Come emerso nel corso del procedimento instaurato presso il Garante, un Comune aveva impiegato un filmato di videosorveglianza urbana per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, accertare le responsabilità dei conducenti coinvolti e contestare a un automobilista la violazione dell'art. 191 del Codice della strada. Inoltre, lo stesso filmato era stato trasmesso alla Motorizzazione civile per valutare l'eventuale revisione della patente. Proprio su queste condotte si è concentrata l'analisi dell'Authority, che ha ritenuto l'utilizzo delle immagini non conforme alla disciplina vigente.
Il punto centrale della decisione riguarda il cosiddetto "vincolo di finalità". Infatti, le telecamere installate sui territori comunali e destinate alla videosorveglianza urbana non sono strumenti generici di controllo. Debbono, invece, essere utilizzate esclusivamente per le finalità per cui sono state attivate e autorizzate.
Secondo il Garante, tali sistemi - che riprendono in modo continuativo e ad ampio raggio la pubblica via - sono destinati principalmente alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e predatoria. Perciò, il loro impiego deve sempre intendersi giuridicamente circoscritto a esigenze di sicurezza pubblica in senso stretto.
Qualsiasi utilizzo ulteriore - anche se legato a esigenze amministrative o di accertamento di violazioni stradali - è consentito soltanto in presenza di una specifica base giuridica, che lo preveda espressamente. In assenza di una norma vigente, chiara e puntuale - rimarca il Garante - il ricorso alle immagini per finalità diverse da quelle originarie - come l'accertamento di infrazioni e la conseguente multa - risulta illecito.
In altre parole, le telecamere non possono essere trasformate in strumenti generalizzati di controllo del traffico o di "autovelox indiretti". E il Comune che si rende responsabile di una tale condotta vìola i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, in particolare quelli di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità. Si tratta, come è noto, di principi presidiati sia dal Regolamento UE 2016/679, sia dal d.lgs. 196/2003, ossia il Codice della privacy.
Tuttavia, qualora da un incidente stradale emergano profili penalmente rilevanti, filmati e immagini potranno essere conservati e utilizzati per ricostruire eventi che possono integrare un reato. Si pensi all'omicidio stradale di cui all'art. 589 bis del c.p., alle lesioni personali stradali, gravi o gravissime di cui all'art. 590 bis del c.p. oppure all'omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189 del Codice della strada, comma settimo. In tali circostanze, l'uso delle immagini non è finalizzato alla semplice irrogazione di sanzioni amministrative, ma rientra in un contesto investigativo più ampio, legato alla possibile rilevanza penale dei fatti. Ecco perché il Garante evidenzia altresì che i filmati di videosorveglianza potranno essere acquisiti dalla Polizia locale, nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, e utilizzati ai fini probatori nell'ambito dei procedimenti penali.
Un ulteriore profilo bocciato dal Garante riguarda la trasmissione del filmato alla Motorizzazione civile per valutare la revisione della patente del soggetto coinvolto. Ebbene, tale trasmissione è stata ritenuta illecita dal Garante, poiché non prevista dal Codice della strada né da altre disposizioni normative di settore. E, senza una base giuridica espressa, la comunicazione dei dati a un soggetto terzo integra una violazione delle regole sul trattamento dei dati personali.
Nel caso concreto, l'Autorità non ha applicato sanzioni pecuniarie ma - come accennato - ha ritenuto sufficiente un provvedimento di ammonimento nei confronti dell'ente, tenendo conto delle circostanze e della collaborazione fornita durante l'istruttoria.
Tuttavia, il principio appena affermato resta di portata generale. I Comuni non possono utilizzare in modo estensivo i sistemi di videosorveglianza urbana per finalità diverse da quelle autorizzate (raccolta dei dati), salvo interventi legislativi specifici che amplino in modo espresso tali possibilità. In definitiva, la decisione del Garante costituisce un chiarimento rilevante e necessario in materia di equilibrio tra sicurezza pubblica e tutela della privacy. Da un lato, le amministrazioni comunali debbono pur sempre garantire la sicurezza urbana; dall'altro, però, l'uso delle tecnologie di sorveglianza deve rispettare limiti precisi per evitare forme di controllo generalizzato non previste dalla legge.