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Incidente stradale con ferito: quando allontanarsi è omissione di soccorso?

Incidente stradale con ferito: quando allontanarsi è omissione di soccorso?
La presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esima l'investitore dal dovere dell'assistenza nei confronti dell'investito.
È noto che non fermarsi a soccorrere un soggetto ferito costituisce un reato.
L’art. 593 c.p.., infatti, punisce - in via generale - chiunque, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, ometta di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. La norma citata, in particolare, tutela i beni della vita e dell'incolumità fisica ed è atta ad assicurare l'osservanza di un generale obbligo di assistenza sociale gravante su tutti i consociati.

In caso di incidente stradale, poi, la lex specialis è costituita dall’art. 189 cod. str., secondo il quale “l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”. La pena prevista per chi non ottemperi a tale disposizione in presenza di feriti, in particolare, consiste
  • nella la reclusione da un anno a tre anni;
  • nella sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

Tanto premesso, ci si chiede se integri il reato appena esaminato altresì la condotta di colui che, dopo un incidente stradale, si fermi a verificare le condizioni di salute dell’altro soggetto coinvolto e ferito e, rilevata la presenza di altre persone sul posto, se ne allontani. In una simile evenienza, si può parlare comunque di omissione di soccorso? O il fatto che il soggetto ferito non sia solo ma sia comunque assistito elimina tale possibilità?
Proprio a questo quesito ha fornito di recente risposta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20039 del 23 maggio 2022, ritenendo integrata anche in tal caso l’omissione di soccorso.

Con la pronuncia citata, difatti, la Suprema Corte ha richiamato alcuni precedenti (cfr. Cass. c.d. Rossini n. 14610/2014) con i quali la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che l'obbligo di prestare assistenza prescritto dal legislatore non può essere interpretato in modo da essere ridotto all'obbligo di prestare soccorso sanitario, ma deve essere interpretato in senso più ampio. Esso, infatti, poggia su un generico dovere di solidarietà che grava in capo all’utente della strada e comprende ogni possibile forma di assistenza, anche residuale.

Per tale ragione, il Collegio ritiene che la presenza di altre persone sul luogo di un incidente stradale non esima l'investitore dal dovere dell'assistenza nei confronti dell'investito ogni volta che il suo intervento possa apparire utile.
In conclusione, la Corte afferma dunque espressamente che “una corretta interpretazione della norma in esame conduce a ritenere che l'assistenza alle persone ferite non sia rappresentata dal solo soccorso sanitario, bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesto dalle circostanze del caso”.

Il caso concreto giunto all’attenzione degli Ermellini, in particolare, riguardava un soggetto che, alla guida della propria automobile, aveva eseguito un’inversione a U causando un impatto con un motociclista. L’automobilista si era inizialmente fermato ma non era sceso dal veicolo e, verificate le condizioni di salute e rilevata la presenza di altre persone sul posto che avevano chiamato i vigili e l’ambulanza, si era allontanato dopo qualche minuto. L’automobilista, quindi, era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 189, comma 7 cod. str. sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Avverso la sentenza di secondo grado, dunque, aveva proposto ricorso il difensore dell'imputato, sostenendo – limitatamente agli aspetti qui di rilievo - che l'art. 189 C.d.S., comma 7, trova applicazione quando una persona convolta in un sinistro con feriti ometta di prestare alle persone ferite l'assistenza "occorrente" e sottolineando che, con tale espressione il legislatore ha inteso escludere dall'area della rilevanza penale i casi in cui l'assistenza non sia concretamente necessaria, come nel caso di specie. Ritenendo il ricorso infondato, la Cassazione ha dunque operato le interessanti precisazioni di cui si è dato conto.


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