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Mancata notifica del verbale per indirizzo errato: la colpa è della PA

Mancata notifica del verbale per indirizzo errato: la colpa è della PA
La notifica oltre il termine di 90 giorni rende nulla la sanzione e la presenza dell’indirizzo errato al PRA non giustifica la Pubblica Amministrazione.

Un cittadino contravventore, reo di aver attraversato la strada con il semaforo rosso, è destinatario di un verbale di sanzione, pervenuto al suo indirizzo dopo i 90 giorni previsti dalla normativa che regola la materia.
Il GdP di Alessandria accoglie il ricorso dell’automobilista perché notificato oltre il termine. La giustificazione addotta dell’indirizzo errato presente al PRA non è una valida giustificazione per esonerare la responsabilità della Pubblica Amministrazione.

La ricorrente, al momento del trasferimento aveva notificato per tempo il cambio di residenza al PRA, che non provvedendo all’obbligo di modifica, manteneva quella precedente. Pertanto non può essere a lei imputata la mancata notifica della contestazione di aver superato il semaforo rosso. Il ritardo della Pubblica Amministrazione nel contestare il verbale attraverso rituale notifica comporta la nullità della sanzione.

Il GdP con sentenza numero 478/2022 accoglie il ricorso presentato dal contravventore assistito da (omissis). La conducente dell’autoveicolo ricorre contro il verbale con il quale le è stata contestata la violazione dell'art. 146 comma 3, del Codice della strada, per essere passata nonostante il semaforo rosso. Tale violazione era stata accertata tramite apparecchiatura elettronica, regolarmente posizionata sul posto.
In via preliminare la ricorrente eccepisce la tardività della notifica. Il Giudice accoglie il ricorso poichè il verbale è stato notificato dopo il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 delCodice della strada a pena di decadenza.

Non può essere considerata valida la giustificazione addotta dalla PA, secondo al quale il PRA aveva comunicato l’indirizzo errato. La ricorrente, infatti, ha prodotto in giudizio il certificato storico di residenza, che la stessa ha comunicato per tempo all’amministrazione di competenza per ottenere la variazione anagrafica. Ciò posto, il ritardo della trasmissione dei dati non è imputabile al cittadino ma pienamente attribuibile alla PA.


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