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Urto di veicolo in sosta e guida in stato di ebbrezza

Urto di veicolo in sosta e guida in stato di ebbrezza
Guida in stato di ebbrezza: c'è la revoca della patente anche se il conducente urta "solo" un veicolo in sosta.
E’ del 15 dicembre 2015, una nuova sentenza della Corte di Cassazione Penale in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, aveva dichiarato un imputato “colpevole dei reato di guida in stato dì ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche, con l'aggravante di aver cagionato un incidente”.

L’imputato, dunque, era stato condannato “alla pena di giustizia, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. All'imputato era applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e veniva ordinata la confisca dell'autoveicolo di proprietà dell'imputato”.

Il Procuratore generale della Repubblica di Trieste decideva di proporre ricorso per Cassazione avverso tale decisione, in quanto il giudice di primo grado “avrebbe errato nel disporre la sospensione della patente per la durata di anni uno mentre avrebbe dovuto disporre la revoca del titolo abilitativo, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 186 comma 2 bis Codice della Strada”.

La Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito al ricorso, evidenziava come il medesimo fosse fondato.

Infatti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dare applicazione all’art. 186 Codice della Strada, nella formulazione vigente al momento del fatto, il quale “prevede espressamente la revoca della patente per colui che, circolando in stato di intossicazione alcolica superiore ad 1,5 g/l (come per l'appunto l'odierno ricorrente), abbia cagionato un incidente stradale”.

In proposito, la Cassazione precisava che la medesima Corte aveva avuto modo di rilevare, con la sentenza n. 47276 del 6 novembre 2012, che “che l'aggravante dell'aver provocato un incidente va intesa come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli”.

In sostanza, secondo la Corte, l’aggravante in questione non presuppone necessariamente che venga cagionato un incidente che coinvolga altri veicoli o altri soggetti, essendo sufficiente che si verifichi un evento che sia potenzialmente idoneo a mettere in pericolo la collettività.

Di conseguenza, nel caso di specie, l’aggravante doveva considerarsi integrata, dal momento che l’imputato, a bordo della sua autovettura, aveva urtato un’altra autovettura in sosta.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva che la sentenza di primo grado dovesse essere annullata limitatamente al punto in cui non ha applicato all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

La Cassazione, inoltre, provvedeva direttamente alla revoca stessa, dal momento che si trattava di “sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente”, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8022 del 28 gennaio 2014.



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