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Gioco d'azzardo e scommesse, ecco quando puoi non pagare i debiti senza rischi legali: l'approfondimento

Gioco d'azzardo e scommesse, ecco quando puoi non pagare i debiti senza rischi legali: l'approfondimento
La normativa italiana distingue tra gioco e scommessa, definendo i debiti di gioco come obbligazioni naturali non azionabili e regolando penalmente il gioco d’azzardo per tutelare l’ordine pubblico e prevenire frodi
La passione per il gioco, che si tratti di una scommessa sportiva, di una serata a carte o di una puntata alle slot, attira ogni anno migliaia di persone. C’è chi lo fa per mero divertimento, ma anche chi arriva a rischiare cifre importanti pur di sfidare la fortuna. Spesso, però, chi gioca non si chiede mai se giocare d’azzardo sia sempre legale, né si preoccupa delle conseguenze derivanti da eventuali debiti di gioco.

Quando il gioco diventa d’azzardo
Non tutti i giochi rientrano nella categoria del cosiddetto “azzardo”. La differenza sta nell’elemento che determina l’esito: se prevale la fortuna sulla capacità o sull’abilità del giocatore, allora si parla di gioco d’azzardo.
L'ordinamento italiano non offre una disciplina unitaria in materia di gioco e scommessa, ma si affida a un sistema normativo frammentario, regolato da disposizioni civili e penali.

Ad ogni modo, è possibile distinguere gli istituti del gioco e della scommessa.

Il gioco è generalmente inteso come una competizione ricreativa, disciplinata da regole proprie, la cui finalità è l'individuazione di un vincitore. L'eventuale debito che ne scaturisce (il debito di gioco) non è coercibile: il creditore non ha alcuna azione legale per richiederne il pagamento forzato. Questo debito rientra, infatti, nella categoria delle obbligazioni naturali. Tuttavia, se il debitore decide di adempiere spontaneamente, la prestazione è considerata valida e non si può chiedere la restituzione della somma versata.

La scommessa, invece, si configura come un contratto in cui le parti si obbligano reciprocamente a pagare una posta in base all'esito di un evento incerto o all'esattezza di un'opinione. Le scommesse possono distinguersi in base alla natura del rischio, ovvero d'azzardo (dove l'esito dipende esclusivamente dalla sorte) o di abilità (dove la capacità dei partecipanti ha un ruolo determinante).

La disciplina civilistica: l'irripetibilità della prestazione
L'art. 1933 del c.c. sancisce, al comma 1, che non si può agire in giudizio per il pagamento di debiti di gioco o di scommessa, anche se leciti.
Il comma 2, invece, introduce il principio dell'irripetibilità della prestazione, stabilendo che il perdente non può chiedere la restituzione di quanto pagato spontaneamente, a patto che non vi siano stati inganni o frodi e che il soggetto non fosse incapace. Questa disposizione conferma la natura di obbligazione naturale del debito di gioco. L'adempimento, infatti, non è visto come l'esecuzione di un dovere giuridicamente vincolante, ma come il rispetto di un dovere morale o sociale, come, ad esempio, la salvaguardia della propria reputazione.

Le obbligazioni naturali
Le obbligazioni naturali (art. 2034 del c.c.) rappresentano dei doveri morali o sociali, la cui esecuzione non può essere coattivamente richiesta dal creditore in caso di inadempimento da parte del debitore. La loro natura non deriva da una norma imperativa, ma da un sentire etico e collettivo che, pur non essendo formalmente sanzionato, produce effetti rilevanti.
Nonostante l'assenza di un'azione legale, l'ordinamento riconosce a tali doveri la funzione di giusta causa di pagamento. Ciò significa che, qualora il debitore adempia spontaneamente, la prestazione non è considerata un pagamento indebito. Di conseguenza, il debitore che ha eseguito la prestazione non ha diritto di richiederne la restituzione al creditore, consolidando così l'effetto irrevocabile del versamento.

La prospettiva penale: il divieto dei giochi d'azzardo
Il diritto penale interviene per sanzionare le condotte che minacciano l'ordine pubblico. Gli artt. 718723 del Codice Penale criminalizzano il gioco d'azzardo, definito dall'articolo 721 come un gioco caratterizzato dalla compresenza di un fine di lucro e dalla prevalenza dell'alea sull'abilità.
La legislazione penale punisce sia l'organizzazione del gioco d'azzardo (art. 718 c.p., che sanziona chi tiene, dirige o agevola tali attività), sia la partecipazione (art. 720, che punisce chi vi prende parte).

In conclusione, il quadro normativo italiano sui debiti di gioco e sulle scommesse evidenzia un approccio complesso, in cui diritto civile e penale si intrecciano.

Sul piano civile, i debiti derivanti da attività ludiche e di scommessa – anche se lecite – non sono azionabili in giudizio, vista la loro natura di obbligazioni naturali, la cui esecuzione è rimessa alla libera volontà del debitore e la cui irripetibilità tutela la stabilità del pagamento spontaneamente effettuato.

Sul versante penale, invece, l’ordinamento interviene con rigore per reprimere il gioco d’azzardo, qualificandolo come fenomeno lesivo dell’ordine pubblico e predisponendo specifiche fattispecie incriminatrici per colpire tanto chi organizza quanto chi partecipa.


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