Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 189 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Comportamento in caso di incidente

Dispositivo dell'art. 189 Codice della strada

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 302 a € 1.208. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.

Massime relative all'art. 189 Codice della strada

Cass. pen. n. 53553/2017

In tema di arresto in flagranza, l’integrazione dell’ipotesi di cd. «quasi flagranza» costituita dalla «sorpresa» dell’indiziato «con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» non richiede — a differenza del caso dell’inseguimento — che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all’arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sorpresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell’autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l’altro presso l’ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate).

Cass. pen. n. 52539/2017

In tema di circolazione stradale, il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada è configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l’«incidente», che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.

Cass. pen. n. 42308/2017

In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, (cd. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva affermato la responsabilità del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dall’auto solo dopo che una persona che aveva assistito all’impatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell’urto idonea ad arrecare danno alle persone).

Cass. pen. n. 33772/2017

L’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti. (In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all’elemento volitivo, può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone perciò stesso il rischio).

Cass. pen. n. 29759/2017

In caso di incidente stradale con danno alle persone, l’esclusione dell’arresto del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattr’ore, previsto dall’art. 189, comma ottavo-bis C.d.s., non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen., ma le dà per presupposte; affinché, quindi, possa procedersi all’arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l’arresto, ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattr’ore.

Cass. pen. n. 39088/2016

Il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma settimo, cod. strada, richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento.

Cass. pen. n. 23177/2016

In tema di circolazione stradale, il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente, di cui all’art. 189, comma settimo, C.d.s., implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma sesto del predetto art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica.

Cass. pen. n. 34712/2015

In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall'art. 189, comma sesto, cod. strada, anche dopo il decorso di oltre ventiquattro ore dal sinistro, avendo il legislatore configurato per detta fattispecie incriminatrice uno stato di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso. (Nella fattispecie l’arresto era avvenuto a circa trentaquattro ore dal verificarsi del sinistro stradale).

Cass. pen. n. 3783/2014

Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose.

Cass. pen. n. 5510/2013

Nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.s., punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro. (Nella specie la S.C. ha giudicato corretta la motivazione con la quale la Corte d’Appello ha ritenuto la sussistenza del dolo ricavandolo dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che, pur affermando di non essersi reso conto dell’incidente provocato al conducente di un ciclomotore, affermava di averlo visto, attraverso lo specchietto retrovisore, rialzarsi da terra).

Cass. pen. n. 21337/2012

Nel reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente dopo un investimento (art. 189, comma settimo, c.d.s.) non è esclusa la sussistenza del dolo dell’investitore che abbia delegato ad altri la verifica delle esigenze di cura della persona coinvolta nell’incidente.

Cass. pen. n. 17220/2012

Nel reato di «fuga» previsto dall’art. 189 cod. strad., l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone.

Cass. pen. n. 15867/2009

Il reato di fuga di cui all’art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada è punibile esclusivamente a titolo di dolo, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il danno alle persone conseguito all’incidente stradale e la cui sussistenza va accertata in riferimento alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della consumazione della condotta.

Cass. pen. n. 10486/2009

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace non è applicabile ai reati di pericolo la speciale causa di estinzione del reato conseguente all’avvenuto risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dell’illecito. (Fattispecie in tema di reato di fuga di cui all’art. 189, comma sesto, cod. strada).

Cass. pen. n. 34134/2007

Nel reato di «fuga», previsto dall’art. 189, commi sesto e settimo, cod. strad., il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza.

Cass. pen. n. 20235/2006

Integra il reato di cui all’art. 189, commi primo e sesto, c.d.s. (cosiddetto reato di «fuga»), la condotta di colui che — in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone — effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie «per pochi istanti»), senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo. (La Corte ha rilevato che il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l’identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica).

Cass. pen. n. 3397/2006

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 9 aprile 2003 n. 72, che ha ritrasferito al tribunale la competenza a conoscere della contravvenzione di cui all’articolo 189, commi primo e sesto, del codice della strada, che punisce colui che in caso di incidente con danno alla persona non ottempera all’obbligo di fermarsi, originariamente attribuita alla competenza del giudice di pace (art. 4, comma primo, lett. q), D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274), la competenza per materia va determinata, per i fatti commessi anteriormente alla suindicata modifica normativa, sulla base della normativa in vigore al momento in cui il pubblico ministero esercita l’azione penale, non assumendo alcun rilievo, in mancanza di una disciplina transitoria ad hoc, il momento di consumazione del reato.

Cass. pen. n. 34621/2003

In tema di circolazione stradale, la condotta di colui il quale — in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento — effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza neppure attendere l’arrivo della polizia, integra sia il reato di cui all’art. 189 comma primo (mancata assistenza alla vittima del sinistro che abbia riportato danni alla persona) che quello di cui all’art. 189 comma quarto (violazione del l’obbligo di fornire le proprie generalità), essendo le due ipotesi criminose distinte e concorrenti.

Cass. pen. n. 3982/2003

Il reato di fuga previsto dall’art. 189 c. 6 c.d.s. è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (la Corte ha precisato come una diversa interpretazione che collegasse l’obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone limiterebbe l’ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o di morte).

Cass. pen. n. 2983/2003

In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall’art. 189 comma 6 cod. strad., solo nell’ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi 1 e 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dal tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell’arresto, dal momento che l’art. 2 del citato decreto legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto (nel caso di specie, il procedimento per il reato previsto dall’art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con conseguente competenza del tribunale in composizione monocratica).

Cass. pen. n. 20151/2001

Nella vigenza del nuovo codice della strada il reato di fuga, in caso di sinistro, è punibile solo a titolo di dolo con la conseguenza che ogni inosservanza del precetto descritto nei commi 1 e 6 dell’art. 189 deve essere conosciuta e voluta, diventando penalmente irrilevante allorché sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell’obbligo stesso.

Cass. pen. n. 10006/2001

In tema di circolazione stradale, le condotte descritte dai commi 6 e 7 dell’art. 189 cod. strad., che disciplinano gli obblighi dell’utente in caso di incidente, integrano distinte ipotesi di reato, lesive di beni giuridici diversi, tra le quali può sussistere la continuazione ma non l’assorbimento. (Fattispecie in cui un soggetto è stato condannato per essersi dato alla fuga subito dopo il sinistro e non avere, nell’immediatezza dello stesso, prestato assistenza alle persone coinvolte).

Cass. pen. n. 5164/2000

Poiché l’art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede quale delitto, e non più, come nel precedente codice della strada, quale contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo; il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che la sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la seconda è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell’agente di tutti gli elementi della stessa, e quindi anche delle conseguenze derivate dall’incidente stesso.

Cass. pen. n. 3836/1995

Poiché l’art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, prevede come delitto, e non più come contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo.

Cass. pen. n. 12106/1994

Poiché per l’art. 189 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 la violazione dell’obbligo di fermarsi è sanzionata diversamente secondo che si sia trattato di incidente con danno alle sole cose o di incidente con danno alle persone, qualora il fatto sia stato commesso sotto l’impero del codice della strada abrogato, è indispensabile stabilire se l’incidente abbia prodotto danno alle sole cose ovvero alle persone giacché, nella prima ipotesi, la non ottemperanza all’obbligo di fermarsi costituisce un comportamento per il quale ormai è applicata una semplice sanzione amministrativa, il che comporta, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, c.p., l’assoluzione dell’imputato con la formula «il fatto non è previsto come reato».

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!