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Incidente stradale provocato da attraversamento di cani randagi: risponde la Asl o il comune?

Incidente stradale provocato da attraversamento di cani randagi: risponde la Asl o il comune?
Nel caso di danni provocati da cani randagi, bisognerà fare riferimento alla legge regionale che distribuisce le diverse competenze tra Asl e comuni.
Il recente caso che ha interessato la Cassazione, che si è pronunciata con ordinanza n. 22522 del 10 settembre 2019, riguarda i danni occorsi ad un automobilista in seguito ad un sinistro avvenuto a causa dell’attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un cane randagio.
La Asl, la quale era stata condannata a risarcire i danni per l’ingente somma di 4.000 euro, sosteneva che non fosse imputabile a lei la responsabilità di tale danno, bensì al comune.
Infatti, a detta della ricorrente, non sussisterebbe per la Asl alcun obbligo di effettuare una vigilanza continua e permanente delle strade del territorio comunale, ma solamente un dovere di intervento al fine di catturare l’animale randagio a seguito di specifiche segnalazioni.
Nel caso di specie, affermano però i giudici della Cassazione, deve essere applicata la specifica normativa dettata dalla legge regionale della regione Campania, alla quale era stato demandato il compito di legiferare in ambito di prevenzione dei disagi causati dal randagismo, e che aveva provveduto con legge n. 16 del 24 novembre 2001.
Tale regolamentazione aveva espressamente affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo ai servizi veterinari della Asl, riservando ai comuni esclusivamente il compito di munirsi di strutture adeguate per la custodia dei cani catturati, risanando i canili già esistenti.
Dall’analisi della normativa emerge quindi evidentemente come la responsabilità per i danni causati dai cani randagi sia stata radicata in capo agli enti preposti per legge a prevenire i pericoli che possano pregiudicare l’incolumità dei cittadini, attraverso la cattura dei cani vaganti o randagi.
Il controllo delle nascite della popolazione canina, che si traduce in un mero controllo numerico, non è minimamente sufficiente al fine sopracitato, poiché si tradurrebbe in un dovere di vigilanza troppo generico e superficiale, di fatto inidoneo a prevenire i rischi per la popolazione.
Di fatto, quindi, è la singola legge regionale attuativa della legge quadro nazionale n. 281 del 1991 a stabilire a chi spetti la competenza in ordine alla vigilanza e al controllo sul randagismo e, nel caso di specie, la Asl di Benevento si è vista per questi motivi soccombente nel ricorso in Cassazione, con condanna alle spese di giudizio.


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