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Assicurazione auto, ora puoi farla riparare dal tuo carrozziere di fiducia anche se vietato nella polizza: la sentenza

Assicurazione auto, ora puoi farla riparare dal tuo carrozziere di fiducia anche se vietato nella polizza: la sentenza
In seguito ai danni da grandine subiti, il Tribunale ha condannato l'assicurazione al risarcimento integrale nonostante la riparazione in un'officina non convenzionata, dichiarando nulle le clausole che limitano la libertà di scelta del consumatore
Il mutamento climatico nel nostro Paese ha via via trasformato la grandine da evento meteorologico eccezionale a una costante minaccia per le auto, generando spesso contrasti tra i proprietari di veicoli e le compagnie di assicurazione. Negli ultimi anni, le perturbazioni atmosferiche particolarmente intense hanno generato una vera e propria crisi nel settore dei risarcimenti. In questo contesto, la recente decisione del Tribunale di Torino, n. 4367/2024, fornisce importanti chiarimenti in materia di protezione del consumatore, affrontando il tema della libertà di scelta della carrozzeria in cui effettuare le riparazioni e la validità delle clausole restrittive imposte dagli assicuratori.

Il caso trae origine da un violento temporale abbattutosi su Torino il 17 giugno 2020, che aveva gravemente danneggiato una Fiat Doblò. Il proprietario, decidendo di non avvalersi della rete di carrozzerie convenzionate con la propria compagnia, aveva provveduto a far riparare il mezzo presso un professionista di propria fiducia, sostenendo una spesa di oltre 6.000 euro. Dinanzi al rifiuto della compagnia di liquidare l'indennizzo, motivato dalla mancata osservanza della clausola di riparazione presso centri autorizzati, il privato ha adito il Tribunale. Con la sentenza del 29 luglio il giudice piemontese ha condannato l'assicurazione al risarcimento integrale dei danni e delle spese legali, per un totale di circa 10.000 euro.

Secondo il Tribunale, in tema di contratto di assicurazione contro i danni, una clausola che neghi totalmente l'indennizzo qualora l'assicurato si rivolga a un centro non convenzionato non può essere interpretata come una semplice delimitazione dell'oggetto del contratto. Al contrario, essa costituisce una clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell'art. 1341 del c.c., poiché impedisce il riconoscimento di quanto dovuto nonostante il verificarsi del rischio assicurato e il regolare pagamento del premio. Tale tipologia di clausola deve essere distinta da quelle che prevedono esclusivamente una maggiorazione della franchigia, le quali attengono invece alla perimetrazione economica dell'accordo.

La validità di queste restrizioni è, inoltre, subordinata ad una serie di requisiti formali. Il giudice ha chiarito che la specifica approvazione per iscritto non può considerarsi assolta attraverso una firma cumulativa su un elenco generico di clausole riportate in grassetto, qualora manchino riferimenti numerici chiari che ne consentano l'immediata individuazione. La clausola assume i caratteri della vessatorietà in quanto determina un significativo squilibrio di diritti e obblighi a carico dell'assicurato. La tecnica redazionale che relega l'esclusione dell'indennizzo nelle ultime righe di un paragrafo, posto quasi al termine delle informazioni contrattuali, viola i principi di trasparenza e chiarezza imposti dall'art. 166 del codice ass. private, inducendo il consumatore a ritenere che la riparazione presso centri diretti rappresenti una mera scelta discrezionale.


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