Il principio di cassa governa la deduzione
La prima regola da conoscere riguarda il momento in cui una spesa produce effetto fiscale. Non conta l'anno a cui si riferisce la prestazione ricevuta, ma quello in cui il pagamento è stato eseguito. Chi ha sostenuto un onere deducibile nel corso del 2025 lo fa valere nella dichiarazione relativa a quell'anno, indipendentemente dal periodo a cui il servizio si riferisce.
Da questo principio discende una conseguenza pratica poco intuitiva per chi paga con carta di credito. A contare è la data in cui la carta viene utilizzata per il pagamento, non quella, spesso posteriore anche di settimane, in cui la banca esegue materialmente l'addebito sul conto del titolare. Una spesa saldata con carta a dicembre 2025 rientra dunque nella dichiarazione dei redditi 2026, anche se l'addebito bancario arriva a gennaio dell'anno successivo.
Perché la deduzione sia riconosciuta, la spesa deve rientrare tra quelle che il Testo unico delle imposte sui redditi o altre norme individuano espressamente ed essere sorretta da idonea documentazione. Mancando uno di questi due requisiti, l'Agenzia delle Entrate può negare il beneficio in un successivo controllo formale.
Le voci che compongono il Quadro E, sezione II
L'elenco delle spese deducibili copre categorie tra loro molto eterogenee. Vi rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati nell'interesse proprio o di un familiare a carico, l'assegno periodico corrisposto al coniuge e i contributi versati per collaboratori domestici e familiari, tre voci che insieme rappresentano il nucleo più ricorrente della sezione.
Trovano collocazione nel Quadro E anche le erogazioni a favore di istituzioni religiose, nell'interesse proprio del dichiarante e i versamenti ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, questi ultimi estesi anche ai familiari fiscalmente a carico. A completare il rigo E26 concorrono poi alcuni oneri minori, identificati dai codici 7, 8, 9, 12 e 21, che restano circoscritti alla sola sfera del dichiarante e non si estendono ai familiari.
La previdenza complementare occupa uno spazio a sé nel quadro. I versamenti a fondi pensione individuali o collettivi, compresi quelli confluiti nei nuovi sottoconti PEPP, riducono il reddito sia quando riguardano il dichiarante sia quando sono effettuati per un familiare che rientra tra i fiscalmente a carico.
Completano il quadro le somme eventualmente restituite al soggetto che le aveva erogate, le spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla locazione e le erogazioni liberali a favore di ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti del terzo settore.
Le spese mediche per le persone con disabilità
Le spese mediche e di assistenza specifica riferite a persone con disabilità richiedono un approfondimento a parte, perché su questo punto la normativa allarga eccezionalmente la platea dei beneficiari. Tali spese restano deducibili anche quando la persona assistita non è fiscalmente a carico del contribuente, purché sussista una condizione di invalidità grave e permanente.
Rimborsi e limiti: quando il beneficio non spetta
Un requisito unico accomuna tutte le voci esaminate finora, ossia l'onere deve gravare realmente su chi lo dichiara. Se è intervenuto un rimborso e quella somma non ha concorso a formare il reddito imponibile, il beneficio decade e l'importo va tolto dal calcolo, con il rischio concreto di un recupero da parte dell'amministrazione in caso di controllo successivo. Inoltre, l'importo deducibile non può eccedere il reddito complessivo dichiarato dal contribuente. Ciò che non trova capienza non diventa un credito spendibile in futuro, né si trasferisce sulla dichiarazione dell'anno successivo, se non nei casi che la legge individua espressamente per singole categorie di oneri.
Familiari a carico, intestazione dei documenti e casi particolari
Numerose voci del quadro non riguardano solo la sfera personale del dichiarante. La legge, infatti, consente di portare in deduzione anche gli oneri sostenuti per un familiare fiscalmente a carico. Tale condizione sussiste quando il reddito non supera 2.840,51 euro lordi, soglia che sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.
Discorso diverso per l'intestazione dei documenti giustificativi. Normalmente la ricevuta o la fattura devono riportare il nome di chi intende avvalersi della deduzione, ma quando la spesa riguarda un familiare a carico è ammesso che il documento sia intestato direttamente a lui, senza che questo pregiudichi il beneficio fiscale del dichiarante. Rientra in questa logica anche il caso del genitore che paga una spesa per il figlio mentre la fattura reca il nome dell'altro genitore. La deduzione resta comunque valida, a patto che quest'ultimo risulti a sua volta fiscalmente a carico di chi ha materialmente sostenuto il pagamento.
Per i figli fiscalmente a carico sotto i 21 anni, il meccanismo della deduzione continua a funzionare senza variazioni, benché per loro i genitori non possano più contare sulle detrazioni Irpef, ormai superate dall'assegno unico universale.
Le convivenze di fatto seguono invece un trattamento differente. La legge non equipara la convivenza al matrimonio ai fini di questa agevolazione, per cui chi convive non può dedurre gli oneri sostenuti a beneficio del partner, neppure quando l'unione risulta registrata in anagrafe.