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Incidente: no al risarcimento del danno se il racconto del fatto non è attendibile

Incidente: no al risarcimento del danno se il racconto del fatto non è attendibile
In tema di risarcimento derivante da incidente stradale, se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non si ha diritto al risarcimento.

Prima ancora dell’accertamento della responsabilità totale o parziale dell’imputato, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale, ha l’onere di dimostrare come sia avvenuto l’evento storico in assenza di contraddizioni. L’accertamento in fatto e diritto è successivo alla verifica delle circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò la collisione; la pena è la bocciatura della domanda.

Con l’ordinanza num. 28662 del 2022 gli Ermellini confermano la decisione del Giudice di merito che aveva ritenuto «inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riscontrato plurime contraddizioni non solo circa le circostanze in cui sarebbe avvenuto l’urto, ma anche con riguardo a ciò che sarebbe avvenuto in seguito (...) oltre all’assenza di documentazione idonea».
La Corte d’Appello aveva confermato al decisione del primo Giudice di rigettare la domanda fatta da un motociclista al fine del riconoscimento del danno materiale causato dalla collisione tra il motociclo che conduceva e un’automobilista reo di non aver rispettato la precedenza. L’accertamento dei fatti aveva dimostrato l’esistenza di incongruenza tra ciò che l’attore aveva raccontato nella sua ricostruzione della dinamica e le evidenze documentali raccolte. Nello specifico laCorte d’appello aveva rilevato una serie di contraddizioni oggettive, non idonee a operare una «seria ricostruzione dell’accadimento sia sotto il profilo della responsabilità esclusiva (...) sia sotto quello della responsabilità concorsuale» del convenuto.

A tal proposito, secondo la Cassazione, tali incongruenze e contraddizioni che rendono il fatto poco credibile, non possono essere sanate dal richiamo all’art. 2054 del Codice Civile, ovvero il sistema della presunzione di colpa previsto dal codice proprio per la circolazione stradale.
Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il giudice può rilevare d’ufficio la responsabilità di cui all’articolo 2054, comma 2,Codice Civile, solo se gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto dai quali è possibile desumere il concorso di responsabilità.
Chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio pertanto, ha l’onere di esporre i fatti in modo attendibile, al fine di far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosibile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
Questa sentenza segue il filone giurisprudenziale che tenta di limitare le condotte fraudolente o quantomeno quei fenomeni speculativi che stanno minando il funzionamento del sistema della RC auto, mettendo in difficoltà (economiche) gli automobilisti che pagano regolarmente il premio assicurativo (sempre più alto).
Questo principio di congruenza tra il narrato e l’evidenza documentale costituisce una buona arma per filtrare eventuali richieste risarcitorie poco lineari o anche solo ingigantite, prima ancora di verificare la responsabilità.


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