codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto de quo, in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell’art. 126-bis Codice della strada, come modificato dall’art. 44 del d.l. n. 262 del 2006 convertito con modifiche dalla legge n. 286 del 2006, dall’autorità centrale preposta all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all’esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all’infrazione che la comporta.

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Consulenze legali
relative all'articolo 126 bis Codice della strada

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A. O. chiede
giovedì 15/12/2022 - Marche
“Salve,
in merito al comma 6, nella previsione in cui "[...] Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida....",

DOMANDA: ai fini della disposizione della revisione patente ai sensi degli art. 126-bis e 128 del D.Leg.vo 30/04/1992 285 (cds)
- nei verbali interessati alla perdita di "almeno 5 punti" il conducente interessato doveva obbligatoriamente essere infrmato di questo eventuale "accertamento"/ "esame"?
- se i verbali interessati sono riferiti a violazioni occorse nell'anno 2018 ed il procedimento si avvia soltanto fine anno 2022, esiste qualche fonte normativa che permetta un'eventuale opposizione al procedimento stesso.

Grazie in anticipo”
Consulenza legale i 22/12/2022
Dall’analisi della giurisprudenza prevalente relativa all’art. 126 bis del Codice della strada (l’art. art. 128 del Codice della strada, invece, riguarda il diverso caso della perdita di requisiti psico-fisici che qui non rileva) è stato possibile ricavare i seguenti punti fermi:
a) il provvedimento di revisione della patente è un automatico e vincolato, che consegue necessariamente alla commissione della violazione definitivamente accertata come tale dal giudice o in via amministrativa, ovvero per intervenuta inoppugnabilità dell'atto (Consiglio di Stato, sez. II, 08 febbraio 2021, n. 1179);
b) il conducente è edotto della natura della violazione al Codice attraverso la conoscenza del verbale di accertamento e contestazione della violazione, verbale che, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 1, deve contenere "l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione". La mancata comunicazione della decurtazione non costituisce, dunque, vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, costituendo, dunque, tale omissione una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato (Cons. Stato Sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 309);
c) la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ha, infatti, una funzione meramente informativa, posto che comunque ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri; il che significa che nella sostanza ogni persona alla quale è stata contestata un'infrazione e che ovviamente ben conosce l'esito della contestazione stessa ha l'onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero (ex multis; Cassazione civile, sez. III, 11 dicembre 2020, n. 28298).
La prima domanda, quindi, sembra avere una risposta negativa, vista la natura automatica e vincolata del procedimento, senza che possano essere venire in rilievo a tal fine obblighi informativi a carico dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda il secondo profilo, invece, si nota che effettivamente la norma non fissa un termine per attivare il procedimento di revisione a partire dalla perdita dei punti della patente o dalla commissione di tre infrazioni nell’arco dello stesso anno.
Tuttavia, ritenere che non vi sia alcun termine, appare in realtà in contrasto con le finalità di tale normativa, che è quella di evitare che conducenti particolarmente propensi a commettere infrazioni (anche ravvicinate nel tempo) possano circolare senza aver dimostrato nuovamente la propria idoneità alla guida.
Infatti, prendendo ad esempio il caso di specie, il trasgressore ha potuto continuare a guidare per svariati anni a seguito delle infrazioni, salvo poi essere chiamato oggi a sottoporsi alla revisione della patente (magari senza aver negli ultimi tempi commesso violazioni di sorta).
Sul punto, è stato possibile reperire un precedente che, pur non attenendo esattamente al presente caso, potrebbe essere utile, in quanto ha chiarito che “in tema di provvedimento di revisione della patente a seguito di perdita totale dei punti, il procedimento che conduce all'elaborazione del punteggio tramite le comunicazioni degli organi accertatori all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve soggiacere al termine generale, previsto dall'art. art. 2 della legge sul proc. amministrativo, di 90 giorni dalla definizione della contestazione e/o dall'avvenuta comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Pertanto, qualora siano trascorsi più di 90 giorni, l'acquisizione deve considerarsi tardiva e perciò illegittima per violazione di legge, incidendo in modo negativo sulla perdita dell'attribuzione del completo punteggio per mancanza di violazioni nel biennio e conducendo all'azzeramento dello stesso a causa di ulteriori violazioni nel frattempo intercorse” (Giudice di pace Tortona, 21 luglio 2011).
Bisognerebbe, dunque, verificare se vi siano stati ritardi nelle comunicazioni tra organi accertatori e Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e, in un’ottica difensiva, far comunque valere quanto statuito nel precedente sopra citato chiedendo l’annullamento del provvedimento che ha disposto la revisione della patente.
Quanto alle forme per contestare tale provvedimento, la giurisprudenza ritiene che “l'opposizione ex artt. 22 e 23 l. n. 689 del 1981 deve considerarsi ormai rimedio generale esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di decurtazione dei punti della patente aventi carattere di sanzione accessoria; provvedimenti che, ai sensi degli art. 204 bis, 205 e 216 comma 5 c. strad., rientrano nella competenza del giudice di pace; con la conseguenza che anche l'impugnazione del provvedimento con il quale, a seguito dell'esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126 bis dello stesso codice, che di tale categoria di atti fa indubbiamente parte, va ascritta al giudice ordinario” (T.A.R. Bari, sez. II, 14 marzo 2014, n. 353).


