A ribadirlo è stata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 501 del 2025, che ha confermato un principio fondamentale in materia di notifiche fiscali e tutela del contribuente.
Secondo i giudici tributari, quando il plico contenente la cartella esattoriale viene consegnato a soggetti diversi dal destinatario — ad esempio familiari conviventi, portieri o altre persone abilitate alla ricezione — l’agente della riscossione deve produrre l’avviso di ricevimento firmato, così da dimostrare:
- chi abbia materialmente ricevuto l’atto;
- la data della consegna;
- il corretto perfezionamento della procedura notificatoria.
La decisione rafforza il principio secondo cui le notifiche fiscali devono rispettare rigorosamente le garanzie previste dalla legge, soprattutto quando la consegna non avviene direttamente nelle mani del destinatario.
In assenza dell’avviso di ricevimento, il contribuente può contestare la regolarità della notifica e chiedere l’annullamento della cartella o degli atti successivi, con possibili effetti anche sui termini di prescrizione e decadenza della pretesa tributaria.
Secondo la giurisprudenza, il notificatore deve inoltre svolgere vere e proprie ricerche prima di poter dichiarare irreperibile il contribuente. Se queste verifiche non vengono effettuate, la notifica può essere annullata con conseguenze molto favorevoli per il cittadino.
Dunque, la semplice dicitura “destinatario sconosciuto” riportata sulla relata di notifica non basta a dimostrare che il contribuente fosse davvero irreperibile.
La relata è il documento con cui il notificatore certifica le attività svolte e formule generiche o prestampate non sono sufficienti se non indicano in modo preciso quali verifiche siano state effettuate sul posto.
La giurisprudenza tributaria, nella specie la sentenza n. 205/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ha chiarito che il messo notificatore non può limitarsi a verificare l’assenza del nome sul citofono o il mancato riscontro al campanello. Deve, invece, dimostrare di aver svolto concrete attività informative per rintracciare il destinatario.
Ad esempio, se un’azienda ha sede nello stesso stabile da anni ma il citofono è danneggiato o privo di targhetta, il notificatore non può limitarsi a scrivere “sconosciuto” e andarsene. Deve effettuare ulteriori accertamenti.
Si richiama in proposito l'articolo 139 del codice di procedura civile, che impone una serie precisa di controlli prima di poter procedere al deposito dell’atto presso la Casa Comunale.
In particolare, il notificatore deve:
- verificare la presenza del portiere e chiedere informazioni;
- in assenza del portiere, interpellare vicini o altri residenti;
- controllare eventuali uffici, attività o elementi riconducibili al destinatario nello stesso indirizzo o Comune.
Solo se tutte queste verifiche risultano negative il contribuente può essere considerato irreperibile.
Inoltre, la relata di notifica deve riportare in modo dettagliato le ricerche svolte. Frasi come “ho chiesto al portiere” oppure “nessun vicino ha fornito informazioni utili” sono essenziali per dimostrare la correttezza della procedura. Se questi passaggi vengono omessi, la notifica è viziata e può essere dichiarata nulla.
In definitiva una notifica può essere annullata quando il notificatore:
- non ha interpellato il portiere presente nello stabile;
- non ha effettuato verifiche presso vicini o residenti;
- si è limitato a controllare il citofono;
- ha utilizzato formule generiche senza descrivere le attività svolte;
- ha dichiarato l’irreperibilità senza adeguate ricerche.
In questi casi il contribuente può contestare la validità dell’atto davanti al giudice competente.
Se il giudice accerta l’irregolarità della procedura notificatoria, la notifica viene dichiarata nulla.