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Ferie non godute, potrai farti pagare quelle arretrate quando lasci il lavoro: l'onere della prova passa all'ente

Ferie non godute, potrai farti pagare quelle arretrate quando lasci il lavoro: l'onere della prova passa all'ente
Dimissioni, pensionamento o licenziamento non bastano più a escludere il compenso: l'ente deve dimostrare che il lavoratore ha scelto liberamente di non utilizzare i propri giorni
Un dipendente pubblico che lascia il servizio con giorni di ferie ancora da utilizzare non è più condannato a perderli senza alcun compenso. Il d.l. 7 agosto 2026, n. 144, noto come Decreto PA, interviene sull'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 eliminando l'inciso “in nessun caso”, che fino a oggi impediva qualsiasi forma di compenso economico per i giorni di riposo non fruiti. L'amministrazione non può quindi limitarsi a rifiutare il pagamento, ma deve dimostrare che il lavoratore ha scelto consapevolmente di non utilizzare i giorni maturati.

Quando scatta il diritto alla monetizzazione
La nuova disciplina, contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 144/2026, colloca l'indennità sostitutiva alla fine del rapporto di lavoro. La fruizione effettiva delle ferie resta la regola e spetta al datore di lavoro pubblico, attraverso l'organizzazione del servizio, mettere il personale nelle condizioni di goderne durante il rapporto. Il compenso economico interviene solo quando questa possibilità si è ormai esaurita, cioè alla cessazione, qualunque ne sia la causa.

L'obbligo di attivazione dell'ente e l'inversione dell'onere della prova
Il legislatore impone all'amministrazione un ruolo attivo. Prima che si esaurisca il periodo utile alla fruizione, compresa un'eventuale proroga di riporto concessa dall'ente, l'amministrazione deve rivolgere al dipendente un sollecito formale a utilizzare i giorni residui e metterlo al corrente per tempo di cosa rischia se non lo fa. Questa comunicazione stabilisce se il lavoratore fosse davvero consapevole del rischio di perdere i giorni non goduti.

Che cosa accade se l'amministrazione non riesce a documentare questi passaggi? Il diritto all'indennità rimane, a prescindere dal numero di giorni accumulati nel tempo. La legge, infatti, sposta sull'ente pubblico l'onere di provare la rinuncia consapevole. Non basta più contare i giorni residui sul cedolino, occorre ricostruire l'invito inviato, l'informazione fornita e le circostanze in cui il dipendente ha deciso, se lo ha fatto, di non fruire delle ferie.

Gli elementi che l'ente deve poter dimostrare
Per negare legittimamente l'indennità, l'amministrazione deve provare di aver messo il lavoratore nella condizione concreta di godere delle ferie maturate, di avergli rivolto un invito formale prima della scadenza applicabile, di averlo informato in tempo utile delle conseguenze della mancata fruizione e, infine, di disporre di elementi concreti che attestino una scelta consapevole e non una semplice inerzia organizzativa.

Le pronunce che hanno preparato il terreno alla riforma
Il Decreto PA recepisce indicazioni maturate negli anni in sede giudiziaria. Già nel 2016, con la sentenza n. 95, la Consulta aveva chiarito che il divieto contenuto nell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 serviva a proteggere il diritto al riposo effettivo, non a punire chi non era riuscito a goderne per ragioni estranee alla propria volontà. La Corte di giustizia UE, decidendo il 18 gennaio 2024 sulla causa C-218/22, ha esteso questa tutela anche alle dimissioni volontarie, per cui spetta l'indennità pure in quel caso, se il datore non prova di aver offerto una possibilità effettiva di fruire delle ferie. Più di recente, il Consiglio di Stato, con le sentenze gemelle n. 2908 e n. 2909 del 12 aprile 2026, ha ribadito che il compenso sostitutivo dipende dall'imputabilità della mancata fruizione, esclusa quando la causa sia riconducibile a una condotta del dipendente stesso.

Una disciplina non retroattiva
L'art. 1, comma 2, del d.l. n. 144/2026 individua la decorrenza della riforma nella data di entrata in vigore della legge di conversione. Solo i giorni che maturano da quel momento in avanti rientrano nella nuova disciplina. Per i giorni maturati in precedenza resta valido l'assetto normativo previgente, da leggere comunque alla luce dei principi già fissati da Corte costituzionale e Corte di giustizia UE, che riconoscevano l'indennità quando la mancata fruizione dipendeva da circostanze non imputabili al lavoratore.

Le scadenze fissate dai contratti collettivi
Il decreto richiama il periodo di riferimento e l'eventuale periodo di riporto senza fissare un termine uniforme per l'intero pubblico impiego e la verifica va, quindi, condotta comparto per comparto. Il CCNL Funzioni Centrali 2025-2027 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2027, i giorni non ancora goduti dovranno confluire nei primi 6 mesi dell'anno seguente, ma solo se a giustificarlo sono ragioni personali documentate del lavoratore oppure necessità di servizio non rinviabili. Anche in questo ambito contrattuale l'ente resta tenuto a organizzare la fruizione con anticipo, seguirne l'andamento e, se serve, rimodulare il calendario. La soglia dei 18 mesi, talvolta richiamata in altre discipline, non rappresenta dunque una scadenza generale valida per ogni dipendente pubblico.

Documentazione e aspetti ancora aperti
Chi intende far valere il diritto all'indennità, o chi deve difendersi da una contestazione, dovrà ricostruire quanti giorni di ferie risultano ancora da fruire, annualità per annualità, incrociando prospetti e registrazioni delle presenze, le domande di ferie con le relative autorizzazioni o dinieghi, la comunicazione con cui l'ente ha invitato formalmente alla fruizione, gli eventuali provvedimenti di servizio o le assenze che hanno impedito l'utilizzo dei giorni maturati, e infine l'atto di cessazione, che fissa il momento in cui il diritto può sorgere. Una volta accertato il diritto all'indennità, resta da definire il regime fiscale applicabile, che cambia a seconda di quando i giorni sono maturati e del motivo per cui non sono stati utilizzati.


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