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Tre multe in un anno per essere passati col rosso: revoca della patente e ripetizione dell'esame di guida

Tre multe in un anno per essere passati col rosso: revoca della patente e ripetizione dell'esame di guida
Attenzione a infrangere troppo spesso la regola per cui non si passa con il semaforo rosso, di cui all’art. 146 codice della strada, perché, alla terza volta nel corso di un anno, potreste essere costretti a rifare l’esame della patente di guida!

Così almeno è quello che ha stabilito il Consiglio di Stato, il quale, con la sentenza n. 3508 del 2015, ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, che aveva, a sua volta, rigettato l’impugnazione proposta da un soggetto avverso il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva disposto la revoca della patente nei suoi confronti, a seguito di tre delle suddette infrazioni, nel corso di un anno, come previsto dall’art. 128 del codice della strada.

In particolare, il conducente in questione non aveva mai contestato di aver commesso le infrazioni in questione, non aveva mai impugnato le relative multe e non aveva nemmeno impugnato il provvedimento che gli aveva imposto di rifare l’esame della patente, tanto che si era anche sottoposto all’esame stesso (non superandolo, la prima volta).
Il conducente, infatti, si era limitato a impugnare il provvedimento con cui era stata disposta la revoca della patente.

Alla luce di tali circostanze, il Consiglio di Stato ritiene che il TAR abbia, del tutto correttamente confermato il provvedimento in questione.

Osserva il Consiglio di Stato come il legislatore abbia previsto la revoca della patente, in caso di pluralità di infrazioni nel corso di un anno, “muovendo dalla riscontrata condizione di una plurima violazione in un breve torno di tempo” e al fine di “verificare la permanente idoneità del contravventore (tanto più che, laddove l'esito della verifica sia positivo, questi non ne ricaverebbe alcun danno)”.

Non solo, il Consiglio di Stato precisa, anche, che, in caso di revoca, l’esame di guida dovrà svolgersi secondo le modalità previste in quel determinato momento, senza che il conducente in questione possa chiedere di avere un qualche “vantaggio”, in quanto egli ha sostenuto l’esame della patente molti anni addietro.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “sebbene possa essere comprensibile che chi ha conseguito la patente in tempi risalenti possa incontrare qualche difficoltà maggiore a superare il test, non può certo per tale motivo invocare una "franchigia" dal precetto primario”.
Inoltre, prosegue il Consiglio, “non è neppure prospettabile, un esame di idoneità "differenziato" tra chi conseguì la patente in epoca remota (così parrebbe avere prospettato l'appellante nel proprio mezzo) e chi in tempi più recenti”.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso proposto dal conducente e conferma la sentenza del TAR, che aveva disposto la revoca della patente del medesimo, a seguito di tre infrazioni nel corso di un anno.


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