Michele M. chiede
lunedì 26/07/2021 - Lombardia
“Buongiorno,

faccio un breve premessa :
in data 13/3/21 mi veniva elevato verbale per infrazione al codice della strada in quanto sarei passato con semaforo rosso.
In realtà mi ero affiancato in moto, al primo veicolo della colonna ferma al semaforo, posizionandomi (unico occupante) nella corsia dedicata a chi avrebbe svoltato a sinistra salvo poi proseguire diritto allo scattare del semaforo verde (che era però diventato rosso per chi svoltava a sx).

Per questa infrazione, ho presentato ricorso al Prefetto tramite PEC in data 01/04/21 informando anche il Comando di Polizia provinciale che aveva elevato il verbale di contravvenzione.

Nella modulistica allegata al verbale di contravvenzione c'era anche quello relativo alla comunicazione dei dati del conducente ex art 126 bis C.S. con indicazione di provvedere a detta comunicazione entro il termine di 60 gg dalla data di notifica del verbale anche in caso di presentazione del ricorso, cosa che non ho fatto in quanto l'art 126 bis prevede per tale obbligo la definizione del procedimento.

Per questa mancanza, ancorchè il mio ricorso sia ancora pendente, in data 16/7 mi è arrivato verbale di sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente.

Vi chiedo cortesemente la Vostra consulenza al fine di presentare un nuovo ricorso contro questo secondo verbale giuste le previsioni temporali dell'articolo richiamato e se ritenete che in qualche modo si possano inserire anche le disposizioni previste dalla Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione del 22 dicembre 2011 per la quale non è consentita alla P.A. l richiesta di dati di cui è già in possesso.

Ringrazio in anticipo per la Vostra cortese attenzione

Cordiali Saluti


Consulenza legale i 27/07/2021
In primo luogo va notato che l’art. 126 bis del Codice della strada non pare prevedere a favore del conducente alcuna sospensione in caso di ricorso avverso la sanzione “principale”.
La confusione è forse da attribuire alla formulazione dei primi tre periodi del comma 2, che effettivamente stabiliscono di attendere per la comunicazione della variazione del punteggio all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che la contestazione sia definita, ma tale termine si riferisce esclusivamente all’organo di polizia e non al destinatario della sanzione.

In passato, il Ministero dell’Interno (circolare 29 aprile 2011 n. 3971) aveva affermato la necessità di attendere l’esito del ricorso giurisdizionale o amministrativo, ma tale tesi non è seguita dalla più recente giurisprudenza in materia, che anzi si attiene al principio contrario.
La Suprema Corte, in particolare, ritiene che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorra dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito (ex multis, Cassazione civile, sez. III, 05 maggio 2020, n. 8479; Cassazione civile sez. II, 09 luglio 2018, n. 18027; Cassazione civile, sez. VI, 24 novembre 2017, n. 28136).
Infatti, è opinione condivisa che l'omessa comunicazione dei dati, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di patente del trasgressore, rappresenti una violazione autonoma rispetto alla violazione principale, che rileva come mancato obbligo di collaborazione imposto al cittadino (Cassazione civile, sez. VI, 20 novembre 2019, n. 30287).

