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Condominio, per abbattere alberi sani serve anche il tuo voto, non basta la maggioranza serve l'unanimità: nuova sentenza

Condominio, per abbattere alberi sani serve anche il tuo voto, non basta la maggioranza serve l'unanimità: nuova sentenza
Il Tribunale di Potenza chiarisce che l'abbattimento di alberi sani in condominio richiede l'unanimità dei millesimi, poiché la loro rimozione lede il decoro architettonico dell'edificio
L’abbattimento di alberi in ambito condominiale rappresenta una questione che, frequentemente, genera complessi contenziosi tra i condomini. Spesso la decisione di eliminare piante di alto fusto viene giustificata con ragioni di natura pratica o di comodità – dall’ombra eccessiva al fastidio causato dal polline – ma, quando gli alberi sorgono su una proprietà comune, la scelta non può essere rimessa alla mera volontà della maggioranza assembleare.

Il tema tocca, infatti, il delicato equilibrio tra gestione delle parti comuni, tutela del decoro dell’edificio e rispetto dei diritti dei singoli condomini. In questo contesto si inserisce la sentenza n. 586 del 4 marzo 2026, con cui il Tribunale di Potenza ha affrontato il tema dell’abbattimento di alberi sani presenti in area condominiale, chiarendo quali siano i limiti del potere deliberativo dell’assemblea.

La vicenda trae origine dall’iniziativa giudiziaria promossa da un condomino che, con atto di citazione notificato nel gennaio 2020, impugnava una serie di deliberazioni assembleari con cui il condominio aveva stabilito di abbattere tre cipressi di alto fusto, situati nell’area verde comune. Le piante avevano un’età di circa 40-45 anni e costituivano parte integrante del giardino condominiale.

L’attore sosteneva che tali deliberazioni fossero illegittime sotto diversi profili. Da un lato, egli affermava che il taglio degli alberi non fosse giustificato da reali esigenze di sicurezza né da comprovate condizioni di degrado delle piante; dall’altro lato, denunciava numerosi vizi procedurali relativi alla convocazione delle assemblee e alla formazione delle deliberazioni. In particolare, il condomino dichiarava di non aver mai ricevuto gli avvisi di convocazione delle riunioni assembleari in cui la questione era stata discussa e deliberata, né di aver ricevuto regolare comunicazione delle decisioni adottate. La sua conoscenza dei fatti sarebbe avvenuta soltanto in modo informale, tramite altri condomini e attraverso documenti lasciati nella cassetta postale, circostanza che lo aveva spinto a diffidare formalmente l’amministratore e a chiedere la convocazione di una nuova assemblea per riesaminare la situazione.

A sostegno della propria posizione, l’attore aveva inoltre prodotto una perizia agronomica di parte, dalla quale emergeva che i cipressi, pur segnati da potature inadeguate effettuate in passato, presentavano uno stato di salute complessivamente buono e condizioni di stabilità soddisfacenti, per cui non rappresentavano un pericolo per l’incolumità delle persone o per le strutture circostanti.

Il condominio, invece, sosteneva che l’intervento fosse necessario in quanto le piante erano piuttosto vecchie e le condizioni dei tronchi non erano ottimali, nonché per prevenire eventuali rischi per la sicurezza e per sostituire gli alberi con nuove piante più adeguate. Produceva, dunque, una relazione tecnica nella quale, pur descrivendo uno stato complessivamente buono del verde condominiale, si segnalavano per i tre cipressi segni di deperimento, chiome diradate e una possibile produzione di polline allergenico per alcuni condomini.

La decisione del giudice, tuttavia, è stata condizionata da un elemento particolarmente rilevante, ovvero l’abbattimento degli alberi nel corso del giudizio, il che ha impedito lo svolgimento di una CTU sullo stato delle piante, poiché l’oggetto della controversia era stato eliminato. La sentenza attribuisce grande importanza a questo comportamento, ritenendolo contrario ai doveri di correttezza e lealtà processuale. Il tribunale ha, infatti, osservato che l’esecuzione dell’abbattimento mentre era pendente il giudizio – e mentre era stata richiesta anche la sospensione cautelare delle delibere – ha privato la causa della possibilità di accertare in modo oggettivo la reale condizione delle piante.

La decisione affronta, innanzitutto. la qualificazione giuridica dell’abbattimento di alberi condominiali. Il tribunale richiama la disciplina delle innovazioni e delle modificazioni delle parti comuni prevista dall’art. 1120 del c.c., giungendo alla conclusione che la soppressione di alberi di alto fusto sani non possa essere considerata una semplice attività di gestione o manutenzione del bene comune. Al contrario, si tratta di un intervento che determina la distruzione di un elemento che contribuisce al decoro architettonico e al valore complessivo dell’edificio.

Pertanto, la deliberazione assembleare che dispone l’abbattimento di alberi sani non può essere adottata a maggioranza, ma richiede il consenso unanime di tutti i condomini, pari a mille millesimi. Qualora tale decisione venga presa con il solo voto della maggioranza, la delibera risulta affetta da nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto.

In motivazione, tuttavia, il giudice precisa che il principio non ha carattere assoluto, in quanto una diversa conclusione sarebbe possibile in presenza di una concreta situazione di pericolo, di instabilità strutturale o di grave malattia delle piante. In tali circostanze l’intervento di abbattimento potrebbe essere qualificato come attività conservativa o manutentiva, rientrante nell’ambito della gestione delle parti comuni.

Nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle prove ha dimostrato l’esistenza di un rischio attuale e concreto. La relazione tecnica prodotta dal condominio si limitava, infatti, a evidenziare aspetti prevalentemente estetici, come la compromissione della chioma dovuta a precedenti potature, oppure fattori potenziali come la produzione di pollini allergenici. Secondo il tribunale, tali elementi non sono sufficienti a integrare uno stato di necessità idoneo a giustificare l’eliminazione di un bene comune. La sentenza afferma esplicitamente che il pericolo solo eventuale, il fastidio legato alle allergie o la semplice alterazione estetica della pianta non costituiscono motivazioni idonee a derogare alla regola dell’unanimità.


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