In questi casi, rileva un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza e ribadito di recente dal Giudice di Pace di Firenze con la sentenza n. 438 del 31 marzo 2020, secondo il quale quando l'infrazione viene accertata da un rilevatore automatico, la Pubblica Amministrazione deve fornire la prova fotografica.
I moderni apparecchi per il controllo delle infrazioni agli incroci – come l'EnVesEVO MVD utilizzato nel caso di Sesto Fiorentino, omologato dal Ministero dei Trasporti – operano in totale autonomia, senza la presenza fisica di un agente. Registrano il momento esatto in cui un veicolo supera la linea di arresto mentre il semaforo proietta luce rossa, producendo una sequenza di immagini o un filmato a supporto dell'accertamento.
Dal punto di vista giuridico, questi strumenti sono assimilati agli autovelox e ai varchi elettronici delle Zone a Traffico Limitato. Il Codice della Strada, all'art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis) e 1-ter), disciplina espressamente questo tipo di accertamento a distanza, stabilendo che esso può avvenire anche in assenza di operatori, a condizione che il dispositivo sia regolarmente omologato. Tuttavia, l'omologazione non è l’unico requisito di validità dell'accertamento.
Secondo la giurisprudenza, l'accertamento effettuato con mezzi automatici privi di assistenza da parte degli organi di polizia richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell'infrazione. In tal senso, rilevano diverse pronunce della Corte di Cassazione (tra cui le decisioni n. 2952/1998, n. 16713/2003, n. 5891/2004, n. 1889/2008 e n. 14097/2008), nonché precedenti di merito di vari tribunali. In particolare, secondo il Giudice di Pace di Firenze (sentenza n. 438/2020), il mancato deposito della documentazione fotografica da parte della P.A. convenuta in giudizio comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato della stessa P.A., con il conseguente accoglimento dell'opposizione dell’automobilista sanzionato.
Fondamentale, inoltre, è l’individuazione del soggetto su cui grava l’onere probatorio. Sebbene, infatti, sia il cittadino ad avviare il procedimento con il ricorso, non è lui a dover dimostrare la propria innocenza. È la P.A. a dover provare che l'infrazione è stata effettivamente commessa, producendo in giudizio tutta la documentazione rilevante e, soprattutto, il fotogramma catturato dall'apparecchio.
Nel caso esaminato dal Giudice di Pace di Firenze, la Prefettura di Firenze si era costituita in giudizio producendo soltanto il verbale cartaceo e una breve nota difensiva con rinvio alle controdeduzioni dell'organo accertatore. Il fotogramma relativo all'infrazione, che avrebbe dovuto mostrare il veicolo incriminato mentre impegnava l'incrocio col rosso, non era stato allegato. Tale lacuna è stata ritenuta insanabile dal giudice.
La fotografia, infatti, non serve soltanto a identificare il veicolo, ma consente al giudice e al cittadino di verificare una serie di elementi non valutabili attraverso una semplice relazione scritta, come - ad esempio - l’esatta corrispondenza tra la targa indicata nel verbale e quella del ricorrente, l’effettivo superamento della linea di arresto da parte del veicolo o, ancora, la presenza di più veicoli affiancati che potrebbe rendere incerta l'attribuzione dell'infrazione. Pertanto, in assenza della prova fotografica, l'opposizione dell’automobilista va accolta.