Infine, si specifica che la Direttiva citata nel quesito (e le norme sulle quali tale atti si fonda) non pare essere di aiuto nel nostro caso, posto che essa fissa i criteri generali per quanto riguarda l’acquisizione di informazioni relative a stati, qualità personali e fatti già in possesso dell’Amministrazione; nella fattispecie, al contrario, la comunicazione richiesta dall’art. 126 bis concerne un fatto a conoscenza del trasgressore.

In conclusione, non sembra che un eventuale ricorso basato su tali argomentazioni abbia grandi probabilità di accoglimento, soprattutto alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati.


Benedetto P. chiede
sabato 10/04/2021 - Lazio
“Antefatto:
1) il giorno 7/7/2020 veniva commessa la violazione anteposta (art. 146 c.2 c.d.s.)
2) il giorno 28/9/2020 veniva emesso il verbale di accertamento *******, notificato il 7/10/2020; la notifica avveniva dopo 92 giorni dalla violazione, ma si è ritenuto di non apporre ricorso dato l’importo da pagare) – ALLEGATO A
3) lo stesso giorno 7/10/2020 veniva pagata la sanzione ridotta di 49,96€
4) lo stesso giorno veniva inviata la comunicazione dei dati personali e della patente guida del conducente all’indirizzo di posta elettronica ******** secondo procedura espressamente riportata sul modulo di comunicazione inviato – ALLEGATO B
5) il giorno 18/3/2021 veniva emesso il verbale di accertamento ******* per violazione art.126 bis comma 2 c.d.s. per non aver inviato, entro il termine di 60gg dalla notifica dell’anteposto verbale (cioè entro il 06/12/2020), la comunicazione dei dati personali; tale verbale veniva notificato il 01/04/2021 – ALLEGATO C
6) il giorno 2/4/2021 veniva inviata PEC al Responsabile del Procedimento invitando ad annullare il verbale in autotutela, alla data odierna NON è pervenuta risposta.
Quanto sopra premesso, vorrei presentare ricorso al Giudice di Pace di Velletri per le seguenti ragioni:
1) il ricorrente NON ha violato l'art.126bis comma 2 C.d.S. in quanto la comunicazione dei dati personali e della patente di guida è stata fatta il 07/10/2020 con email all'indirizzo di p.e. riportato nel modello "Comunicazione Dati Conducente" e come testimonia la mail ******** ancora presente nell'indirizzo emittente gmail (vedi allegato B);
2) Il verbale di accertamento *******, impugnato, è stato notificato 116 gg dopo il 06/12/2020, data di accadimento della presunta infrazione; pertanto il verbale non è stato notificato nei termini di 90gg previsti dall’art. 201 c.d.s.;
3) il verbale di accertamento anteposto è stato notificato in ritardo rispetto ai termini dell’art.201 c.d.s.e la sanzione accessoria dei punti patente non è dovuta e pertanto non è dovuta la comunicazione.
Richiedo: sono corrette le motivazioni a supporto del ricorso presso il giudice di pace ?”
Consulenza legale i 15/04/2021
Dato che le doglianze che si intendono proporre paiono sostanzialmente corrette, nel presente parere si forniranno per ciascuna di esse alcune precisazioni e spunti giurisprudenziali utili al fine di meglio impostare il futuro eventuale ricorso.

1) Nel caso di specie, la comunicazione dei dati del conducente è avvenuta nel rispetto sia dei termini di legge, sia delle indicazioni del Comune, che richiedevano di utilizzare lo strumento della e mail (non certificata), specificando nel modulo sub allegato B che “non saranno accettate comunicazioni con altre modalità” diverse dalla posta elettronica semplice o dalla raccomandata A/R.
Per completezza, si evidenzia che il fatto che la sottoscrizione sia stata apposta non in corrispondenza della riga con la dicitura “Firma proprietario/obbligato in solido”, bensì di quella riservata alla “Firma conducente (se persona diversa)”, non inficia in alcun modo la validità della comunicazione stessa.
Infatti, l'obbligo di cui all'art. 126 bis del Codice della strada di comunicare i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della violazione non è soggetto a forme vincolanti o a particolari formalità, tanto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto addirittura ammissibile una comunicazione diretta ad un'autorità diversa da quella che aveva emesso la prima sanzione, che ne ha curato poi la trasmissione all’autorità procedente (Cassazione civile, sez. II, 15 ottobre 2018, n. 25685).
In ogni caso, il modulo inviato a mezzo e mail è in modo inequivoco e immediato riferibile al sig. B.P., che l’ha sottoscritto allegando la copia della patente di guida completa della dichiarazione di conformità al documento originale.

