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Articolo 1933 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Mancanza di azione

Dispositivo dell'art. 1933 Codice Civile

(1)Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti(2).

Il perdente tuttavia non può ripetere(3) quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode(4). La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace(5).

Note

(1) L'art. 23 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, stabilisce che: "Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonchè a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile".
(2) Si veda l'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S. e gli articoli 718, 719, 720, 721, 722, 723 c.p..
(3) Chi ha pagato non ha azione perchè l'obbligazione di pagare non è fatta in adempimento di un dovere giuridico, coercibile, ma di un dovere "naturale", incoercibile, come, ad esempio, quello per cui il giocatore avverte di dover tener fede all'impegno per preservare la propria reputazione.
(4) Uno dei presupposti necessari perchè il pagamento non sia ripetibile è la spontaneità, cioè l'assenza di coercizione. Inoltre, il vincitore deve aver agito correttamente, senza inganno.
(5) Ultimo requisito affinchè sussista l'irripetibilità è la capacità del soggetto che ha eseguito il pagamento, che deve sussistere al momento del pagamento stesso e non di quando viene fatto il gioco o la scommessa.

Ratio Legis

La previsione normativa si fonda sul fatto che dal gioco e dalla scommessa non sorge una obbligazione civile ma solo una obbligazione naturale (2034 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1933 Codice Civile

Diritto di recesso

La disciplina dello scioglimento del contratto di conto corrente costituisce un indubbio miglioramento di quella precedente e si ispira nella sua sostanza, oltre che ai canoni costruttivi dell'istituto, particolarmente alla pratica ed agli usi in proposito.

L'art. ha ritenuto inutile esprimere che il contratto si scioglie e finisce per effetto della scadenza del termine stabilito dalle parti, come ancora che allo stesso risultato si può giungere per mutuo espresso consenso di esse, anche ove vi sia un termine convenuto e non ancora spirato. Le norme generali sulle obbligazioni e sui contratti suppliscono direttamente a questo proposito.

La eliminazione di ogni cenno al cosiddetto scioglimento di diritto del contratto porta ad una conseguenza immediata : ove le parti allo scadere del termine convengono di continuare il rapporto, s'esclude che in questa pattuizione possa ravvisarsi la rinnovazione del contratto, cosi come ebbe a ritenere la dottrina passata, e si conferma l'opinione che si tratti di una Pura e semplice continuazione, in base alla quale rimangono applicabili tutte le speciali pattuizioni precedenti, senza bi-sogno alcuno di una espressa ed esplicita ripetizione.

L'articolo accoglie il principio, già precedentemente sancito, del diritto di disdetta (qui detto di recesso) del contratto per il quale non è stato fissato un termine di tempo determinato.

La denunciabilità del contratto era in passato considerata normale e insostituibile dall' eventuale invio del bilancio o surrogabile dall' astensione di fare delle rimesse. Si riteneva peraltro, ma senza che vi fosse un riferimento positivo nella legge, che la disdetta non dovesse essere seguita immediatamente dalla liquidazione e dalla esigibilità del saldo, ma che dovesse attendersi il momento della chiusura secondo la convenzione, l'uso o la legge. Il legislatore ha accolto il principio della recedibilità del contratto, ma, per impedire gli inconvenienti ed 1 pericoli spesso manifestatisi per effetto di una disdetta improvvisa, ha imposto che la disdetta debba intervenire almeno to giorni prima del termine di chiusura del conto, in ogni caso il recesso non avendo effetto se non dal momento in cui la chiusura si verificherà. Il termine di 10 giorni, riteniamo, debba essere computato dal momento del ricevimento della disdetta e ove essa arrivi in ritardo, varrà per la chiusura successiva.


Cause per il recesso e lo scioglimento del contratto

Il diritto di recesso del contratto, importando il conto corrente fiducia reciproca per il differimento dell'incasso, e consentito dalla nuova disciplina positiva ogni qualvolta la fiducia stessa venga meno. Perciò si ha che il comma dell'articolo in esame conferisce alle parti ii diritto di recedere dal contratto per i mutamenti della capacita o della solvibilità di un correntista. Tali mutamenti non vengono considerati motivi di scioglimento di diritto del contratto, ma soltanto costituiscono una facoltà di disdetta per le parti o per i loro eredi facoltà, a nostro avviso, non estensibile a casi diversi da quelli menzionati dalla legge. Sotto questo aspetto la norma attuale non rappresenta alcuna sostanziale deviazione da quella corrispondente del codice di comm.

