L’importo dipende dal reddito annuo lordo:
- fino a 15.000 euro: spettano 100 euro al mese;
- tra 15.000 e 28.000 euro: il bonus è riconosciuto solo se l’imposta lorda supera le detrazioni;
- oltre 28.000 euro: il beneficio si azzera.
Si tratta quindi di un’agevolazione legata alla situazione fiscale del lavoratore, ma che normalmente non richiede alcuna domanda: è il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, a erogarla automaticamente.
Occorre inoltre ricordare che, sin dalla sua introduzione, il bonus IRPEF da 100 euro al mese è sempre stato riconosciuto anche a colf e badanti con reddito annuo inferiore a 15.000 euro successivamente alla presentazione del modello 730. Occorre, infatti, considerare che il datore di lavoro domestico - che, in genere, coincide con l’anziano da assistere per la badante o con la famiglia presso cui si presta servizio per colf e baby-sitter - non fa da sostituto di imposta: ciò significa che i lavoratori domestici, anche se regolarmente assunti a tempo indeterminato e con una busta paga, ricevono uno stipendio lordo, senza che sulla retribuzione sia effettuata la ritenuta delle tasse.
Deve essere lo stesso lavoratore ad assolvere i propri obblighi con il Fisco: non pagando l’Irpef in busta paga, quindi, il medesimo sarà obbligato a versare il dovuto in sede di dichiarazione dei redditi.
Una recente precisazione del Ministero dell’Economia, collegata alla Legge di Bilancio 2026, cambia però lo scenario.
L’aspetto più rilevante della novità riguarda chi non presenta la dichiarazione dei redditi. In passato, questa situazione comportava il rischio di perdere del tutto il bonus. Con il chiarimento del Ministero, però, il diritto al trattamento integrativo resta valido anche senza dichiarazione.
Se l’Agenzia delle Entrate avvia controlli o accertamenti, infatti, può ricostruire il reddito del contribuente, determinare le imposte dovute e riconoscere l’eventuale bonus spettante. In sostanza, il trattamento integrativo viene trattato come una detrazione fiscale, utilizzabile per ridurre l’importo da pagare.
Questo meccanismo offre quindi una forma di tutela anche a chi, per dimenticanza o difficoltà, non ha presentato il modello 730 entro le scadenze previste.
In definitiva è stato chiarito che il trattamento integrativo è un diritto che non dipende dalla presentazione del modello 730. Questo significa che anche i lavoratori domestici i quali non hanno presentato la dichiarazione possono comunque ricevere il bonus. In questi casi, dunque, entra in gioco l’Agenzia delle Entrate, che effettuerà controlli incrociati per:
- ricostruire il reddito del lavoratore;
- verificare le imposte dovute;
- determinare l’eventuale bonus spettante.
In definitiva il bonus IRPEF resta un diritto anche per colf e badanti, ma con modalità diverse rispetto agli altri lavoratori. La dichiarazione dei redditi rimane il modo più rapido per ottenerlo, ma non è più l’unica strada: in assenza del 730, sarà il Fisco a effettuare le verifiche e riconoscere quanto dovuto.
Ma quali sono le detrazioni da monitorare per valutare la possibilità di beneficiare dei bonus fiscali con il modello 730/2026?
Nel modello 730/2026 le detrazioni di cui si vuole usufruire, e che possono avere a oggetto solo spese dimostrabili, devono essere indicate nel Quadro E “Oneri e spese”. Esse possono essere così delineate:
- spese sanitarie, nelle quali sono ricomprese anche le spese per la casa di riposo, limitatamente alle spese sanitarie;
- spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione negli anni precedenti (spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro);
- spese per minori o maggiorenni con Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento);
- spese per acquisto e mantenimento cane guida;
- spese relative a veicoli per persone con disabilità;
- spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;
- spese per assistenza personale (solo nel caso in cui sia in favore di persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, tra cui anche persone che hanno bisogno di sorveglianza);
- interessi per mutui e prestiti;
- spese per compensi a intermediari nel settore immobiliare per l’acquisto di un immobile a titolo di abitazione principale;
- spese notaio;
- spese condominiali;
- spese di istruzione (universitaria, non universitaria, asili nido);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi (Alta Formazione Artistica e Musicale, come i Conservatori);
- spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive);
- spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico;
- spese veterinarie;
- spese funebri;
- detrazione canone di locazione.
Si rammenta che le detrazioni fiscali possono essere richieste entro 5 anni. A chiarire i dubbi su tale possibilità è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14889 del 28 maggio 2024.