2) Il secondo verbale di accertamento è stato, comunque, emesso e notificato oltre il termine di 90 giorni sancito dall’art. 201 del Codice della strada.
Infatti, i sessanta giorni di cui all’art. 126 bis decorrono dalla richiesta rivolta al proprietario da parte dell’autorità (Cassazione civile, sez. III, 05 maggio 2020, n. 8479) e sono, perciò, scaduti il 07.12.2020 (il 6 dicembre era domenica).
Come affermato dalla giurisprudenza, tale data costituisce il dies a quo per la notificazione del secondo verbale di accertamento, in quanto corrisponde alla consumazione dell'illecito omissivo, rispetto al quale gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione erano immediatamente accertabili (Cassazione civile, sez. VI, 29 novembre 2012, n. 21324).
Nella fattispecie, dunque, sia l’emissione e sia la notifica del secondo verbale, avvenute rispettivamente il 18.03.21 e il 24.03.2021 (con ricezione dell’atto il 01.04.21), risalgono a un momento successivo all'infruttuoso decorso del termine ex art. 201 del Codice della strada.
Per completezza, si rileva che l’Amministrazione non può invocare a sua discolpa la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale, posto che tale misura ha cessato i propri effetti il 15.05.2020, ai sensi dell’art. 103, D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, e dell’art. 37, D.L. n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020.

3) Per quanto riguarda l’ultimo motivo illustrato nel quesito, si nota che effettivamente la giurisprudenza ritiene che, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, vada esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla ratio di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi (Cassazione civile, sez. VI, 11 aprile 2016, n. 7003; Cassazione civile, sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185).
Tale principio è stato ribadito, peraltro, anche in relazione a un caso in cui lo spirare del termine di cui all'art. 201 del Codice e la notifica effettiva erano separati da un ridotto scarto temporale (Cassazione civile sez. VI, 23 dicembre 2016, n. 26964).
Tuttavia, va considerato che anche in tema di notifica di atti sanzionatori relativi a violazioni del codice della strada trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (Cassazione civile, sez. II, 29 settembre 2020, n. 20515).
Pertanto, se il primo verbale è stato inviato prima della decorrenza del termine di novanta giorni, la P.A. non è incorsa in alcuna decadenza, indipendentemente dalla circostanza che l’atto sia stato ricevuto in un momento successivo.
Prima di includere tale doglianza in un eventuale ricorso, dunque, è opportuno verificare la data del timbro postale di spedizione.

Da ultimo, comunque, va notato che al momento della stesura del presente parere sono trascorsi poco più di dieci giorni dall’invio della richiesta di autotutela.
Considerate le recenti festività, è consigliabile attendere ancora qualche giorno prima di agire in via giurisdizionale, in modo da dare alla P.A. il tempo di rispondere e ricordando che il termine per adire il Giudice di pace di Civitavecchia (e non di Velletri, come erroneamente indicato nel quesito) è di trenta giorni dalla notificazione, ma che è anche possibile in alternativa rivolgersi al Prefetto nel termine di sessanta giorni.
 


