Il caso trae origine da un violento temporale abbattutosi su Torino il 17 giugno 2020, che aveva gravemente danneggiato una Fiat Doblò. Il proprietario, decidendo di non avvalersi della rete di carrozzerie convenzionate con la propria compagnia, aveva provveduto a far riparare il mezzo presso un professionista di propria fiducia, sostenendo una spesa di oltre 6.000 euro. Dinanzi al rifiuto della compagnia di liquidare l'indennizzo, motivato dalla mancata osservanza della clausola di riparazione presso centri autorizzati, il privato ha adito il Tribunale. Con la sentenza del 29 luglio il giudice piemontese ha condannato l'assicurazione al risarcimento integrale dei danni e delle spese legali, per un totale di circa 10.000 euro.
Secondo il Tribunale, in tema di contratto di assicurazione contro i danni, una clausola che neghi totalmente l'indennizzo qualora l'assicurato si rivolga a un centro non convenzionato non può essere interpretata come una semplice delimitazione dell'oggetto del contratto. Al contrario, essa costituisce una clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell'art. 1341 del c.c., poiché impedisce il riconoscimento di quanto dovuto nonostante il verificarsi del rischio assicurato e il regolare pagamento del premio. Tale tipologia di clausola deve essere distinta da quelle che prevedono esclusivamente una maggiorazione della franchigia, le quali attengono invece alla perimetrazione economica dell'accordo.
La validità di queste restrizioni è, inoltre, subordinata ad una serie di requisiti formali. Il giudice ha chiarito che la specifica approvazione per iscritto non può considerarsi assolta attraverso una firma cumulativa su un elenco generico di clausole riportate in grassetto, qualora manchino riferimenti numerici chiari che ne consentano l'immediata individuazione. La clausola assume i caratteri della vessatorietà in quanto determina un significativo squilibrio di diritti e obblighi a carico dell'assicurato. La tecnica redazionale che relega l'esclusione dell'indennizzo nelle ultime righe di un paragrafo, posto quasi al termine delle informazioni contrattuali, viola i principi di trasparenza e chiarezza imposti dall'art. 166 del codice ass. private, inducendo il consumatore a ritenere che la riparazione presso centri diretti rappresenti una mera scelta discrezionale.