Il monitoraggio riguarda sia i permessi fruiti, sia quelli non utilizzati dai dipendenti pubblici che rientrano nelle seguenti categorie:
- titolari del beneficio per disabilità personale;
- caregiver che assistono persone con disabilità grave (art. 33, commi 2 e 3, L. 104/1992).
La comunicazione dei dati tramite il portale PerlaPA non costituisce un mero adempimento formale, ma risponde a obiettivi precisi stabiliti dalla normativa (in particolare dall’art. 24 della L. 183/2010).
Il Dipartimento della Funzione Pubblica utilizza le informazioni raccolte per alimentare una banca dati nazionale che consente di:
- verificare il corretto utilizzo delle agevolazioni;
- prevenire e contrastare eventuali abusi;
- garantire che i benefici siano effettivamente destinati al sostegno delle persone con disabilità.
I dati raccolti, nel rispetto della normativa sulla privacy, contribuiscono inoltre al sistema degli open data, permettendo l’elaborazione di statistiche sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulla diffusione delle tutele nel settore pubblico.
L’adempimento riguarda le amministrazioni pubbliche individuate dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico sul pubblico impiego), tra cui:
- ministeri;
- enti pubblici nazionali;
- regioni ed enti locali;
- istituzioni scolastiche;
- aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
Sono queste amministrazioni a dover inserire i dati relativi ai dipendenti che usufruiscono dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104, fino a tre giorni mensili.
Si ricorda inoltre che, a partire dal 2026, per espressa previsione dell’art. 2 della L. n. 106 del 2025, i lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, così come quelli con patologie croniche o invalidanti e un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% potranno usufruire di dieci ore retribuite aggiuntive all’anno.
Queste ore, che si sommano ai tre giorni mensili previsti dalla legge 104, potranno essere utilizzate esclusivamente per:
- esami clinici;
- visite specialistiche;
- analisi di laboratorio;
- cure mediche frequenti.
La misura si estende anche ai genitori di figli minori nelle stesse condizioni cliniche. Tuttavia, l’ambito soggettivo dei beneficiari si ferma qui: sono esclusi, ad esempio, i figli adulti che assistono genitori anziani con malattie oncologiche o invalidità gravi, così come i coniugi che si prendono cura del proprio partner. Per queste figure restano in vigore soltanto i tre giorni mensili della legge 104.
Più chiaramente:
- un lavoratore con diagnosi oncologica e invalidità al 75% potrà usufruire delle ore aggiuntive;
- una dipendente con patologia cronica ma invalidità al 60% resterà esclusa;
- un genitore con figlio malato oncologico potrà beneficiarne;
- un figlio adulto che assiste un padre anziano malato non avrà diritto alle ore extra.
Il meccanismo di riconoscimento dell’indennità resta invariato: nel settore privato l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l’INPS, mentre nel pubblico viene erogata direttamente dall’amministrazione.
Per chi vi ha diritto, queste dieci ore rappresentano un supporto concreto, evitando di dover attingere a ferie o permessi non retribuiti. Tuttavia – si ribadisce - la portata della misura è limitata: non si tratta di un’estensione generale ai caregiver, ma di un intervento circoscritto a una platea ben definita.