Antonio M. chiede
venerdì 02/04/2021 - Sicilia
“In data 22.08.2020 i VV.UU. di omissis hanno elevato, a carico di mio figlio, un verbale per violazione all'art. 142 c.8 del c.d.s. (superamento limite di velocità entro i 40 km/h) con autovelox. Mio figlio è l'intestatario del mezzo. Entro 5 giorni dalla notifica si pagava la somma di 134,08 Euro. Sul verbale vi era l'avviso che, ai sensi dell'art. 196 c.d.s. l'intestatario del veicolo o l'obbligato in solido deve fornire al Comando accertatore entro 60 gg. dalla notifica i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. "La NON OTTEMPERANZA al predetto obbligo senza giustificato motivo - scrivevano i VV.UU. di Palermo - comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 126 bis comma 2 del c.d.s. pari ad euro 292,00".
Sapendo che tale comunicazione fosse dovuta solo nel caso che l'autore effettivo della violazione, e quindi il conducente, fosse diverso dall'intestatario, di fatto non si procedette in tal senso.
Oggi, 2 aprile 2021, è stato notificato un ulteriore verbale sempre ex art. 126 bis c.2 per mancata comunicazione e generalità del trasgressore di € 291,00 + spese ridotto del 30% a 203,70 se pagato entro 5 giorni. Nel verbale si richiama anche la Sentenza 27/2005 della Corte Costituzionale.
E' possibile fare ricorso a questo secondo verbale?
La comunicazione dei dati del conducente non andava eseguita solo in caso questi fosse diverso dal proprietario?
In attesa di riscontro
Cordialità

Consulenza legale i 07/04/2021
L’originaria formulazione dell’art. 126 bis del Codice della strada prevedeva l’automatica decurtazione dei punti in capo al proprietario rimasto silente di fronte alla richiesta di comunicazione delle generalità del conducente.
Tale norma, tuttavia, è stata nel tempo modificata a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale, tra le quali la decisione citata nel quesito.

In particolare, la sentenza n. 27/2005 ha affermato l’illegittimità costituzionale di tale conseguenza automatica in danno del proprietario, posto che non si tratta di una ipotesi di solidarietà nel pagamento di somme, bensì di una sanzione di carattere schiettamente personale.
In breve, la Corte ha ritenuto che la decurtazione dei punti (che è una misura che va ad incidere direttamente sull’autorizzazione alla guida) possa essere applicata solo a chi abbia posto in essere la condotta sanzionata e non ad un altro soggetto (il proprietario) al quale il comportamento vietato non sia direttamente ascrivibile.
Pertanto, oggi la mancata comunicazione dei dati del conducente comporta solo il pagamento da parte del proprietario della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 126 bis, a meno che l’omissione sia basata su un “giustificato e documentato motivo”.

Per completezza, si precisa che la giurisprudenza interpreta la nozione di giustificato motivo in modo abbastanza restrittivo, comprendendo unicamente il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi nella guida (ad es. costituiscono "giustificato motivo" la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell'illecito, con contratto registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di comunicare l'identità del conducente in presenza di una infrazione) (Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2018, n. 30939).

In considerazione di quanto sopra scritto, la risposta al quesito è, purtroppo, negativa, il che sconsiglia di proporre ricorso avverso il secondo verbale notificato il 02.04.21.


Stefano P. chiede
sabato 28/11/2020 - Veneto
“Il consulto ha per oggetto una intimazione a comunicare i dati del conducente emessa dalla Polizia stradale a seguito di ordinanza-ingiunzione del Prefetto respingente il ricorso avverso verbale di violazione del CDS. L'ordinanza tuttavia è ancora da notificare quale atto prodromico all'initimazione, pertanto si chiede se vi siano profili di illegittimità dell'intimazione posto che l'ordinanza non è notificata e comunque impugnabile presso l'autorità giudiziaria e se sia in qualche modo opponibile in attesa della conclusione del procedimento.”
Consulenza legale i 04/12/2020
Per quanto riguarda l’intimazione di cui all’art. 126 bis del Codice della strada una giurisprudenza consolidata ritiene che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito (Cassazione civile, sez. III, 05 maggio 2020, n. 8479; Cassazione civile sez. II, 09 luglio 2018, n.18027; Cassazione civile sez. II, 23 luglio 2015, n. 15542).

Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che il detto termine non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito (Cassazione civile sez. II, 10 novembre 2010, n. 22881).

In sostanza, non si può parlare di atto prodromico, bensì si applica il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni, che seguono due strade parallele, senza che l’una sia in grado di influenzare la legittimità dell’altra.
Anzi, è stato chiarito che da tale autonomia deriva la necessità di azionare, avverso ciascun provvedimento, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare (Cassazione civile, sez. III, 05 maggio 2020, n. 8479).

Pertanto, nel caso di specie, è consigliabile non rimanere inerti, ma è opportuno o adempiere nel termine assegnato o, qualora si voglia contestare anche tale ultimo atto, opporsi nelle forme e nei termini previsti dal Codice della strada.

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