Dove si riscontra invece una innovazione ed un mutamento deciso ea proposito degli effetti del fallimento del correntista. Il fallimento secondo la legislazione e la dottrina passata ha considerato causa di scioglimento ipso iure del contratto, e a giustificazione di tale principio veniva addotto che più ancora the alla diminuita capacita del fallito, cioè si dovesse far risalire all'esigenza di arrestare subito la vita del patrimonio e liquidarne le ragioni di credito e di debito. Oggi è sparito ogni riferimento esplicito agli effetti del fallimento nel contratto di conto corrente, la norma rispettiva e stata sostituita da quella che consente il diritto di recedere dal contratto sempre che si manifesti la insolvenza della controparte. Ci pare che con l'attuale dizione si sia migliorata la disciplina, in quanto insolvenza e senz'altro comprensiva del fallimento, ed in quanto, specialmente, si permette la disdetta del contratto anche nei casi di decozione o di cessazione dei pagamenti non ancora dichiarata dalla sentenza fallimentare, permettendo cosi una migliore e pin pronta tutela degli interessi delle parti vincolate dal contratto.

Infine il legislatore ha disciplinai o esplicitamente quelli the sono gli effetti dello scioglimento del contratto, affermando che esso impedisce l'inclusione sul conto di nuove partite, allo scopo evidente di non modificare in modo alcuno la condizione dei correntisti dal momento dello scioglimento. In perfetta armonia con il carattere di contratto continuativo e per le stesse finalità di tutela che improntano la prima parte dell'articolo, il legislatore vuole che non possa procedersi alla richiesta del pagamento del saldo se non quando si sia verificata la chiusura del conto stesso, secondo le convenzioni o gli usi, o al termine del semestre. (Relazione, n. 207).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

583 Nell'art. 678 ho fuso per logica connessione i corrispondenti articoli 1802 e 1804 cod. civ. (art. 609 e 611 progetto del 1935) sostituendo, nel secondo comma, alla parola "volontariamente" l'altra "spontaneamente", in armonia con quanto è disposto per le obbligazioni naturali, dato che il pagamento del debito di giuoco non è altro che l'adempimento di una obbligazione naturale.
Si è fatta questione se l'affidare la posta ad un terzo perché la consegni al vincitore costituisca pagamento. Ho risoluto negativamente il quesito, vietando la ripetizione di quanto sia stato pagato dopo l'esito di un giuoco: la consegna di una posta ad un terzo avviene preventivamente è non può rientrare quindi nel contenuto della norma di irripetibilità. Se vi si fosse fatta rientrare si sarebbe tolto, al pagamento dell'obbligazione naturale risultante da un debito di giuoco, quel carattere di completa spontaneità che esso deve avere, perché non si configura spontaneità prima che il perdente sia in grado di valutare con ponderazione le conseguenze del proprio atto e cioè prima della fine del giuoco. Secondariamente si sarebbe dato al vincitore verso il terzo depositario, che eventualmente si fosse rifiutato di pagare, quell'azione che la legge ha voluto negare contro il perdente.

Massime relative all'art. 1933 Codice Civile

Cass. civ. n. 8770/2020

La causa dell'"interest rate swap", per la cui individuazione non rileva la funzione di speculazione o di copertura in concreto perseguita dalle parti, non coincide con quella della scommessa, ma consiste nella negoziazione e monetizzazione di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno alle parti, atteso che tale contratto, frutto di una tradizione giuridica diversa da quella italiana, concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo ed è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un'entità specificamente ed esattamente determinata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/03/2014).

