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Furto al supermercato: quand'è che il reato può dirsi consumato?

Furto al supermercato: quand'è che il reato può dirsi consumato?
Secondo la Cassazione, il delitto di furto commesso all'interno di un supermercato non può considerarsi “consumato” ma solo “tentato”, quando l’azione furtiva sia monitorata dagli addetti alla vigilanza.
Quand’è che può dirsi commesso il reato di furto (art. 624 c.p.) all’interno di un supermercato?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14538 del 24 marzo 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Voghera, aveva confermato la condanna di un’imputata per un furto commesso all’interno di un supermercato.

La ricorrente, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la ricorrente, infatti, la Corte d’appello avrebbe dovuto condannarla solo per “tentato furto”, dal momento che il reato non era stato perfezionato, in quanto, “al momento dell'apprensione materiale della merce la vigilanza dell'esercizio commerciale aveva già in corso il monitoraggio della condotta incriminata”.

In sostanza, secondo la ricorrente, il furto non poteva considerarsi commesso, ma solo tentato, in quanto, nel momento in cui lei aveva sottratto la merce dagli scaffali, gli addetti alla vigilanza del supermercato la stavano controllando e, dunque, avevano visto quanto stava facendo, tenendosi pronti ad intervenire.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione alla ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che, come evidenziato dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 52117 del 17 luglio 2014), in caso di furto commesso all’interno di un supermercato, il reato dovrà dirsi “tentato” e non propriamente commesso quando l’azione furtiva sia monitorata dagli addetti alla vigilanza mediante apposite apparecchiature di rilevazione automatica del movimento della merce, oppure “attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale”.

In questi casi, dunque, secondo la Corte, il delitto di furto non può considerarsi “consumato” ma solo “tentato”, in quanto l’autore del reato non ha conseguito, “neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputata, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Milano, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.


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