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Lavoratore, ora possono pagarti meno durante le ferie, ecco in quali casi e come puoi contestarlo: nuova ordinanza

Lavoratore, ora possono pagarti meno durante le ferie, ecco in quali casi e come puoi contestarlo: nuova ordinanza
Una busta paga più leggera durante le ferie non è automaticamente una violazione del diritto al riposo. Conta quanto la parte esclusa pesa sull'intero anno, non sul singolo mese
Quante volte ti è capitato di controllare il cedolino del mese di ferie e di trovarlo più leggero del solito? Ti sarai sicuramente chiesto se il datore di lavoro possa legittimamente corrispondere meno durante il periodo di riposo. La Corte di Cassazione ha risposto al quesito con l'ordinanza n. 18529, depositata l'8 giugno 2026, secondo cui la riduzione può essere legittima, ma solo entro un margine preciso, misurato sull'impatto economico complessivo e non sulla semplice differenza visibile tra due mensilità.

Perché la retribuzione delle ferie non deve coincidere con quella ordinaria
Il diritto dell'Unione europea, attraverso l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, impone che durante le ferie il lavoratore mantenga un livello retributivo comparabile a quello ordinario, ma non identico. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata più volte anche dalla Cassazione in casi analoghi, ha chiarito che nel computo rientra ogni somma riconducibile con continuità ai compiti effettivamente svolti e alla posizione professionale ricoperta, mentre le componenti realmente occasionali possono restare fuori senza che questo violi la direttiva.

Il criterio dell'effetto dissuasivo
Quanto deve pesare, in concreto, una voce esclusa perché diventi un problema giuridico? La giurisprudenza risponde con la nozione di effetto dissuasivo. Una riduzione retributiva diventa illecita soltanto se risulta concretamente capace di indurre il lavoratore a rinunciare al riposo per il timore di perdere reddito. Il nostro ordinamento recepisce questo principio attraverso l'art. 2109 del c.c., l'art. 36 Cost. e l'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, ma nessuna norma fissa una percentuale valida in ogni circostanza. La valutazione resta ancorata al caso concreto e proprio su questo punto l'ordinanza n. 18529/2026 offre un importante chiarimento.

Il caso del macchinista e la soglia del 3,37%
Alla base della pronuncia c'è la vicenda di un macchinista dipendente di Mercitalia Rail, a cui l'azienda non riconosceva, nella busta paga delle ferie, l'indennità per l'assenza dalla residenza e la quota variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale, nota con l'acronimo IUP. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 78 del 2023, aveva già respinto la pretesa del lavoratore e la Cassazione conferma quella decisione, respingendo integralmente il ricorso. Il punto decisivo riguarda l'entità dell'esclusione. Le due voci pesavano circa il 3,37% sulla retribuzione annua lorda del ricorrente, una misura che i giudici hanno ritenuto troppo contenuta per generare un effetto dissuasivo apprezzabile.

Perché il confronto si fa sull'anno intero
Un aspetto spesso trascurato riguarda l'orizzonte temporale del calcolo. Poiché la richiesta di differenze retributive avanzata dal lavoratore riguardava l'intero anno, la Cassazione ha ritenuto corretto confrontare la retribuzione feriale con quella ordinaria calcolata sui dodici mesi, non con lo stipendio di un singolo mese. La differenza non è di poco conto. Una voce che appare rilevante osservando soltanto i giorni di ferie in cui non viene corrisposta può risultare marginale, una volta distribuita sui dodici mesi di lavoro.

Quali voci restano comunque dovute in ferie
Questo esito non autorizza le aziende a escludere liberamente qualsiasi indennità variabile dal calcolo della retribuzione feriale. Le voci che accompagnano con continuità lo svolgimento dei compiti e la posizione professionale del dipendente restano dovute anche durante il riposo, come la stessa Cassazione ha già affermato in numerose pronunce relative a macchinisti di Trenord e Trenitalia. Nel caso specifico la Corte ha riconosciuto che sia l'indennità di residenza sia la componente variabile della IUP hanno effettivamente questo collegamento funzionale con l'attività svolta, richiamando anche un proprio precedente più recente sulle stesse voci, l'ordinanza n. 3866 del 2026.

Si può evitare, o almeno contestare, la riduzione
Dall'ordinanza emergono tre verifiche, utili a chi voglia capire se una busta paga più leggera, percepita durante il periodo delle ferie, nasconda un problema reale.
La prima riguarda la natura della voce esclusa, da collegare o meno in modo stabile alle mansioni svolte.
La seconda impone di misurare il peso di quella voce sul totale della retribuzione annua lorda, senza fermarsi al singolo cedolino.
La terza impone di valutare se la riduzione, una volta quantificata, raggiunga una soglia realisticamente capace di scoraggiare la fruizione del riposo.


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