Cass. civ. n. 2386/2008

Il mutuo successivo allo svolgimento del giuoco, concesso dal terzo estraneo al giocatore perdente affinché questi adempia il proprio debito nei confronti del vincitore, non è funzionalmente collegato al giuoco, sicché il mutuante può ripetere la somma consegnata al mutuatario quand'anche fosse consapevole che la somma stessa era stata perduta nel corso di un giuoco d'azzardo vietato. (Rigetta, App. Ancona, 24 Febbraio 2003).

Cass. civ. n. 17689/2004

La mera presenza di un intento speculativo o di un certo grado di alea in un'operazione contrattuale non vale a rendere quest'ultima assimilabile ad un giuoco o ad una scommessa; né, quindi, a rendere applicabile il regime giuridico dettato dall'art. 1933 c.c., secondo cui non è data possibilità di agire per il pagamento di debiti derivanti da un giuoco o da una scommessa. (Nella specie l'operazione era consistita: nell'acquisto di somme in divisa estera da parte della banca su ordine del cliente, il quale aveva assunto l'obbligo di restituzione di dette somme, nella medesima divisa estera, ad una scadenza di alcuni anni successiva; nel trasferimento di tale somma, convertita in lire italiane, su un conto corrente intestato al cliente; nel contemporaneo acquisto ad opera della banca, sempre su ordine del cliente, di obbligazioni emesse in Italia e nella costituzione in pegno di dette obbligazioni a garanzia della restituzione della somma mutuata. Avendo la successiva svalutazione della lira, rispetto alla divisa estera di riferimento, reso insufficiente la garanzia costituita, la banca aveva richiesto immediatamente la restituzione del prestito in valuta estera. Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. — nei confermare la sentenza impugnata, che aveva ritenuto azionabile la pretesa restitutoria della banca — ha escluso qualsiasi rilevanza alla circostanza che si fosse verificato, in danno del mutuatario, il rischio di cambio insito nella descritta operazione, osservando che l'operazione stessa non era stata concepita e realizzata in funzione del rischio). 

La sola consapevolezza, nel mutuante, che la somma data a mutuo sarà impiegata dal mutuatario per giocare o scommettere non è sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di giuoco ad un negozio tipico diverso; pertanto, spetta pur sempre al mutuante l'azione per la restituzione di quanto dato a mutuo, qualora non sussista, un suo interesse diretto alla partecipazione al giuoco del mutuatario.

Cass. civ. n. 12752/1999

Il mutuo successivo allo svolgimento del gioco, concesso dal terzo estraneo al giocatore perdente affinché questi adempia il proprio debito nei confronti del vincitore, non è funzionalmente collegato al gioco, sicché il mutuante può ripetere la somma consegnata al mutuatario quand'anche fosse consapevole che la somma stessa era stata perduta nel corso di un gioco d'azzardo vietato.

Cass. civ. n. 4209/1992

L'estensione della disciplina dell'art. 1933 c.c., riguardante i contratti di giuoco, ai mutui a questi collegati — quali dazioni di denaro o di fiches, promesse di mutuo, riconoscimento di debito — sussiste solo quando essi costituiscano mezzi funzionalmente connessi all'attuazione del giuoco o della scommessa e siano tali da realizzare fra i giocatori le stesse finalità pratiche del rapporto di giuoco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario; per contro, ove manchi tale interesse, per non essere il mutuante a confronto del mutuatario in una determinata partita, né partecipante insieme a questo ad un gioco collettivo d'azzardo, la causa del negozio di mutuo non si pone in diretto collegamento con il contratto di gioco, neppure in presenza della consapevolezza del mutuante che la somma sarà impiegata dal ricevente nel gioco, non integrando ciò un motivo illecito determinante e comune ad entrambi i contraenti. In particolare, le fiches, di norma utilizzate nella case da gioco per partecipare ai giochi ivi praticati, possono essere oggetto, data la loro convenzionale equivalenza a somme di denaro predeterminate, anche di rapporti di natura diversa, quali l'attuazione di mutui o l'estinzione di debiti, con la conseguenza che la consegna di fiches ad uno dei partecipanti al gioco non è elemento determinante ed esclusivo per la qualificazione del rapporto come di mutuo ovvero di associazione alla giocata, dovendo il relativo accertamento avvenire sulla base della volontà negoziale delle parti e della concretezza del rapporto tra le stesse instaurato. 

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