La detrazione per le spese di ristrutturazione della casa può spettare anche al convivente del proprietario dell'immobile. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito pubblicato su FiscoOggi e ribadendo quali siano i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per accedere al beneficio fiscale.
Il caso riguarda, in particolare, la possibilità per il coniuge convivente di detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile intestato integralmente all'altro partner, destinato a diventare abitazione principale della coppia. In linea generale, l'Amministrazione finanziaria ricorda che possono beneficiare della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio tutti i contribuenti assoggettati all'Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato.
L'agevolazione fiscale non spetta esclusivamente ai proprietari dell'immobile, ma anche a tutti coloro che sono titolari di un diritto reale o personale di godimento sull'immobile e sostengono direttamente le spese per la sua ristrutturazione. Rientrano tra i beneficiari, quindi, soggetti quali ad esempio: i proprietari e i nudi proprietari, gli usufruttuari, i titolari del diritto di uso, abitazione o superficie, gli inquilini nei contratti di locazione, i comodatari e i familiari conviventi del possessore dell'immobile.
Il caso riguarda, in particolare, la possibilità per il coniuge convivente di detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile intestato integralmente all'altro partner, destinato a diventare abitazione principale della coppia. In linea generale, l'Amministrazione finanziaria ricorda che possono beneficiare della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio tutti i contribuenti assoggettati all'Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato.
L'agevolazione fiscale non spetta esclusivamente ai proprietari dell'immobile, ma anche a tutti coloro che sono titolari di un diritto reale o personale di godimento sull'immobile e sostengono direttamente le spese per la sua ristrutturazione. Rientrano tra i beneficiari, quindi, soggetti quali ad esempio: i proprietari e i nudi proprietari, gli usufruttuari, i titolari del diritto di uso, abitazione o superficie, gli inquilini nei contratti di locazione, i comodatari e i familiari conviventi del possessore dell'immobile.
Un aspetto centrale, chiarito dall'Agenzia delle Entrate, riguarda proprio i familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Questi soggetti possono accedere alla detrazione anche se non sono proprietari dell'immobile, a patto che le spese siano effettivamente sostenute da chi richiede il beneficio.
Il principio cardine è, infatti, che la detrazione spetta a chi sostiene e partecipa direttamente ai costi di ristrutturazione. Anche se l'abitazione è intestata integralmente al coniuge, per usufruire dell'agevolazione è quindi necessario essere intestatari delle fatture e dei bonifici utilizzati per il pagamento, così da garantire la piena tracciabilità dell'esborso. Non è sufficiente contribuire economicamente in modo informale: il pagamento deve risultare formalmente riconducibile al soggetto che intende portare la spesa in detrazione.
Un ulteriore requisito riguarda la convivenza con il proprietario o detentore dell'immobile. Questa deve essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve sussistere già alla data di inizio dei lavori, nonché al momento del sostenimento delle spese, anche se queste risultano antecedenti all'avvio degli interventi. Non è quindi sufficiente una convivenza successiva od occasionale.
Un altro importante chiarimento riguarda il titolo di detenzione dell'immobile: il convivente può beneficiare della detrazione anche in assenza di un formale contratto di comodato. È sufficiente dimostrare la convivenza e il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa.
In conclusione, la disciplina del bonus ristrutturazione si fonda su un criterio sostanziale più che formale: non rileva soltanto la titolarità dell'immobile, ma soprattutto chi sostiene effettivamente il costo degli interventi. È un'interpretazione che amplia l'accesso all'agevolazione, riconoscendo il ruolo del convivente nella gestione e nel miglioramento dell'abitazione comune.
Il principio cardine è, infatti, che la detrazione spetta a chi sostiene e partecipa direttamente ai costi di ristrutturazione. Anche se l'abitazione è intestata integralmente al coniuge, per usufruire dell'agevolazione è quindi necessario essere intestatari delle fatture e dei bonifici utilizzati per il pagamento, così da garantire la piena tracciabilità dell'esborso. Non è sufficiente contribuire economicamente in modo informale: il pagamento deve risultare formalmente riconducibile al soggetto che intende portare la spesa in detrazione.
Un ulteriore requisito riguarda la convivenza con il proprietario o detentore dell'immobile. Questa deve essere attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve sussistere già alla data di inizio dei lavori, nonché al momento del sostenimento delle spese, anche se queste risultano antecedenti all'avvio degli interventi. Non è quindi sufficiente una convivenza successiva od occasionale.
Un altro importante chiarimento riguarda il titolo di detenzione dell'immobile: il convivente può beneficiare della detrazione anche in assenza di un formale contratto di comodato. È sufficiente dimostrare la convivenza e il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa.
In conclusione, la disciplina del bonus ristrutturazione si fonda su un criterio sostanziale più che formale: non rileva soltanto la titolarità dell'immobile, ma soprattutto chi sostiene effettivamente il costo degli interventi. È un'interpretazione che amplia l'accesso all'agevolazione, riconoscendo il ruolo del convivente nella gestione e nel miglioramento dell'abitazione comune.