La preminenza del vincolo contrattuale sulle carenze d'organico
Il contesto attuale della Pubblica Amministrazione è caratterizzato da difficoltà operative e ingenti carenze di personale, causate dal blocco del turn-over, dai pensionamenti e dal conseguente aumento dei carichi di lavoro. Tuttavia, l'ARAN, con l’orientamento applicativo n. 37362, afferma che tali difficoltà strutturali non possono comportare una revoca unilaterale del regime di part-time concesso al lavoratore.
Il rapporto di impiego, infatti, ha natura bilaterale e quest’ultima non si affievolisce con l'inserimento del dipendente nei ruoli pubblici. Una volta che l'amministrazione e il lavoratore hanno concordato una riduzione della prestazione lavorativa, tale assetto è tutelato dal principio del mutuo consenso, rendendo vano qualsiasi tentativo di reimpostazione coercitiva dell'orario per mere esigenze interne all’amministrazione.
La disciplina del CCNL Funzioni Locali e la clausola del termine
La materia è disciplinata dall'art. 53 del CCNL Comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 23 febbraio scorso. I commi 11 e 12 del contratto stabiliscono che la trasformazione del rapporto di lavoro richiede tassativamente un atto scritto a pena di nullità, all'interno del quale devono essere specificate le modalità di espletamento della prestazione.
L'elemento determinante - per valutare la legittimità di un ritorno obbligatorio al tempo pieno - risiede nella presenza o meno di un termine finale inserito nell'accordo originario. Qualora le parti abbiano pattuito una durata definita del regime parziale, il ripristino del full-time avviene in modo automatico alla scadenza del periodo indicato, senza la necessità di un'ulteriore manifestazione di volontà. In assenza di una simile clausola temporale, il part-time deve considerarsi a tempo indeterminato, il che preclude all'ente qualsiasi modifica unilaterale.
Le prerogative del lavoratore e la natura del diritto al rientro
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la titolarità della facoltà di ripristino dell'orario originario. Il CCNL configura il ritorno al tempo pieno come un diritto soggettivo, spettante in via esclusiva al dipendente e non come uno strumento di flessibilità organizzativa a disposizione del datore di lavoro pubblico.
Il lavoratore ha la facoltà di richiedere la conversione del rapporto dopo che siano decorsi due anni dalla precedente trasformazione, potendo ottenere il ricollocamento anche in soprannumero. Un eventuale rientro anticipato rispetto al biennio è, invece, subordinato alla verifica della disponibilità di posti nella pianta organica dell'ente.