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Licenziamento disciplinare: il lavoratore ha diritto di essere sentito?

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Licenziamento disciplinare: il lavoratore ha diritto di essere sentito?
Secondo la Cassazione, in caso di licenziamento disciplinare, il lavoratore ha diritto di essere sentito e, se nella data fissata per l'incontro, è in stato di malattia, egli ha diritto di chiedere il differimento dell'audizione.
In caso di licenziamento disciplinare, il lavoratore licenziato ha diritto di essere sentito dal datore di lavoro?

E se nella data fissata per l’incontro il dipendente è malato, questi può chiedere di rimandare l’audizione?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23510 del 9 ottobre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice da parte di una società, condannando quest’ultima a reintegrare la dipendente nel proprio posto di lavoro e a pagarle, a titolo risarcitorio, una somma pari alle retribuzioni mensili dovute dalla data del licenziamento all’effettiva reintegra.

Secondo la Corte d’appello, in particolare, il licenziamento avrebbe dovuto essere considerato illegittimo per violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, in quanto sarebbe stato violato il diritto di difesa della lavoratrice in questione, la quale non sarebbe stata previamente sentita dalla società datrice di lavoro.

Nel caso specifico, la società datrice di lavoro avrebbe convocato la lavoratrice in una data incompatibile con il suo stato di malattia, nonostante la stessa avesse esplicitamente richiesto di fissare un incontro in un’altra data.

Ritenendo la decisione ingiusta, la società datrice di lavoro aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover dar ragione alla società datrice di lavoro, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, in caso di licenziamento disciplinare, il lavoratore può chiedere di rimandare la propria audizione, salvo che tale richiesta sia “giustificata da una possibilità di presenziare meramente disagevole o sgradita”.

In caso di necessità, dunque, sussiste l’obbligo del datore di lavoro di accogliere la richiesta del lavoratore di rimandare la data dell’incontro, a condizione che tale richiesta “risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione evidenziava che la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, “ritenuto ingiustificato il rifiuto opposto dalla società datrice alla richiesta di differimento dell'audizione (…), per impossibilità della dipendente a presenziare in ragione di uno stato di malattia debitamente certificato”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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