Con l'ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione fornisce un principio destinato a incidere sulla prassi di moltissime piattaforme di vendita online, secondo cui la semplice spunta di una casella – il cosiddetto “flag” – non è sufficiente per approvare validamente una clausola vessatoria inserita in un contratto concluso via web, ma serve una vera firma elettronica.
Perché il flag non basta
La pronuncia della Cassazione si concentra sull'applicazione dell'art. 1341 del c.c., comma 2, ai contratti conclusi telematicamente. La norma richiede che le clausole vessatorie, ossia quelle che comportano limitazioni di responsabilità, deroghe alla competenza territoriale e restrizioni alle facoltà di recesso, siano oggetto di una approvazione specifica e separata rispetto al resto del contratto, tradizionalmente tramite la c.d. “doppia firma”.
La Cassazione chiarisce che questo obbligo non si affievolisce in ambito digitale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2003, le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti si applicano anche quando l'ordine viene inoltrato per via telematica. Di conseguenza, anche online la clausola vessatoria deve essere approvata in modo specifico.
La Corte, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 9413/2021), distingue tra firma elettronica semplice (o “digitale leggera”) e firma digitale avanzata o pesante. La prima concerne i dati elettronici usati come metodo di autenticazione, sufficienti a soddisfare il requisito della forma scritta salvo i casi soggetti a forma ad substantiam (art. 1350 del c.c.). La seconda garantisce la connessione univoca al firmatario tramite mezzi sotto il suo controllo esclusivo.
Per l'approvazione di una clausola vessatoria è sufficiente la prima, che avviene generalmente tramite un codice OTP (One Time Password), inviato via SMS o e-mail e inserito dal cliente sulla piattaforma. Tuttavia, la mera spunta o “flaggatura” della casella non rientra in questa categoria e quindi non è idonea. Il click meccanico su un checkbox non garantisce che il consenso sia stato prestato in modo consapevole, specifico e riferibile con certezza al reale contraente. Chiunque, in teoria, potrebbe cliccare al posto del titolare dell'account.
Un esempio pratico
Un'agenzia immobiliare si abbona online a un gestionale per la gestione delle pratiche. In fase di sottoscrizione, clicca su “Accetto” per le condizioni generali e questo può bastare per il contratto base. Tuttavia, se tra le clausole figura una limitazione della responsabilità del fornitore in caso di malfunzionamento del software, o l'indicazione di un foro esclusivo lontano dalla sede del cliente, quel semplice click non è sufficiente a renderla efficace. Il fornitore dovrebbe prevedere un passaggio ulteriore e distinto – ad esempio l'invio di un codice OTP che il cliente inserisce appositamente per confermare quella specifica clausola – per poterla far valere in caso di controversia.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte
La Cassazione stabilisce dunque che, nei contratti conclusi telematicamente tra professionisti e aventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., mediante firma digitale, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” o “flaggatura” della casella corrispondente alla clausola.
Da dove nasce la vicenda
Il principio è stato enunciato nell'ambito di una controversia tra due professionisti (rapporto B2B, con espressa esclusione della disciplina consumeristica) relativa a un contratto di fornitura di energia elettrica tra A.T.I. S.r.l. ed Enel Energia S.p.A. Il fornitore aveva richiamato una clausola delle condizioni generali che fissava il foro esclusivo di Roma, sostenendo che fosse stata validamente approvata tramite un doppio flag apposto dal cliente in fase di adesione online. La Cassazione ha escluso che questa modalità fosse idonea, giudicando quindi inefficace la clausola sul foro esclusivo e confermando la competenza del Tribunale di Viterbo.
Cosa cambia per le imprese
Per chi conclude contratti online con clausole vessatorie è chiaro che il semplice checkbox non mette al riparo l'azienda in caso di contenzioso. È opportuno predisporre un passaggio di conferma distinto e specifico per queste clausole, tipicamente tramite OTP via SMS o e-mail, conservando traccia dell'operazione per poterla dimostrare in giudizio.
Perché il flag non basta
La pronuncia della Cassazione si concentra sull'applicazione dell'art. 1341 del c.c., comma 2, ai contratti conclusi telematicamente. La norma richiede che le clausole vessatorie, ossia quelle che comportano limitazioni di responsabilità, deroghe alla competenza territoriale e restrizioni alle facoltà di recesso, siano oggetto di una approvazione specifica e separata rispetto al resto del contratto, tradizionalmente tramite la c.d. “doppia firma”.
La Cassazione chiarisce che questo obbligo non si affievolisce in ambito digitale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2003, le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti si applicano anche quando l'ordine viene inoltrato per via telematica. Di conseguenza, anche online la clausola vessatoria deve essere approvata in modo specifico.
La Corte, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 9413/2021), distingue tra firma elettronica semplice (o “digitale leggera”) e firma digitale avanzata o pesante. La prima concerne i dati elettronici usati come metodo di autenticazione, sufficienti a soddisfare il requisito della forma scritta salvo i casi soggetti a forma ad substantiam (art. 1350 del c.c.). La seconda garantisce la connessione univoca al firmatario tramite mezzi sotto il suo controllo esclusivo.
Per l'approvazione di una clausola vessatoria è sufficiente la prima, che avviene generalmente tramite un codice OTP (One Time Password), inviato via SMS o e-mail e inserito dal cliente sulla piattaforma. Tuttavia, la mera spunta o “flaggatura” della casella non rientra in questa categoria e quindi non è idonea. Il click meccanico su un checkbox non garantisce che il consenso sia stato prestato in modo consapevole, specifico e riferibile con certezza al reale contraente. Chiunque, in teoria, potrebbe cliccare al posto del titolare dell'account.
Un esempio pratico
Un'agenzia immobiliare si abbona online a un gestionale per la gestione delle pratiche. In fase di sottoscrizione, clicca su “Accetto” per le condizioni generali e questo può bastare per il contratto base. Tuttavia, se tra le clausole figura una limitazione della responsabilità del fornitore in caso di malfunzionamento del software, o l'indicazione di un foro esclusivo lontano dalla sede del cliente, quel semplice click non è sufficiente a renderla efficace. Il fornitore dovrebbe prevedere un passaggio ulteriore e distinto – ad esempio l'invio di un codice OTP che il cliente inserisce appositamente per confermare quella specifica clausola – per poterla far valere in caso di controversia.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte
La Cassazione stabilisce dunque che, nei contratti conclusi telematicamente tra professionisti e aventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., mediante firma digitale, non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” o “flaggatura” della casella corrispondente alla clausola.
Da dove nasce la vicenda
Il principio è stato enunciato nell'ambito di una controversia tra due professionisti (rapporto B2B, con espressa esclusione della disciplina consumeristica) relativa a un contratto di fornitura di energia elettrica tra A.T.I. S.r.l. ed Enel Energia S.p.A. Il fornitore aveva richiamato una clausola delle condizioni generali che fissava il foro esclusivo di Roma, sostenendo che fosse stata validamente approvata tramite un doppio flag apposto dal cliente in fase di adesione online. La Cassazione ha escluso che questa modalità fosse idonea, giudicando quindi inefficace la clausola sul foro esclusivo e confermando la competenza del Tribunale di Viterbo.
Cosa cambia per le imprese
Per chi conclude contratti online con clausole vessatorie è chiaro che il semplice checkbox non mette al riparo l'azienda in caso di contenzioso. È opportuno predisporre un passaggio di conferma distinto e specifico per queste clausole, tipicamente tramite OTP via SMS o e-mail, conservando traccia dell'operazione per poterla dimostrare in giudizio.