Questo meccanismo non costituisce un atto arbitrario o una sanzione disciplinare indiretta, ma è la diretta applicazione del principio di eccezione di inadempimento previsto dal Codice civile. La giurisprudenza ha chiarito che, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, la mancata esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti legittima l'altro a sospendere la propria, riportando il rapporto su un piano di equità.
Il sinallagma contrattuale e la natura dell'obbligazione
La legittimità del blocco dello stipendio risiede nella natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, in cui ciascuna delle parti coinvolte è al contempo debitrice e creditrice.
Infatti, da un lato il dipendente si obbliga a mettere a disposizione le proprie energie lavorative (locatio operarum), configurando un'obbligazione di mezzi e non di risultato; dall’altro il datore di lavoro acquista il diritto di utilizzare tali energie secondo le proprie direttive.
Se il lavoratore rifiuta di fornire questo apporto senza una giustificazione di legge – come la malattia o le ferie – l'obbligo di remunerazione decade istantaneamente. Ai sensi dell'art. 1460 del c.c., il rifiuto di seguire le istruzioni impartite o la semplice assenza ingiustificata autorizzano l'azienda a sospendere i pagamenti, senza dover necessariamente avviare un procedimento disciplinare o attendere l'esito di un giudizio.
Tra mora del creditore e rischio d'impresa
Tuttavia, il potere di sospensione del datore di lavoro incontra un limite invalicabile nel concetto di mora accipiendi, o mora del creditore, disciplinato dall'art. 1206 del c.c.. Infatti, se il lavoratore fornisce regolarmente la propria prestazione lavorativa e l'azienda, per ragioni organizzative o per scelta dell'imprenditore, impedisce lo svolgimento dell’attività, l'obbligo retributivo permane. In altre parole, il datore di lavoro non può scaricare sul dipendente il rischio d'impresa oppure carenze gestionali e mancanza di strumenti forniti dall'azienda.
La sospensione è, dunque, legittima solo quando l'inadempimento è interamente imputabile alla volontà o alla negligenza del dipendente e non quando è l'impresa a ostacolare, anche involontariamente, la ripresa del lavoro.
L'orientamento della Cassazione e i limiti della buona fede
La Corte di Cassazione ha consolidato nel tempo questa interpretazione con sentenze come la n. 18462/2014 e la n. 17353/2012. Gli Ermellini hanno ribadito che l'inadempimento, anche parziale, incide prima di tutto sulla tenuta del contratto e solo in secondo luogo sul profilo disciplinare. Questo significa che l'azienda può reagire bloccando la retribuzione anche senza irrogare sanzioni disciplinari, poiché il diritto alla paga nasce solo a fronte di una prestazione resa o correttamente offerta.
Resta però fondamentale il principio di proporzionalità e buona fede, per cui il datore di lavoro non può utilizzare l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. per mancanze trascurabili. Un blocco totale della busta paga in caso di un'omissione minima della prestazione sarebbe qualificabile come un abuso di diritto.