Una preintesa e non ancora il contratto definitivo
Il testo firmato è un'ipotesi di accordo. Quando sarà stipulato in via definitiva coprirà il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, con riferimento alla parte economica e a quella normativa, e produrrà effetti dal giorno successivo alla stipulazione, salvo le diverse decorrenze fissate dalle singole norme. Le aziende dovranno applicare entro 30 giorni gli istituti vincolati e automatici.
Gli aumenti in busta paga
Lo stipendio tabellare cresce di 125 euro lordi al mese dal 1° gennaio 2025 e di 240 euro dal 1° gennaio 2026, sempre su tredici mensilità. Nelle due cifre rientra l'anticipazione già erogata con la legge di bilancio per il 2025. A regime il tabellare annuo lordo raggiunge 53.125,77 euro.
Dal 1° gennaio 2026 crescono anche le indennità di specificità, fissate in 11.653,30 euro annui lordi per quella medico-veterinaria e in 2.556,60 per quella sanitaria. Chi proviene dall'ex II livello, tra medici e veterinari, percepisce 15.389,72 euro nel 2026, che diventano 16.058,72 dal 2027. Chi dirige una struttura complessa avrà dal 2027 un'indennità di 11.826 euro annui.
Secondo l'Aran l'incremento medio a regime è di 560 euro mensili su tredici mensilità, composti da 393 euro di rinnovo e 167 di fondi aggiuntivi previsti per legge. Gli allegati economici quantificano gli arretrati maturati fino al 31 dicembre 2026, senza contare l'indennità di vacanza contrattuale. Sono 6.118,50 euro lordi per ciascun medico o veterinario e 4.873,74 per ciascun dirigente sanitario o delle professioni sanitarie.
Le retribuzioni di posizione dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 cambia la parte fissa della retribuzione di posizione, calcolata su tredici mensilità. Ai direttori di struttura complessa spettano 23.226 euro annui lordi nell'area chirurgica, 21.937 nell'area medica, nella dirigenza sanitaria e in quella delle professioni sanitarie, 20.646 nel territorio e nella dirigenza veterinaria. Le strutture semplici dipartimentali o distrettuali e l'altissima professionalità dipartimentale valgono 16.130 euro, le articolazioni interne a una struttura complessa 14.194 e l'alta specializzazione 9.000.
Il contratto introduce poi due passaggi legati all'esperienza. L'incarico professionale iniziale vale 3.500 euro dal terzo anno, con 2.686,77 euro fino ad allora. Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca arrivano a 8.500 euro al decimo anno e valgono 7.273,86 euro nel frattempo. Per i dirigenti con rapporto esclusivo e valutazione positiva opera inoltre la clausola di garanzia, che assicura una posizione minima di 7.273,86 euro con almeno cinque anni di anzianità e meno di dieci, e di 10.500 euro con almeno venti.
Un incarico per ogni dirigente
L'incarico è un diritto del dirigente e un obbligo per l'azienda, anche per i neoassunti, per i quali decorre dalla presa di servizio. Chi ha meno di cinque anni di anzianità resta con l'incarico professionale iniziale, che dura al massimo cinque anni. Superata quella soglia, e con valutazione positiva, l'azienda deve conferire un nuovo incarico entro 60 giorni dalla verifica. Per gli incarichi di consulenza, studio, ricerca, ispezione e controllo non serve selezione. Per strutture semplici, altissima professionalità e alta specializzazione si passa da un avviso interno. Gli incarichi durano da cinque a sette anni e, con una valutazione positiva a fine mandato, si rinnovano senza nuova procedura. Il nuovo assetto sostituisce la disciplina precedente dal 1° gennaio 2027.
Nell'anzianità utile rientra anche il servizio da specialista ambulatoriale interno, veterinario o di altre professionalità sanitarie ambulatoriali, se svolto con contratto a 38 ore settimanali e seguito dal passaggio nella dirigenza secondo le regole del testo.
Orario, ore eccedenti e pronta disponibilità
L'orario resta di 38 ore settimanali, quattro delle quali riservate a formazione, Ecm, didattica e ricerca. Delle quattro ore l'azienda può recuperarne mezz'ora ogni settimana, fino a 26 ore annue, e destinarle ai tempi di attesa o agli obiettivi di cura e prevenzione definiti con il budget.
Cambia il trattamento delle ore oltre l'orario. Non si possono programmare, devono emergere dai sistemi di rilevazione aziendali e ogni mese le conferma il dirigente responsabile. Si smaltiscono con riposi, anche di una giornata intera, nel corso dello stesso anno. Dal 2027 la quota non recuperata per ragioni organizzative conta ai fini degli obiettivi annuali, entro un tetto legato al fondo di risultato. Le ore ulteriori si recuperano nel primo semestre dell'anno seguente e, se non basta, nei sei mesi successivi.
Si ricorre allo straordinario solo in situazioni eccezionali o quando il dirigente è richiamato in servizio durante la pronta disponibilità. Dal mese successivo alla sottoscrizione del contratto le tariffe sono di 32,64 euro l'ora di giorno, 36,89 di notte o nei festivi e 42,57 nei turni notturni festivi. L'indennità oraria di pronta disponibilità sale a 2,40 euro lordi, aumentabili in sede integrativa. Chi viene chiamato in servizio recupera subito le ore mancanti alle undici di riposo oppure, in via eccezionale, entro i tre giorni successivi.
Ferie e riposi
Durante le ferie spetta una nuova indennità giornaliera. Si calcola sul 50% delle indennità per servizio notturno, festivo, guardie e Pronto soccorso percepite nell'anno solare precedente, diviso per dodici e poi per ventisei, e viene riconosciuta solo se raggiunge almeno 8 euro. Il lavoro in una festività infrasettimanale dà diritto a un riposo compensativo equivalente alle ore prestate.
Aggressioni, permessi e intelligenza artificiale
L'azienda deve garantire la sicurezza del dirigente sul luogo di lavoro. Se l'aggressione viene da terzi, si fa carico della tutela legale in tutti i gradi di giudizio, consulenti tecnici e fasi preliminari compresi, e può costituirsi parte civile. Al dirigente spetta il supporto psicologico aziendale e, se lo specialista lo richiede, può utilizzare fino a 30 giorni di ferie e riposi solidali ceduti dai colleghi.
Sui permessi, i dirigenti con malattie oncologiche, invalidanti o croniche che comportano un'invalidità pari o superiore al 74% hanno dieci ore annue in più per visite, esami e cure, in applicazione della legge n. 106 del 2025. La regola vale anche per il genitore di un figlio minorenne con le stesse patologie.
Le aziende dovranno poi garantire percorsi formativi sull'intelligenza artificiale, compresi i rischi per privacy e cybersicurezza, e sulla prevenzione delle aggressioni, sul rischio clinico e sulla sicurezza delle cure. I criteri di funzionamento dei sistemi di IA che incidono sul rapporto di lavoro sono materia di confronto aziendale con i sindacati.