Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.(1)
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.(1)(2)
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.(1)(2)
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.







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martedì 19/05/2026
Con riferimento all’assenza per malattia, la giurisprudenza distingue tra assenza totalmente ingiustificata e tardiva, o irregolare trasmissione della certificazione medica.
Tale principio, tuttavia, non appare pienamente pertinente al caso in esame, poiché il giorno 11 maggio non risulta formalmente coperto dal certificato medico, il quale decorre dal giorno successivo. La fattispecie in esame non riguarda, quindi, una mera tardiva trasmissione di certificazione già riferita alla giornata contestata, bensì un’assenza rimasta formalmente priva di copertura medica.
Ciònondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione disciplinare deve essere effettuata alla luce delle circostanze concrete del caso e del principio di proporzionalità, verificando se il lavoratore abbia comunque comunicato tempestivamente lo stato di malattia al datore di lavoro e se la patologia sia stata successivamente accertata dal medico curante. In particolare, Cass. civ., Sez. lav., n. 33134/2022 ha precisato che la tardiva giustificazione dell’assenza per malattia non coincide automaticamente con un’assenza ingiustificata idonea a legittimare il licenziamento, dovendosi accertare in concreto la gravità della condotta, l’effettiva lesione del vincolo fiduciario e l’eventuale esistenza di un comportamento fraudolento.
In tale prospettiva, quando il lavoratore abbia comunque avvisato tempestivamente il datore di lavoro dell’impossibilità di prestare attività lavorativa e la malattia sia stata successivamente confermata dal medico curante, la condotta può essere valutata, pur in assenza di copertura formale della singola giornata contestata, alla luce dell’effettiva esistenza dello stato patologico e dell’assenza di volontà dolosamente inadempiente.
Quanto alla presenza di precedenti disciplinari già definiti mediante sanzione, essa può essere valutata dal datore di lavoro ai fini della recidiva disciplinare, ma non determina automaticamente la legittimità di un licenziamento. L’eventuale recesso deve comunque risultare conforme ai principi di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare, nonché alle disposizioni del CCNL applicabile; pertanto, anche in presenza di precedenti disciplinari, la valutazione deve essere effettuata considerando la concreta entità dell’episodio contestato, il comportamento complessivo del lavoratore, la tempestività della comunicazione dell’assenza, l’effettiva esistenza dello stato patologico e l’eventuale assenza di dolo o mala fede.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che il licenziamento disciplinare costituisce misura di carattere eccezionale e richiede una verifica rigorosa della proporzionalità tra fatto contestato e sanzione espulsiva, anche nei casi di recidiva disciplinare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pur non potendosi escludere in astratto un aggravamento disciplinare in ragione della recidiva contestata, non emerge automaticamente la sussistenza dei presupposti per ritenere legittimo un eventuale licenziamento disciplinare, dovendo la condotta essere valutata in concreto, alla luce del principio di proporzionalità e delle circostanze del caso specifico.
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