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Conto corrente, possono pignorartelo anche se ci accrediti NASpI, indennità e assegni familiari: ecco come proteggerti

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Conto corrente, possono pignorartelo anche se ci accrediti NASpI, indennità e assegni familiari: ecco come proteggerti
Ricevere la notifica di un pignoramento mette in allarme chiunque tema di perdere le uniche risorse su cui la famiglia può contare. La legge, però, fissa soglie precise che proteggono stipendi, indennità e assegni familiari dai creditori. Ecco come funzionano e quando rischi
Quando un creditore avvia un atto esecutivo, la banca "blocca" immediatamente il saldo presente sul conto nel momento esatto in cui riceve la notifica. Fino a qualche anno fa prevaleva un orientamento molto severo, per cui il denaro versato in banca perdeva la sua origine di stipendio o pensione e diventava aggredibile per intero: lo aveva chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 85/2015. Le cose sono cambiate con il decreto legge n. 83/2015, che ha introdotto una tutela molto più concreta per chi vive di reddito da lavoro o da pensione.
Oggi, in base all'art. 545 del c.p.c., le somme già depositate sul conto possono essere pignorate solo per la parte che supera il triplo dell'assegno sociale. Prendendo come riferimento i valori del 2026, con un assegno sociale di 546,24 euro, la soglia intoccabile arriva a 1.638,72 euro: chi ha un saldo inferiore non subisce alcun effetto pratico dal pignoramento, mentre chi supera quella cifra vede aggredita solo l'eccedenza.
Attenzione però: è il debitore a dover dimostrare che quel denaro proviene effettivamente da lavoro o da pensione per poter usufruire della protezione, come ha ribadito anche il Tribunale di Bari con la sentenza n. 2136/2024. In pratica, se sul conto ci sono 1.500 euro destinati ad affitto e bollette, quella somma resta al riparo perché rientra nella fascia garantita dalla norma.
Gli accrediti successivi al pignoramento: stipendio, pensione e NASpI
Le regole cambiano quando si parla dei versamenti che arrivano dopo la notifica dell'atto esecutivo: in questo caso non vale più il limite del triplo dell'assegno sociale, ma tornano applicabili i criteri ordinari previsti per ciascuna tipologia di reddito. Per stipendio e pensione accreditati mensilmente, l'articolo 545 c.p.c. stabilisce che il pignoramento possa colpire soltanto un quinto dell'importo netto.
Esistono comunque garanzie rafforzate per alcune indennità con funzione puramente assistenziale. È il caso della NASpI, l'indennità di disoccupazione: trattandosi di una somma pensata per sostenere chi ha perso il lavoro, il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 507/2024, ha stabilito che il prelievo può riguardare solo la parte che eccede una volta e mezza l'assegno sociale. In concreto, la banca deve prima sottrarre la quota necessaria a coprire il "minimo vitale" del beneficiario, e solo sull'eventuale residuo può procedere il creditore: un meccanismo che evita di lasciare il cittadino privo di ogni mezzo di sostentamento anche a fronte di debiti importanti.
Assegno unico e altre somme familiari: attenzione alla "trappola" del conto corrente
Un capitolo delicato riguarda l'assegno unico universale, che ha sostituito i vecchi assegni per il nucleo familiare. La sua natura assistenziale, legata al mantenimento dei figli, lo rende in linea di principio impignorabile alla fonte: un creditore non può chiedere all'INPS di trattenerlo prima che venga erogato, come confermato dal Tribunale di Asti nella sentenza n. 442/2024.
Il problema nasce nel momento in cui quella somma arriva sul conto corrente. Se l'accredito avviene prima della notifica del pignoramento, il denaro si confonde con il resto del patrimonio del debitore e, secondo l'orientamento espresso dallo stesso Tribunale di Asti, perde la sua protezione specifica, senza poter beneficiare nemmeno del limite del triplo dell'assegno sociale. Se invece l'accredito arriva dopo l'avvio della procedura, la tutela resta piena e la banca non può bloccare quelle somme.
Ciò succede perché il denaro già presente sul conto viene considerato risparmio generico, riconducibile al principio generale di responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 del c.c., mentre l'accredito successivo conserva intatta la sua funzione di sostegno immediato alla famiglia. Per questo motivo, chi sa di avere una procedura esecutiva in corso dovrebbe gestire con particolare attenzione la tempistica di questi versamenti.
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Agenzia delle Entrate-Riscossione e le altre indennità protette
Quando il creditore è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le regole diventano ancora più favorevoli al debitore, proprio per evitare che un debito fiscale comprometta la possibilità di vivere dignitosamente. In questo caso i limiti non sono fissi al quinto, ma variano - in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - a seconda dell'importo percepito: il prelievo si ferma a un decimo per gli stipendi fino a 2.500 euro, sale a un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e raggiunge un quinto solo oltre i 5.000 euro mensili, come previsto dall'articolo 72 ter del d.p.r. 602/1973.
A questo si aggiunge una tutela ulteriore per chi subisce il pignoramento direttamente sul conto corrente: in base al comma 2-bis dell'articolo 72-ter dello stesso decreto, la banca non può in alcun caso toccare l'ultimo stipendio o salario accreditato, garantendo così la disponibilità delle risorse necessarie per le spese del mese in corso.
Le stesse tutele previste dall'articolo 545 c.p.c. si estendono, peraltro, a molte altre somme di natura previdenziale o legata al rapporto di lavoro, incluso il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), anch'esso protetto fino al limite del triplo dell'assegno sociale quando è già presente sul conto.
In tutti questi casi, la banca agisce come custode delle somme e ha il dovere di verificarne correttamente la natura: se dovesse bloccare per errore un importo impignorabile, il debitore potrà sempre rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenerne lo sblocco immediato, perché la responsabilità patrimoniale non può mai superare la soglia della dignità della persona e della tutela della famiglia.


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