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Articolo 132 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Diritti dei terzi

Dispositivo dell'art. 132 Codice del consumo

1. (1)I rimedi di cui all'articolo 135 bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata interamente modificata dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Spiegazione dell'art. 132 Codice del consumo

La norma richiama innanzitutto i rimedi di cui al successivo [[135bisconns]], il quale, per il caso di difetto di conformità del bene, attribuisce al consumatore i seguenti diritti:
a) al ripristino della conformità;
b) alla riduzione proporzionale del prezzo
c) alla risoluzione del contratti.
Ai fini del ripristino della conformità del bene il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purchè il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore, tenuto conto:
- del valore del bene in assenza del difetto;
- dell’entità del difetto
- della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza inconvenienti per il consumatore.

Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto:
- se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene;
- se si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene;
- se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione;
- se il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.

In ogni caso il consumatore non può esercitare il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è lieve, spettando al venditore dimostrarlo.

Ebbene, secondo quanto previsto dalla norma in esame, dei suddetti rimedi il consumatore potrà avvalersi anche nel caso in cui, seppure si tratti di beni conformi ai requisiti oggettivi e soggettivi disciplinati dall’art. 129 del codice consumo nonché a quanto prescritto dall’art. 130 del codice consumo per i beni digitali, il suo uso normale venga ad essere in tutto o in parte impedito per effetto della violazione di diritti spettanti a terzi, quali in particolare i diritti di proprietà intellettuale.
Al ricorrere di una tale ipotesi il consumatore potrà, oltre che avvalersi dei rimedi a cui sopra si è fatto riferimento, invocare l’applicazione degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento giuridico per un ordinario contratto di vendita, quali l’azione di nullità, annullamento o scioglimento del contratto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 132 Codice del consumo

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Andrea B. chiede
venerdģ 23/10/2020 - Sardegna
“Buongiorno,

Da consumatore ho acquistato un tablet nuovo con batteria entrocontenuta, al settimo mese, nonostante avessi usato le opportune misure per salvaguardare la batteria, mi sono reso conto che questa aveva perso ogni capacità di carica.
Subito ho segnalato il fatto al rivenditore che a sua volta non ha dato seguito alla garanzia poichè nela manuale d'uso c'era scritto che esclusivamente la batteria era coperta da 6 mesi di Garanzia adducendo che veniva classificata come bene di consumo. Effettivamente il manuale, alla voce garanzia, riportava che la batteria che "ad eccezione della batteria che è coperta da 6 mesi di garanzia". Ho cercato legislazione a supporto ma non ho trovato riscontro, vi chiedo cortesemente un riscontro e una consulenza. il produttore può scrivere e determinare 6 mesi di garanzia per la batteria? vi ringrazio anticipatamente, distinti saluti andrea”
Consulenza legale i 27/10/2020
Quanto a Lei riferito dal rivenditore non è assolutamente corretto.

Sono proprio i beni di consumo a trovare tutela nel D.Lgs 206/2005 (il cd. Codice del Consumo) i quali all’art. 128 sono definiti come “ qualsiasi bene mobile, anche da assemblare” ed il venditore deve garantire (art. 129) che essi, tra l’altro, siano idonei all'uso a cui sono destinati e conformi alla descrizione fatta dal venditore.
Anche per la batteria deve trovare applicazione la garanzia legale di due anni sancita dall’art. 132 del Codice del Consumo.
A maggior ragione che essa è incorporata al tablet. Se dovessimo seguire quanto affermato dal rivenditore vorrebbe dire che un tablet che non si ricarica dopo sei mesi non è più in garanzia (!).

Occorre tuttavia distinguere tra garanzia legale (quella di cui al codice del consumo) e quella cd. commerciale.
Quest’ultima (anche detta convenzionale) viene fornita dal produttore ed è una garanzia facoltativa in più rispetto a quella legale obbligatoria (art. 133 del Codice del Consumo).
Essa in ogni caso, come previsto espressamente dalla norma, non può pregiudicare i diritti attribuiti dalla legge al consumatore.

Quindi, la circostanza che nel nostro caso il produttore fornisca sei mesi di garanzia non fa venir meno la garanzia legale biennale.
Per cui (in risposta al quesito) il produttore può certamente scrivere sul manuale che è prevista una garanzia convenzionale ma questa, appunto, non può pregiudicare quella legale.

Ciò posto, suggeriamo di inviare entro due mesi dalla scoperta del difetto una mail (o meglio ancora una pec o lettera raccomandata a/r) al rivenditore con cui si chiede la riparazione del bene (se possibile) o (come sembrerebbe preferibile nel caso di specie visto il tipo di bene con batteria incorporata) la sua sostituzione (art. 130 Codice del Consumo).