Sei il
proprietario di
casa, qualcuno vi abita senza avervi diritto, e tu vuoi rientrare in
possesso del tuo immobile. La soluzione che sembra più ovvia - cambiare la
serratura e togliere di mezzo il problema - è in realtà quella più pericolosa dal punto di vista legale.
L'ordinamento italiano non consente al privato
cittadino di farsi giustizia da solo, nemmeno quando ha pienamente ragione sul piano sostanziale. Questo principio si chiama
divieto di autotutela privata, e trova la sua espressione più diretta nell'
art. 392 del c.p., che punisce il cosiddetto
esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La norma stabilisce che chi, al fine di esercitare un
preteso diritto, si fa ragione da sé medesimo - usando
violenza sulle cose - è punibile con la
reclusione fino a un anno. Cambiare la serratura rientra esattamente in questa categoria: è un atto di forza unilaterale che prescinde dall'intervento del
giudice e, come tale, può essere perseguito penalmente, indipendentemente dal fatto che il proprietario abbia o meno ragione nel merito.
Il reato di violazione di domicilio: protegge anche gli abusivi
Ancora più sorprendente è sapere che
chi occupa abusivamente un immobile gode comunque della tutela penale del domicilio. L'
art. 614 del c.p. punisce chiunque si introduca nell'
abitazione altrui contro la volontà di chi vi abita, oppure vi si trattiene contro tale volontà. La norma fa riferimento non alla
proprietà dell'immobile, ma al luogo dove qualcuno vive, indipendentemente dalla legittimità di tale presenza. La
Corte di Cassazione ha più volte confermato questo orientamento, ribadendo che la tutela del domicilio prescinde dal titolo giuridico con cui si occupa uno spazio: ciò che rileva è la presenza stabile e la destinazione del luogo a
dimora privata. Ne consegue che
il proprietario che entra nell'appartamento occupato abusivamente - anche solo per cambiare la serratura - può essere denunciato per violazione di domicilio. Non è necessario che commetta
atti di violenza o
minaccia: è sufficiente il fatto oggettivo dell'accesso non consentito dall'occupante.
Altre situazioni comuni: ex coniugi e inquilini morosi
Nella pratica quotidiana, altre situazioni che sfociano in questi rischi penali sono essenzialmente due, e tutte molto diffuse. La prima riguarda
la fine di un rapporto di coppia: uno dei
partner lascia la casa comune, e l'altro - magari il proprietario - decide di cambiare la serratura per impedirne il rientro. Se l'
ex convivente o coniuge aveva stabilito lì la propria
residenza, quell'appartamento è a tutti gli effetti il suo
domicilio, e
l'esclusione unilaterale può configurare reato.
La seconda situazione coinvolge
gli inquilini morosi: il
locatore, stanco di aspettare i canoni non pagati, decide di agire autonomamente e sostituisce la serratura mentre il conduttore è fuori. Anche in questo caso, il
contratto di
locazione - ancorché scaduto o risolto per
inadempimento - attribuisce all'inquilino un titolo di occupazione che l'ordinamento tutela fino all'esecuzione di un provvedimento giudiziale.
Come tutelarsi senza rischiare di diventare imputati
La strada corretta, per quanto frustrante sul piano pratico, è quella del
procedimento giudiziario di rilascio. Il proprietario deve rivolgersi a un avvocato e avviare un'
azione civile per ottenere un
titolo esecutivo - che può essere una sentenza di
sfratto, un
decreto ingiuntivo o un provvedimento d'urgenza
ex articolo
700 del Codice di procedura civile - e, successivamente, procedere all'
esecuzione forzata tramite ufficiale giudiziario. Soltanto in quel momento, e con quelle formalità, il proprietario può legittimamente rientrare nel proprio immobile.
Nel frattempo,
è necessario documentare ogni aspetto della situazione: fotografare lo stato dell'immobile, conservare le comunicazioni con l'occupante, diffidarlo formalmente tramite lettera raccomandata o PEC, e coinvolgere le forze dell'ordine in caso di comportamenti illeciti da parte di chi occupa l'appartamento. È altresì consigliabile, nei casi di
occupazione abusiva, sporgere
denuncia penale per invasione di terreni o edifici ai sensi dell'
art. 633 del c.p., reato che consente anche la
costituzione di parte civile per il risarcimento del danno.
In sintesi: il proprietario ha tutti i diritti dalla sua parte, ma deve farli valere nei modi e nelle sedi previsti dalla legge, pena il rischio di trasformarsi - agli occhi dell'ordinamento - da vittima in indagato.