Tutto ha inizio all'interno dell'
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove una funzionaria con ruolo di
dirigente sindacale viene invitata a partecipare a una trasmissione televisiva nazionale. Il tema era di quelli delicati: presunte irregolarità in una procedura concorsuale interna per il passaggio di area. Va detto che quel
concorso, alcuni anni prima, era stato effettivamente annullato per diverse criticità ed era persino finito sotto la lente della
magistratura. Fin qui, niente di eccepibile:
denunciare fatti accertati rientra pienamente nella legittima attività sindacale.
Il problema nasce quando la sindacalista va oltre i fatti documentati. Nel corso dell'intervista, collega le irregolarità concorsuali a una
presunta strategia volta a costruire una "classe dirigente fedele", orientata - a suo avviso - a esercitare pressione fiscale sui piccoli contribuenti e a garantire sostanziale
impunità ai grandi evasori. Affermazioni di enorme portata, capaci di scuotere l'opinione pubblica, ma
prive di qualsiasi riscontro concreto. L'Agenzia reagisce infliggendo alla dipendente la
sanzione disciplinare del rimprovero verbale, ritenendo che quelle dichiarazioni avessero violato il
dovere di fedeltà e arrecato un
danno all'immagine dell'istituzione.
Il procedimento per condotta antisindacale e il doppio "no" dei giudici di merito
La lavoratrice e la sua organizzazione sindacale non ci stanno e attivano il
procedimento speciale contro la condotta antisindacale, previsto dall'
art. 28 dello st. lav. (Legge n. 300/1970). La tesi difensiva era chiara: la sanzione non era altro che un tentativo di silenziare chi aveva osato denunciare disfunzioni interne a un
ente pubblico.
Tuttavia, sia il
Tribunale sia la Corte d'Appello di Roma respingono il
ricorso. I giudici di merito spiegano che il procedimento ex art. 28 tutela interessi collettivi del
sindacato in quanto tale, non il singolo lavoratore nella sua dimensione individuale. Inoltre, perché una sanzione disciplinare possa essere qualificata come antisindacale, è necessario che ricorrano condizioni precise e stringenti: deve essere manifestamente illegittima, deve risultare chiaramente diretta a colpire il ruolo rappresentativo del soggetto e deve essere animata da un intento ritorsivo, mirato a limitare l'attività sindacale nel suo complesso. Nessuno di questi presupposti, secondo i giudici, era ravvisabile nel caso in esame. La vicenda approda così in Cassazione.
I tre criteri della Cassazione: pertinenza, continenza formale e continenza sostanziale
La
Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 2844/2026, conferma la legittimità della sanzione e coglie l'occasione per fissare con precisione i paletti entro cui si muove il
diritto di critica, anche quando esercitato da chi ricopre un ruolo sindacale. La libertà di
manifestazione del pensiero è garantita dall'
art. 21 Cost., così come la
libertà sindacale è tutelata dall'
art. 39 Cost.. Ma questi diritti, ricorda la Corte, non sono assoluti: devono essere bilanciati con gli
obblighi di correttezza e buona fede nel rapporto lavorativo e con la
tutela dell'onorabilità e dell'immagine del datore di lavoro, a maggior ragione quando si tratta di un ente pubblico.
Per valutare se una critica rimanga nei limiti del lecito, la giurisprudenza ha elaborato tre indici fondamentali. Il primo è la pertinenza: la critica deve riguardare l'attività lavorativa, sindacale o temi che abbiano un nesso concreto con la tutela degli interessi dei lavoratori o con la gestione dell'ente. La Corte - richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 290/1974 - riconosce che è ammissibile uno sconfinamento sul piano politico o istituzionale, ma il discorso deve restare ancorato a un interesse reale, senza trasformarsi in una delegittimazione generalizzata dell'istituzione.
Il secondo criterio è la continenza formale, che attiene al modo in cui ci si esprime: le parole non devono essere gratuitamente offensive o volgari. Su questo punto, la Cassazione esclude che il linguaggio usato dalla sindacalista fosse di per sé sconveniente. Il problema, nel caso in esame, non era la forma ma il contenuto. Ed è qui che entra in gioco il terzo e più determinante criterio: la continenza sostanziale. Quando la critica si fonda su fatti, questi devono essere veri - cioè dimostrati con certezza - oppure verosimili, ossia non provati ma ragionevolmente credibili e logicamente desumibili da elementi concreti. Non è richiesta una verità assoluta, ma l'accusa deve avere una base razionale solida.
La linea sottile tra deduzione plausibile e illazione: dove si è consumata la violazione
Su questo punto la Cassazione compie una distinzione netta e illuminante. Affermare che un concorso irregolare possa aver favorito dei "raccomandati", creando canali preferenziali di accesso ai ruoli pubblici, è una deduzione logicamente plausibile, ancorata a irregolarità già accertate. Rientra quindi nell'esercizio legittimo del diritto di critica. Tutt'altra cosa è sostenere che quelle irregolarità facessero parte di un disegno per costruire una classe dirigente obbediente, disposta ad opprimere i contribuenti più deboli e a chiudere un occhio davanti ai grandi evasori fiscali. Questa ricostruzione, scrive la Corte, era priva di qualsiasi riscontro nei fatti, anche soltanto indiziario: una pura illazione. Ed è proprio qui, nel salto tra deduzione e illazione, che si è consumata la violazione dei limiti del diritto di critica.
La Cassazione sottolinea, inoltre, un aspetto di grande rilievo: affermazioni di questo tipo, diffuse attraverso un palcoscenico televisivo nazionale, sono in grado di
minare il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato su un tema già di per sé sensibile come quello fiscale. Nel
pubblico impiego, la
diffusione di notizie allarmistiche e non documentate assume una gravità ancora maggiore, incidendo direttamente sulla credibilità dell'istituzione. La sindacalista aveva anche tentato di invocare le tutele speciali del
whistleblowing (segnalazione spontanea, da parte di lavoratori o collaboratori, di illeciti, violazioni di leggi o irregolarità scoperte nel contesto lavorativo), ma senza successo: l'uso di un
format televisivo per lanciare accuse generiche e non documentate su ambiti che esulano dalle proprie competenze dirette non è riconducibile alla figura del segnalante protetto.
Il messaggio finale della sentenza n. 2844/2026 è chiaro e vale per tutti, sindacalisti e lavoratori in generale: opinioni, giudizi di valore e critiche anche aspre sono sempre ammessi, a patto che non siano offensivi e, soprattutto, che le accuse più gravi abbiano un fondamento oggettivo verificabile. Quando la critica si trasforma in un'accusa infondata, non si tratta più di libertà di espressione, ma di un comportamento che può - legittimamente - dare origine a una sanzione disciplinare.