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Articolo 723 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

Dispositivo dell'art. 723 Codice Penale

Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco [721] o da bigliardo(1), tollera(2) che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità(3), è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103.

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 719, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a euro 516.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.

Note

(1) Si tratta di reato proprio, in quanto può essere commesso solo da colui che è stato autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo ex art. 86 del T.u.l.p.s.
(2) La condotta del tollerare non si rifà ai soli comportamenti passivi, ma anche alle situazioni in cui si ha un'agevolazione del gioco vietato.
(3) Il riferimento è a quei giuochi non d'azzardo vietati dall'autorità sulla base di un provvedimento amministrativo e che sono elencati all'art. 110 T.u.l.p.s..

Ratio Legis

La disposizione in esame può dirsi orientata a tutelare il bene dell'ordine pubblico, in senso lato considerato.

Spiegazione dell'art. 723 Codice Penale

La norma in esame configura un'ipotesi di reato omissivo proprio, tramite il quale viene punita la condotta di chi permetta ad altri di praticare gioco non d'azzardo , ma comunque vietati, pur quando il titolare della sala da gioco o da biliardo sia in regola con le licenze all'uopo previste dall'ordinamento.

Per capire la distinzione tra gioco d'azzardo e gioco vietato, bisogna tenere in considerazione la nuova disciplina di cui alla L. n. 388/2000, che ha lasciato immutata la distinzione tra giochi d'azzardo e di trattenimento, basata rispettivamente sull'aleatorietà della vincita e sulla abilità del giocatore, mentre la soglia quantitativa della vincita rappresenta solamente un ulteriore limite alla liceità dei giochi di trattenimento.

La pena è inoltre aumentata qualora sia presente un minore degli anni diciotto o la posta in gioco sia rilevante.

Per giudicare se vi sia una posta rilevante non può valere il consueto criterio di relatività utilizzato per l'aggravante comune del di rilevante gravità (v. art. ), dato che la rilevanza della posta in gioco deve essere preso in considerazione come fatto oggettivo per i suoi gravi riflessi sociali, e non per il pregiudizio eventuale arrecato.


Viene inoltre prevista la punibilità anche del mero partecipante al gioco, anche se in maniera più lieve rispetto al partecipante a giochi d'azzardo in bische (art.
720).


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