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Violazioni al codice della strada: il verbale di accertamento deve sempre indicare il tratto di strada in cui si è verificata l'infrazione?

Violazioni al codice della strada: il verbale di accertamento deve sempre indicare il tratto di strada in cui si è verificata l'infrazione?
Il verbale di accertamento di una violazione al codice della strada deve indicare il tratto di strada in cui si è verificata l'infrazione solo se la rilevazione dell'infrazione stessa è avvenuta mediante l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento "a distanza".
Il verbale di accertamento di una violazione al codice della strada deve sempre indicare il tratto di strada in cui si è verificata l’infrazione?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5610 dell’8 marzo 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che aveva impugnato, dinanzi al giudice di pace, un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, che gli era stato notificato.

Nello specifico, il conducente in questione riteneva che tale verbale di accertamento fosse illegittimo, dal momento che lo stesso non indicava il tratto di strada in cui si sarebbe verificata la contestata infrazione.

L’impugnazione era stata accolta in primo grado ma rigettata in grado d’appello, con la conseguenza che il conducente multato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dal giudice di secondo grado, rigettando il ricorso proposto dal conducente, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che il Tribunale, pronunciatosi in appello, aveva, del tutto correttamente, escluso che il verbale di contestazione dovesse indicare il tratto di strada in cui si era verificata l’infrazione, dal momento che tale precisazione è necessaria solamente laddove la rilevazione dell’infrazione avvenga attraverso l’utilizzazione di apparecchiature di rilevamento "a distanza(art. 200 cod. strada).

In tal senso, infatti, si è espressa la stessa Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 376 e 17905 del 2008.

Nel caso di specie, invece, l’infrazione era stata rilevata “con l'utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia”, con la conseguenza che la suddetta indicazione non appariva necessaria.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal conducente multato, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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