Il caso
La vicenda trae origine dall’opposizione, proposta da un contribuente ex art. 615 del c.p.c., avverso numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti tributari e previdenziali, dei quali egli affermava di essere venuto a conoscenza esclusivamente mediante il rilascio degli estratti di ruolo.
In particolare, il contribuente sosteneva che i debiti dovessero considerarsi automaticamente annullati ex art. 1, commi 537 e ss. Legge n. 228/2012, poiché l’Agente della riscossione non aveva risposto entro il termine di 220 giorni all’istanza di sospensione presentata.
Contestava, inoltre, la mancata prova della notificazione delle cartelle e l’inesistenza dei titoli esecutivi.
Il Tribunale in primo grado accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello riformava integralmente la decisione, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione tributaria.
Entrambe le parti ricorrevano, quindi, in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza che si esamina, pur rilevando che i ricorsi investivano questioni di giurisdizione e di omessa pronuncia, ha ritenuto preliminare verificare la stessa proponibilità dell’azione.
Secondo i giudici di legittimità, il contribuente non aveva impugnato un atto della riscossione ritualmente notificato né un atto dell’esecuzione forzata, ma aveva promosso una vera e propria azione di accertamento negativo, fondata esclusivamente sulla conoscenza dei ruoli acquisita tramite estratto di ruolo.
La S.C. richiama lo ius superveniens introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, che ha inserito il comma 4-bis all’art. 12 delle disp. risc. imp. redditi, nonché il principio affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 26283/2022.
Alla luce di tale disciplina, l’estratto di ruolo non costituisce un atto autonomamente impugnabile e la cartella di pagamento, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza soltanto attraverso tale documento, può essere contestata esclusivamente quando ricorra uno dei tassativi casi previsti dalla legge, ossia quando dall’iscrizione a ruolo derivi un pregiudizio concreto e attuale, consistente nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, nell’impossibilità di ottenere pagamenti da parte della pubblica amministrazione oppure nella perdita del beneficio della rateizzazione dei debiti tributari.
Nel caso di specie il contribuente non aveva allegato né provato la sussistenza di alcuno di tali presupposti, limitandosi a dedurre la prescrizione dei crediti e il presunto annullamento automatico derivante dal silenzio dell’Amministrazione.
Ne consegue che difettava l’interesse qualificato richiesto dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, con la conseguenza che l’azione risultava improponibile sin dall’origine.
Per tale ragione la S.C. ha cassato senza rinvio sia la sentenza d’appello che quella di primo grado, dichiarando che la causa non poteva essere proposta ex art. 382, comma 3 c.p.c., restando assorbite tutte le ulteriori questioni concernenti la giurisdizione, la competenza e il merito delle pretese.
Principi di diritto
La pronuncia ribadisce che l’estratto di ruolo è un documento meramente informativo e non costituisce un atto autonomamente impugnabile. La sola conoscenza del debito mediante estratto di ruolo non attribuisce, dunque, al contribuente un interesse ad agire.
La Corte conferma, inoltre, che la cartella di pagamento non notificata può essere contestata dal contribuente che ne abbia avuto conoscenza soltanto tramite estratto di ruolo esclusivamente nelle ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4-bis del DPR n. 602/1973, ossia quando dall’iscrizione a ruolo derivi uno specifico pregiudizio attuale.
Infine, la Cassazione chiarisce che l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di tale interesse qualificato grava integralmente sul contribuente, anche quando la domanda sia fondata su fatti estintivi sopravvenuti, quali la prescrizione del credito o l’annullamento automatico previsto dalla Legge n. 228/2012.
In mancanza di tali presupposti, l’azione di accertamento negativo è improponibile e il giudice deve dichiarare che la causa non poteva essere proposta, senza esaminare le ulteriori questioni processuali o di merito.
La vicenda trae origine dall’opposizione, proposta da un contribuente ex art. 615 del c.p.c., avverso numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti tributari e previdenziali, dei quali egli affermava di essere venuto a conoscenza esclusivamente mediante il rilascio degli estratti di ruolo.
In particolare, il contribuente sosteneva che i debiti dovessero considerarsi automaticamente annullati ex art. 1, commi 537 e ss. Legge n. 228/2012, poiché l’Agente della riscossione non aveva risposto entro il termine di 220 giorni all’istanza di sospensione presentata.
Contestava, inoltre, la mancata prova della notificazione delle cartelle e l’inesistenza dei titoli esecutivi.
Il Tribunale in primo grado accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello riformava integralmente la decisione, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione tributaria.
Entrambe le parti ricorrevano, quindi, in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza che si esamina, pur rilevando che i ricorsi investivano questioni di giurisdizione e di omessa pronuncia, ha ritenuto preliminare verificare la stessa proponibilità dell’azione.
Secondo i giudici di legittimità, il contribuente non aveva impugnato un atto della riscossione ritualmente notificato né un atto dell’esecuzione forzata, ma aveva promosso una vera e propria azione di accertamento negativo, fondata esclusivamente sulla conoscenza dei ruoli acquisita tramite estratto di ruolo.
La S.C. richiama lo ius superveniens introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, che ha inserito il comma 4-bis all’art. 12 delle disp. risc. imp. redditi, nonché il principio affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 26283/2022.
Alla luce di tale disciplina, l’estratto di ruolo non costituisce un atto autonomamente impugnabile e la cartella di pagamento, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza soltanto attraverso tale documento, può essere contestata esclusivamente quando ricorra uno dei tassativi casi previsti dalla legge, ossia quando dall’iscrizione a ruolo derivi un pregiudizio concreto e attuale, consistente nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, nell’impossibilità di ottenere pagamenti da parte della pubblica amministrazione oppure nella perdita del beneficio della rateizzazione dei debiti tributari.
Nel caso di specie il contribuente non aveva allegato né provato la sussistenza di alcuno di tali presupposti, limitandosi a dedurre la prescrizione dei crediti e il presunto annullamento automatico derivante dal silenzio dell’Amministrazione.
Ne consegue che difettava l’interesse qualificato richiesto dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, con la conseguenza che l’azione risultava improponibile sin dall’origine.
Per tale ragione la S.C. ha cassato senza rinvio sia la sentenza d’appello che quella di primo grado, dichiarando che la causa non poteva essere proposta ex art. 382, comma 3 c.p.c., restando assorbite tutte le ulteriori questioni concernenti la giurisdizione, la competenza e il merito delle pretese.
Principi di diritto
La pronuncia ribadisce che l’estratto di ruolo è un documento meramente informativo e non costituisce un atto autonomamente impugnabile. La sola conoscenza del debito mediante estratto di ruolo non attribuisce, dunque, al contribuente un interesse ad agire.
La Corte conferma, inoltre, che la cartella di pagamento non notificata può essere contestata dal contribuente che ne abbia avuto conoscenza soltanto tramite estratto di ruolo esclusivamente nelle ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4-bis del DPR n. 602/1973, ossia quando dall’iscrizione a ruolo derivi uno specifico pregiudizio attuale.
Infine, la Cassazione chiarisce che l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di tale interesse qualificato grava integralmente sul contribuente, anche quando la domanda sia fondata su fatti estintivi sopravvenuti, quali la prescrizione del credito o l’annullamento automatico previsto dalla Legge n. 228/2012.
In mancanza di tali presupposti, l’azione di accertamento negativo è improponibile e il giudice deve dichiarare che la causa non poteva essere proposta, senza esaminare le ulteriori questioni processuali o di merito.