Tra celle frigorifere e libertà negoziale
Tutto nasce da un'ispezione condotta nel dicembre 2023 su una società veneta del comparto commercio, specializzata nella logistica di surgelati e alimentari pronti e legata, per i propri dipendenti, al contratto collettivo del commercio. I tecnici dell'Ispettorato Territoriale di Verona avevano accertato che 8 lavoratori del reparto surgelati restavano per diverse ore al giorno dentro celle frigorifere tra i 20 e i 24 gradi sotto zero. Un dato confermato sia dal documento di valutazione dei rischi sia dai giudizi di idoneità rilasciati dal medico competente. Nessuna clausola del contratto collettivo applicato compensava quella condizione, mentre altri contratti dello stesso comparto alimentare riconoscono, per lo stesso tipo di disagio, un'indennità che può arrivare al 12% della retribuzione.
Il verbale di disposizione n. 93, datato 18 marzo 2024 e fondato sull'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 2004, obbligava l'azienda a negoziare entro 3 mesi, in sede di contrattazione aziendale, un'indennità compresa tra l'8% e il 12% della retribuzione. La società si è rivolta al TAR per il Veneto contestando la scelta dell'INL di introdurre un istituto estraneo al contratto collettivo liberamente adottato, in violazione della libertà sindacale tutelata dall'art. 39 Cost.. I giudici veneti le hanno dato ragione. Secondo il TAR, il potere di disposizione può scattare solo in caso di violazione di un obbligo già previsto dalla legge o dal contratto applicato, obbligo che in questa vicenda non esisteva. Da qui l'appello dell'Ispettorato al Consiglio di Stato.
Perché il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto
I giudici di Palazzo Spada hanno però preso le distanze dalla lettura restrittiva del giudice di primo grado. Non era in discussione la correttezza del CCNL Commercio rispetto al settore dell'impresa. Il nodo vero era se quel contratto rispecchiasse le condizioni concrete di chi lavora in cella frigorifera. Il lavoro a contatto con temperature pari o inferiori a 5 gradi sotto zero rientra tra le attività usuranti elencate nella Tabella A del d.lgs. n. 374 del 1993, con effetti sul pensionamento anticipato. Questa qualifica, però, non determina automaticamente l’erogazione di un correttivo economico durante il rapporto di lavoro, se il contratto collettivo non lo prevede espressamente.
A sostegno di questa lettura vengono richiamati due precedenti della stessa Sezione, la pronuncia n. 2778 del 2024 e la n. 10382 del 2025, entrambi a favore di un'interpretazione estensiva della nozione di irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale, presupposto necessario per attivare il potere di disposizione. In quella nozione entra anche la retribuzione sostanzialmente inadeguata, un profilo che diventa sospetto di discriminazione quando lavoratori esposti agli stessi rischi guadagnano di più in comparti affini.
A rafforzare il ragionamento sono arrivati i richiami alla giurisprudenza di legittimità, in particolare alle pronunce n. 28320 del 2023 e n. 32123 del 2025 della Cassazione, secondo cui il giudice del lavoro può allontanarsi dai minimi previsti dal contratto collettivo applicabile ogni volta che questi non garantiscano la proporzionalità e la sufficienza richieste dall'art. 36 della Costituzione, guardando ai valori fissati da un contratto affine.
Il limite della libertà sindacale non è assoluto
Quanto al tema della libertà negoziale del datore di lavoro, il Consiglio di Stato la riconosce, ma ricorda che anche la libertà sindacale garantita dall'art. 39 della Costituzione si piega davanti al limite dell'utilità sociale che l'art. 41 Cost. impone all'iniziativa economica privata. L'INL, spiegano i giudici, non prende il posto delle parti né applica forzatamente un contratto diverso da quello in vigore. Spinge soltanto, con un meccanismo di pressione indiretta, ad avviare una trattativa aziendale che utilizzi le cifre di un comparto affine come semplice riferimento equo per calcolare l'indennità. Su questa base il provvedimento ispettivo regge, la sentenza del TAR Veneto viene riformata e il ricorso originario della società è respinto in via definitiva, con spese di entrambi i gradi compensate.
Le ricadute pratiche per le imprese
Un'azienda che applica correttamente il CCNL del proprio settore non è più al riparo da un provvedimento ispettivo, se quel contratto non compensa condizioni di lavoro particolarmente gravose, come l'esposizione prolungata al freddo intenso. Diventa quindi opportuno verificare, mansione per mansione, se il trattamento economico riservato ai lavoratori esposti a rischi specifici regge il confronto con quanto previsto da contratti collettivi affini che disciplinano condizioni analoghe.