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Comprare auto usata da un privato, puoi ottenere il rimborso se scopri dei difetti dopo l'acquisto: ecco cosa fare

Comprare auto usata da un privato, puoi ottenere il rimborso se scopri dei difetti dopo l'acquisto: ecco cosa fare
Comprare un’auto usata da un privato può nascondere insidie, ma la legge tutela l’acquirente in caso di vizi occulti
Hai appena acquistato un'auto usata da un privato ma, a distanza di poco tempo, sono emersi guasti piuttosto importanti. Si tratta di un problema comune, ma la buona notizia è che il nostro ordinamento prevede una serie di strumenti per reagire. Esistono, infatti, precise tutele legali che possono aiutare a far valere i propri diritti in presenza di difetti nascosti.

Quando si compra un'auto da un altro cittadino, non si applicano le norme del Codice del Consumo, valide solo per le vendite da professionisti. In questi casi entra in gioco l'art. 1490 del c.c., che impone al venditore l'obbligo di consegnare un bene privo di vizi. Per la legge, un vizio è un'anomalia tale da rendere il bene – in questo caso l'auto – inutilizzabile o da ridurne notevolmente il valore di mercato.

La tutela scatta solo in presenza di un vizio occulto, cioè di un problema preesistente all'acquisto, ma non rilevabile “ictu oculi”, ossia con una semplice ispezione. Ad esempio, potrebbe trattarsi di una crepa strutturale nel telaio nascosta da una riparazione cosmetica. Diverso è il caso dell'usura visibile e prevedibile, come un freno consumato o un sedile scolorito: in questi casi non si può parlare di vizio, ma di normale deterioramento. L'usura è la normale conseguenza dell'utilizzo e dell'età del veicolo e non rientra tra i difetti contestabili.

Molti contratti tra privati includono la dicitura “vista e piaciuta”, ma questa formula non esonera del tutto da responsabilità. Essa, infatti, serve a escludere la responsabilità del venditore solo per i difetti evidenti al momento della consegna. Non copre i vizi occulti, ossia quei problemi non individuabili senza un'analisi tecnica approfondita. Se il difetto è emerso solo dopo l'acquisto e non poteva essere scoperto prima senza l'intervento di un meccanico, la clausola non ha valore.

Il Codice Civile, all’art. 1492, prevede due soluzioni per ottenere giustizia:
  • azione redibitoria, attraverso cui si chiede la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato, restituendo l'auto al venditore;
  • azione estimatoria (quanti minoris), con cui si mantiene il veicolo, ma si ottiene una riduzione proporzionale del prezzo, di solito pari ai costi di riparazione.

Entrambe le opzioni vanno valutate attentamente, anche in base alla gravità del difetto e all'utilità residua del mezzo. Inoltre, è sempre possibile chiedere anche il risarcimento dei danni aggiuntivi, come quelli legati al fermo tecnico o al noleggio di un’auto sostitutiva.

Per far valere i propri diritti, è essenziale rispettare i termini previsti dall’art. 1495 del c.c.:
  • 8 giorni per denunciare formalmente il vizio al venditore, a partire dal momento in cui si ha certezza del difetto (ad esempio, tramite diagnosi meccanica);
  • 1 anno dalla consegna dell’auto per iniziare un’eventuale causa in tribunale.

La denuncia deve essere fatta in forma scritta e con modalità che provino l’avvenuta ricezione, come la PEC o la raccomandata A/R. Superati questi limiti, si perde ogni possibilità di tutela, anche in presenza di vizi effettivi e preesistenti.


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