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La concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari non è subordinata all’effettiva convivenza con il coniuge italiano

La concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari non è subordinata all’effettiva convivenza con il coniuge italiano
Per revocare il permesso di soggiorno concesso per motivi di coesione familiare non basta che sia cessata la convivenza effettiva tra i coniugi, ma serve dimostrare che il matrimonio aveva avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5378/2020, si è pronunciata in ordine alla rilevanza o meno della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge italiano, ai fini della revoca del permesso di soggiorno concesso per motivi di coesione familiare.

La vicenda da cui ha tratto origine la pronuncia in esame vedeva come protagonista un cittadino straniero che, stante l’assenza di una sua effettiva convivenza con la moglie italiana, si era visto rigettare, in primo grado, il ricorso con cui aveva impugnato il decreto del Questore con cui gli era stato revocato il permesso di soggiorno, precedentemente concessogli per motivi familiari. Dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale, infatti, era emerso che l’uomo non risultava più reperibile all’indirizzo della moglie sin dal periodo immediatamente successivo al rilascio del permesso di soggiorno.

In seguito a tale pronuncia, il ricorrente si rivolgeva alla Corte d’Appello, che, a sua volta, rigettava le doglianze attoree, ritenendo che la concessione ed il mantenimento di un permesso di soggiorno concesso per motivi di coesione familiare, dovessero essere necessariamente subordinati ad una convivenza effettiva dei coniugi. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il permesso di soggiorno sulla base dell’art. 10 del d.lgs. n. 30/2007, non per ricongiungimento familiare.

L’uomo, rimasto soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l’erroneità di quanto affermato dalla Corte territoriale. Secondo il ricorrente, infatti, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2007, sarebbe dovuta essere la stessa Questura a rilasciare il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 10 di tale norma, invece che quello derivante da motivi familiari di cui all’art. 30 del T.U. immigrazione. Per questo motivo si dovrebbe escludere la necessarietà di una convivenza effettiva ai fini del rilascio e del mantenimento del permesso di soggiorno.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata.
Gli Ermellini hanno, essenzialmente, evidenziato come il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non sia richiesto, ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri rientranti nella categoria di cui all'art. 30, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 286/1998. Solamente la circostanza per cui il matrimonio sia stato contratto con il solo obbiettivo di permettere all'interessato, di soggiornare nel territorio dello stato, può, quindi, impedire il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si è, inoltre, osservato come, la lettera stessa della norma citata, disponga che "Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato."

Da tale statuizione, come osservato dai giudici di legittimità, deriva che il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare non è subordinato ad un’effettiva convivenza con il coniuge italiano. Il rigetto del rilascio o il mancato rinnovo di tale documento possono derivare soltanto dal fatto che il matrimonio sia stato celebrato in modo fraudolento al solo fine di far ottenere allo straniero il permesso di soggiorno.

Per questo motivo, secondo la Suprema Corte, i giudici di merito hanno errato nel disporre il rigetto dell’istanza dello straniero soltanto sulla base della mancanza di una convivenza effettiva con la moglie, senza, invece, indagare se il matrimonio fosse stato celebrato soltanto per fargli ottenere il permesso di soggiorno.


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