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Articolo 30 Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 24/05/2025]

Permesso di soggiorno per motivi familiari

Dispositivo dell'art. 30 Testo unico sull'immigrazione

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

  1. a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
  2. b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
  3. c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
  4. d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. [Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno.](1)

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Note

(1) Comma soppresso dal D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

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Consulenze legali
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N. S. chiede
domenica 08/06/2025
“Salve. Sono cittadina italiana di origine russa. Quasi due anni fa è morto mio figlio che viveva qui con me e quattro mesi fa è morto anche il mio marito. Sono rimasta sola. Ma nel mio paese di origine ho un altro figlio, un fratello e il mio padre (ovviamente sono tutti i tre maggiorenni, 34, 49 e 83 anni di età). A breve loro vorrebbero venire da me per aiutarmi a superare questi terribili lutti. La mia domanda è seguente, loro potrebbero rimanere con me per il tempo più prolungato oltre il visto chi li è stato rilasciato? Ho qualche possibilità di richiedere per loro il permesso di soggiorno per motivi familiari? Ho una casa che era la nostra abitazione con il mio marito di cui ho anche l'usufrutto secondo il suo testamento. E vorrei sapere anche se posso fare un testamento per mio figlio che attualmente vive in Russia. In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 13/06/2025
Purtroppo, i familiari di chi pone il quesito (figlio, fratello e padre, tutti cittadini russi) possono entrare in Italia con visto Schengen per motivi turistici, che ha una durata massima di 90 giorni ogni 180 giorni (uno ogni semestre). Per restare oltre tale periodo, è necessario ottenere un permesso di soggiorno, ma non è possibile farlo direttamente da un visto turistico, salvo eccezioni.

Il T.U. Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) non permette di convertire il visto turistico in permesso di soggiorno ma, in presenza di determinate condizioni, è consentito richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli articoli 29 e 30 del T.U. Immigrazione.

Infatti, in base all’art. 30 del T.U. Immigrazione, il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato “c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”.

Come si può leggere, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è subordinato al possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare, come disciplinati dall’art. 29 del T.U. Immigrazione il quale dispone che possono ottenere il ricongiungimento familiare i seguenti soggetti:
  • coniuge, oppure partner a cui si risulti legati da unione civile, non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • fgli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute.
Se si è in possesso dei requisiti sopra indicati, il cittadino straniero extracomunitario che vuole ricongiungere i propri familiari deve presentare la richiesta di nulla osta esclusivamente on line sul sito del Ministero dell'Interno, al seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm e utilizzando l'apposita procedura informatizzata.

Tanto premesso, nel caso specifico:
  • figlio di 34 anni: se a carico di chi pone il quesito, potrebbe presentare domanda per motivi familiari, qualora per ragioni oggettive non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del suo stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  • padre di 83 anni: ha più probabilità, se può dimostrare che è a carico di chi pone il quesito, che non ha mezzi di sostentamento e che dipende dall'autrice del quesito economicamente e socialmente;
  • fratello di 49 anni: in generale non rientra tra i familiari ricongiungibili, nemmeno se a carico.

Per quanto attiene alla possibilità di disporre per testamento dell’immobile adibito a casa di abitazione in favore del figlio residente in Russia, si osserva che, essendo la disponente cittadina italiana, trovano applicazione le disposizioni in materia di successione dettate dal codice civile italiano.
In particolare, occorre fare riferimento all’art. 536 del c.c., il quale prevede una quota di eredità riservata - definita “legittima” - in favore di determinati soggetti, detti legittimari, ossia:
  • il coniuge;
  • i figli;
  • gli ascendenti (solo in assenza di figli).
Come si evince dalla norma, l’unico soggetto che può vantare diritti sulla quota di riserva è proprio il figlio in favore del quale si intende disporre, considerato che il fratello non rientra tra i legittimari e che il padre potrebbe esserlo solo in mancanza di discendenti.
Pertanto, la volontà testamentaria potrà essere validamente attuata, a condizione che il figlio premorto non abbia lasciato discendenti, i quali, in caso contrario, subentrerebbero per rappresentazione ai sensi dell’art. 467 del c.c., acquisendo anch’essi la qualità di legittimari.