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Le responsabilità dei gestori delle piste da sci

Le responsabilità dei gestori delle piste da sci

Secondo la Cassazione il gestore degli impianti sciistici deve tutelare gli sciatori anche dai pericoli anticipi esterni alla pista.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44796 del 9 novembre 205, si è occupata dell’argomento relativo alla responsabilità del gestore di un impianto sciistico, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice di Pace di Bressanone aveva assolto i tre imputati (rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione, consigliere delegato ed addetto alla sicurezza manutenzione e preparazione delle piste da sci), dai delitti di cui all'art. 40 del c.p., comma 2, art. 113 del c.p., art. 590 del c.p. e all’art. 13, comma 1 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14.

Gli imputati, in particolare, erano stati chiamati in giudizio per aver “negligentemente inosservato l’obbligo di delimitare la pista al fine di proteggere gli sciatori da pericoli atipici, omettendo di apporre le dovute protezioni a lato della pista medesima, atte ad impedire che gli sciatori tagliassero la pista invadendola dai lati”, permettendo così ad un ragazzino di invadere la pista urtando un altro sciatore e provocandogli dei danni per la rottura, conseguente all'impatto, dei legamenti del ginocchio destro.

Contro tale decisione veniva proposto appello, al quale gli imputati resistevano, osservando come l’incidente dovesse ricondursi unicamente alla condotta imprudente del minore, “di cui non potevano essere chiamati a rispondere gli imputati”.

Gli atti venivano, dunque, trasmessi alla Corte di Cassazione, che riteneva il ricorso fondato.

Osservava la Corte, in particolare, come il Pubblico Ministero avesse evidenziato “che quel passaggio fuori pista era particolarmente pericoloso, stante la presenza del dente che ne consentiva l’utilizzo come trampolino per immettersi perpendicolarmente nella pista, con evidente (e prevedibile) rischio per gli sciatori ivi presenti”.

Secondo la Cassazione, “la pericolosità di quel passaggio era nota agli imputati o comunque essi avevano l’obbligo di esserne a conoscenza, in quanto afferente, comunque, alla gestione della pista, con la conseguente necessità di apprestare le dovute protezioni o comunque di segnalare la situazione di rischio che poteva determinarsi per i fruitori della pista stessa, attesa la particolare conformazione dei luoghi”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione annullava la sentenza di assoluzione resa in primo grado dal Giudice di Pace.


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