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Condominio, ecco come impedire di parcheggiare sotto le tue finestre evitandoti fumi e rumori: tutte le soluzioni

Condominio, ecco come impedire di parcheggiare sotto le tue finestre evitandoti fumi e rumori: tutte le soluzioni
Come tutelarsi dai gas di scarico provenienti dalle auto parcheggiate a ridosso delle proprie abitazioni? Scopriamolo insieme
Vivere in condominio comporta inevitabilmente la condivisione degli spazi comuni e una certa tolleranza verso le abitudini altrui. Tuttavia, quando tali comportamenti incidono in modo significativo sulla salute il limite della tollerabilità viene superato.

Innanzitutto, in argomento, è opportuno richiamare i decreti ministeriali del 16 maggio 1987 e del 1° febbraio 1986, i quali impongono il rispetto di specifiche distanze tra le aree di parcheggio e gli edifici, al fine di garantire l’agevole accesso dei mezzi di soccorso e di pronto intervento in caso di emergenza.

Parcheggiare un veicolo a ridosso delle finestre di un’abitazione incide inoltre sul diritto di proprietà, inteso come diritto al libero e pacifico godimento dell’immobile. Tale condotta può configurare una turbativa, in particolare per la presenza di fumi e odori di scarico provenienti dai veicoli in sosta, integrando un’ipotesi di immissioni intollerabili ai sensi dell’art. 844 c.c., che - nell'ambito dei rapporti di vicinato - tutela il libero e pacifico godimento della proprietà.

In via generale, il proprietario non può impedire le immissioni che non superino la normale tollerabilità. Tuttavia, com'è facile intuire, il concetto di normale tollerabilità non è semplice da definire, poiché può dipendere anche da valutazioni soggettive. Di norma:
  • per i rumori, si considerano eventuali limiti di decibel stabiliti a livello nazionale o locale;
  • per fumi e odori, la valutazione avviene caso per caso, con il giudice che stabilisce se le immissioni superano la soglia di tollerabilità, considerando diversi fattori come la frequenza, l’intensità e la distanza tra i balconi. Inoltre, il giudice può avvalersi di perizie tecniche per misurare l’impatto delle stesse immissioni.
Il nostro ordinamento, al pari degli altri sistemi europei, prevede che, nel caso di turbative nel godimento della proprietà, sorgano a favore del danneggiato due distinte azioni:
  • quella inibitoria, di tipo reale, diretta ad eliminare le cause delle immissioni;
  • quella risarcitoria, a carattere personale, diretta a riequilibrare i sacrifici tra le parti.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che la domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l'attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei a eliminare la situazione pregiudizievole (Cass. 26882/2019; 23245/2016; 7420/2000).

Va poi considerato che l’ostruzione dell’accesso alla propria abitazione, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, può integrare il reato di violenza privata di cui all’art. 610 del codice penale, qualora l’ostacolo sia idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione o di azione della persona (sent. 28487/2013).

Non sono trascurabili, infine, i profili legati alla sicurezza dell’immobile: un’auto parcheggiata sotto una finestra dotata di veduta può agevolare l’accesso all’abitazione da parte di ladri o malintenzionati, soprattutto nelle ore notturne, costringendo il proprietario ad adottare misure difensive aggiuntive, come l’installazione di grate di protezione.

Alla luce di quanto esposto, per evitare contestazioni e il rischio di dover risarcire eventuali danni, appare prudente mantenere una distanza minima di almeno tre metri, in conformità a quanto previsto dall’art. 907 del codice civile in materia di diritto di veduta in appiombo.

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