Esiste una distinzione fondamentale tra chi è momentaneamente assente da casa e chi sembra essere effettivamente scomparso. Il concetto di irreperibilità assoluta è disciplinato principalmente dall'art. 60 delle disp. accert. imp. redditi, una norma che regola le modalità con cui il Fisco comunica con i contribuenti. Quando non si riesce a rintracciare l'abitazione, l'ufficio o la sede aziendale di un soggetto, la procedura prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione di un avviso nell'albo pretorio.
Tuttavia, tale modalità di notifica rappresenta un’extrema ratio e, pertanto, non può essere adottata come escamotage ogni volta che il messo notificatore trova il portone chiuso o non riceve risposta al citofono a seguito di un singolo tentativo di consegna. L'irreperibilità si definisce assoluta solo quando, dopo una serie di accertamenti concreti, emerge che il destinatario non ha più alcun legame rintracciabile con il territorio comunale. In assenza di queste verifiche, il deposito in Comune è considerato nullo, poiché priva ingiustamente il cittadino della possibilità di conoscere l'esistenza dell'atto.
Fondamentale, in tal senso, è la natura della figura del messo notificatore, il quale non agisce come un comune operatore postale, ma come un pubblico ufficiale investito di un preciso dovere di diligenza. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26548 del 2025, chi esegue la notifica deve compiere sforzi ragionevoli e proporzionati per localizzare il soggetto. Questo significa che, prima di certificare l'impossibilità di consegnare l'atto, il messo è tenuto a svolgere ricerche attive che vadano oltre la semplice visita all'indirizzo di residenza anagrafica o alla sede legale.
Nel caso delle persone giuridiche, se la sede legale risulta chiusa o inesistente, l'ufficiale ha il compito di verificare l'esistenza di sedi operative o uffici amministrativi nello stesso Comune, magari consultando una visura camerale aggiornata che potrebbe indicare luoghi alternativi dove l'attività d'impresa è ancora vitale. Per quanto riguarda le persone fisiche, la diligenza impone al messo di raccogliere informazioni dai vicini di casa o dal portiere dello stabile, oppure effettuare ulteriori verifiche presso l'ufficio anagrafe per escludere che sia avvenuto un cambio di residenza molto recente e non ancora recepito dai sistemi informatici. Solo dopo aver esaurito queste possibilità, il messo può procedere attestando l'irreperibilità.
Ogni attività di ricerca compiuta dal messo deve essere trascritta fedelmente nella relata di notifica, ovvero il verbale redatto in calce all'atto originale. Questo documento ha un valore legale fondamentale, perché funge da prova dell'operato del pubblico ufficiale. La legge e la giurisprudenza (cfr. Cassazione, sent. n. 14658/2024) vietano l'utilizzo di formule o clausole prestampate. Espressioni generiche come “destinatario sconosciuto” o “trasferitosi in luogo ignoto” non sono sufficienti a giustificare la validità della notifica se non sono accompagnate dalla descrizione analitica delle indagini svolte.
La relata deve specificare chiaramente quali luoghi sono stati visitati, quali registri sono stati consultati e quali persone sono state eventualmente interpellate. Se il verbale risulta lacunoso o privo di dettagli, si configura un vizio che impedisce al giudice di controllare se il messo abbia davvero cercato il destinatario o se si sia limitato a una constatazione superficiale.
Le conseguenze di una notifica eseguita in modo approssimativo sono particolarmente rilevanti per il contribuente. Infatti, se il messo dichiara l'irreperibilità assoluta senza aver documentato le ricerche necessarie, l'intera procedura di notificazione è considerata nulla.