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Cosa fare in caso di danneggiamento dell’auto lasciata in parcheggio a pagamento? Attenzione a provare adeguatamente il fatto

Cosa fare in caso di danneggiamento dell’auto lasciata in parcheggio a pagamento? Attenzione a provare adeguatamente il fatto
Può purtroppo accadere di subire un danno alla propria automobile dopo averla lasciata all’interno di un parcheggio.

In questo caso abbiamo diritto ad essere risarciti del danno subito?

L risposta è positiva, ma a condizione che venga fornita adeguata prova circa il danno subito e circa la sua riconducibilità alla responsabilità della società che gestisce il parcheggio medesimo.

Proprio su quest’argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 7110 del 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni.

Nel caso all’esame della Corte, il proprietario di un’autovettura aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, la società che gestiva un parcheggio sottoposto “a sistema di videosorveglianza 24 ore al giorno da parte del personale di servizio” e privo di “avviso comunicante che trattavasi di parcheggio non custodito”, chiedendo la condanna della stessa “al risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale per ‘mancata custodia’, avendo constatato, al momento del ritiro della sua auto, in data 5 dicmebre 2007, ‘evidenti raschi sul paraurti posteriore destro’, non presenti al momento in cui, in pari data, il suo veicolo era stato parcheggiato”.

La società convenuta in giudizio si difendeva affermando che tra le parti non era stato stipulato un contratto di abbonamento ma solo un contratto di locazione dell’area di parcheggio, con la conseguenza che non può ritenersi che la società abbia assunto un obbligo di custodia, come affermato dal proprietario del veicolo danneggiato.

I giudici dei primi due gradi di giudizio avevano rigettato la domanda risarcitoria avanzata da parte del proprietario dell’automobile danneggiata, in quanto il medesimo non avrebbe adeguatamente provato l’esistenza del danno e il fatto che lo stesso fosse riconducibile alla responsabilità della società che gestisce il parcheggio.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio.

Infatti, secondo la Corte, non è condivisibile l’affermazione del ricorrente secondo cui “il Tribunale, nel ritenere non provata la domanda attorea sull’assunto che l’attore non avesse dimostrato la sussistenza dei lamentati danni e l’esatta individuazione delle circostanze di luogo e di tempo dell’evento dannoso, avrebbe omesso di considerare che in materia di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale, l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione – nella specie di custodia dell’autovettura – atta ad evitare il verificarsi dei danni nel periodo di affidamento in custodia dell’autovettura, gravava sulla società convenuta danneggiante, essendo stati allegati e provati dall’attore danneggiato la fonte contrattuale del rapporto e i fatti posti a fondamento del lamentato inadempimento”.

Al contrario, secondo la Corte di Cassazione, “la sentenza impugnata ha fatto corretto applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore”.


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